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"Valutazione del rischio di esposizione a LED in ambiente di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / RISCHIO ROA
06/03/2015 -
Luci a Led in Ambiente di Lavoro: un Percorso di Precauzione
La protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali è normata dal Capo V del
Titolo VIII del Testo Unico. Il rischio è noto in alcuni ambiti lavorativi come
l'industria e la sanità ma in altri occorre agire con il principio di
precauzione oltre a che soddisfare un obbligo di legge che prevede appunto di
prendere in considerazione il rischio, di valutarlo e di trarne le conclusioni.
L'impiego dell'illuminazione a
LED in alcuni ambiti lavorativi: uffici (poco), commercio (tanto), spettacolo
(tanto) spesso viene sottovalutato o proprio non considerato anche da noi
addetti al lavoro. Il problema potrebbe anche riguardare le lampade a basso
consumo e le alogene.
Infatti le intense componenti
nella regione blu dello spettro di emissione di queste fonti di illuminazioni
sembra che possano determinare effetti sulla retina di natura fotochimica. Il
pensiero è ed esempio alla degenerazione maculare senile, maggior causa di
cecità nei paesi occidentali, che potrebbe essere anche concausata
dall'esposizione ad emissioni di luce cosiddetta blu.
Poichè noi siamo operatori della
prevenzione dobbiamo, quanto meno, porci il problema.
Esistono tali illuminazioni ?
Sono state considerate nel D.V.R. ? Sono state valutate ? Esistono Lavoratori
più sensibili esposti a queste fonti luminose come ad es. le persone prive del
cristallino naturale, quelle affette da alcune patologie retiniche e chi assume
farmaci fotosensibilizzanti.
Un aiuto viene dal
Portale Agenti Fisici
della Regione Toscana e del Progetto del Ministero della Salute – CCM “Rischio
di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e
adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli
interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi”. Hanno infatti messo
a punto una procedura
di calcolo per la valutazione del rischio associato a sorgenti LED per
illuminazione generale.
Si potrebbe scoprire che esiste
ad una grandissima fetta di operatori del commercio, estetica, bar, discoteche,
spettacoli, show-room, ecc. si applica il Capo V del Titolo VIII del D.Lvo
81/08.
Quando siamo sicuri e quando
invece occorre procedere alla valutazione dell'esposizione ai sensi del Capo V
Titolo VIII del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro?
Premetto che sono temi ostici
anche per noi medici del lavoro e mi scuso per eventuali imprecisioni. Io non
sono un esperto in materia ma, come tutti i medici del lavoro, mi pongo delle
domande anche ai fini precauzionali. Poichè il
medico competente collabora alla valutazione del rischi, occorre porsi il
problema, ad esempio effettuando i sopralluoghi, in considerazione anche del fatto che,
spesso, nei D.V.R. non vi è traccia di queste valutazioni. Però noi medici
siamo qui apposta anche per evidenziare e sensibilizzare sul tema.
Uffici, Show Room, Negozi, Supermercati: quando le lampade sono sicure?
Innanzitutto il D.V.R. dovrebbe
almeno considerare questi aspetti dell'illuminazione artificiale e quindi
descriverli, valutarli anche su banca dati oppure, in alcuni casi, procedere
alle misurazioni delle radiazioni ottiche luminose.
Sorgenti che possono essere
considerate sicure:
-Illuminazione fluorescente (a
basso consumo) e da non confondere con le lampade al neon montate a soffitto
con diffusori (protezione sulla lampada) sopra le lampade
-Schermi di computer
-Illuminazione fluorescente (a
basso consumo) compatta (le classiche lampade a basso consumo a forma delle
lampade ad incandescenza o simili) montata a soffitto
-Illuminazione specifica per le
zone di lavoro con lampada al tungsteno
-Fotocopiatrici
-Lavagna interattiva
-Indicatori a led (da non confondere
con le lampade a led)
-Illuminazione stradale
In tutti questi casi non occorre
procedere ad una valutazione anche se sarebbe opportuno citarle nel DVR dopo
averle valutate.
Sorgenti che possono essere
considerate sicure in determinate condizioni:
-Illuminazione fluorescente (i
tubi) montata a soffitto senza diffusore (senza la protezione): è sicura ai
normali livelli di illuminazione (circa 600 lux). Occorre quindi misurare
almeno l'illuminamento
-proiettori da tavolo: sono
sicuri se non si guarda il fascio
-qualsiasi prodotto del
"gruppo esente" (secondo la norma EN 62471): se non si trova nella
linea della vista. Potrebbe essere non sicuro se la copertura viene rimossa.
Occorre quindi valutare la scheda del prodotto.
Anche in questo caso sarebbe
opportuno almeno citarle nel DVR
Sorgenti per le quali si richiede
una valutazione del rischio:
-Lampade ad alogenuri metallici:
utilizzate nei teatri, supermercati e possono superare sia i limiti per gli UV
che per il visibile ed in particolare per la luce blu in visione diretta della
sorgente.
-Lampade per uso generale e
lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN
62471:2009: include tutte le luci a LED.
In questi casi quindi occorre
valutare il rischio che non significa necessariamente "misurare" ma
anche più semplicemente una valutazione a mezzo delle banche dati.
L'organo bersaglio è l'occhio e a
seconda dello spettro, possono agire sulla congiuntiva, sul cristallino, sulla
cornea o sulla retina.
Cristiano Ravalli
Medico del Lavoro Competente
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
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