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"ATEX: novità per un’efficace prevenzione del rischio esplosione"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Esplosione - Atmosfere Esplosive
12/03/2015 - Abbiamo più
volte sottolineato, attraverso articoli e interviste sul
tema, gli adempimenti relativi al settore delle
atmosfere potenzialmente esplosive e la continua evoluzione
normativa, con particolare riferimento alla Direttiva
2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
concernente “l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva”.
Leggi gli altri articoli di Puntosicuro
su RISCHIO ESPLOSIONE, ATMOSFERE ESPLOSIVE, ATEX.
Per tornare a parlare di rischi
di esplosione e direttive Atex, presentiamo gli
atti di un convegno organizzato dal Coordinamento Regionale AIAS Sicilia, che persegue l’obiettivo primario di diffondere
la cultura della sicurezza, promuovendo, mediante attività d’informazione sul
territorio, l’aggiornamento legislativo e l’avanzamento tecnico scientifico.
Il seminario di rilevanza nazionale dal titolo “
L’evoluzione delle direttive ATEX: novità e requisiti per un’efficace
prevenzione dal rischio esplosione”, si è svolto a Catania il 19
Febbraio e ha approfondito la valutazione
del rischio esplosione, le criticità e soluzioni alla luce della nuova
legislazione europea per Atex.
Per portare i saluti ai
partecipanti sono intervenuti, l‘ing. Sebastiano Trapani (Coordinatore
Regionale AIAS Sicilia), l’ing. Santi Maria Cascone (Presidente Ordine degli
Ingegneri Provincia di Catania), l’ing. Sergio Festa (Direttore UOT INAIL
Catania), l’ing. Salvatore Lizzio (Dirigente e responsabile Unità Operativa
Impianti e macchine dell’ASP di Catania).
L’introduzione dei lavori è stata
affidata all’ing. Enzo Livio Maci, Consigliere delegato Commissione “Qualità e
Sicurezza” Ordine degli
Ingegneri Provincia di Catania.
Il primo intervento è stato a
cura del dott. Giovanni Taveri, Consigliere Nazionale AIAS - Coordinatore Macro
Area SUD AIAS, che ha approfondito il tema della valutazione del rischio
da esplosione. Mentre l’ing. Fausto Di Tosto, Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
(DIT) INAIL, ha concluso i lavori analizzando “L’evoluzione legislativa e
normativa fino alla nuova direttiva 2014/34/UE”.
Nell’
introduzione dell’Ing. Enzo Livio Maci si sono ricordati in
particolare alcuni articoli rilevanti del Titolo XI (Protezione da atmosfere
esplosive) del D.Lgs. 81/2008, titolo che prescrive le misure per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio
di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288 del decreto
(atmosfera esplosiva:
miscela con l’aria,
a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori,
nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga
nell’insieme della miscela incombusta).
L’intervento ricorda poi che
(art. 290)
nell’assolvere gli obblighi
stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi
specifici derivanti da atmosfere esplosive. E che nell’assolvere gli
obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede anche a
elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato “
documento sulla protezione contro le esplosioni”. Un documento che
“è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo
17, comma 1”.
L’intervento ricorda anche la
novità rappresentata dalla nuova
Direttiva
ATEX 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
– in vigore dal 30 marzo 2014 - che sostituirà la Direttiva ATEX 94/9/CE. E si
ricorda che “ai sensi dell'art. 43 della Direttiva 2014/34/UE, la Direttiva 94/9/CE
è abrogata con effetto decorrente dal
20
aprile 2016”.
Per soffermarci ancora sulla
nuova direttiva riprendiamo quanto detto dall’
Ing. Fausto Di Tosto (DIT Inail) nell’intervento “
L’evoluzione legislativa e normativa fino
alla nuova direttiva 2014/34/UE”.
Riprendiamo un sommario
elenco delle principali modifiche nella
nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE:
-
Codifica: anno/numero correlativo/UE;
-
Campo d'applicazione: nessun cambiamento, ma inclusione esplicita
dei componenti;
-
Definizioni: aggiunte dal NQL” (Nuovo Quadro Legislativo –
Decisione 768/2008/CE);
-
Obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti
autorizzati, importatori, distributori): dal NQL;
-
Norme armonizzate/Presunzione di conformità: riferimento al
Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normalizzazione europea;
-
Procedure di valutazione della conformità: nessun cambiamento; solo
allineamento terminologico ai moduli del NQL secondo la Decisione 768/2008/CE
(Articoli e Allegati);
-
Organismi notificati (ON): requisiti più dettagliati, tratti dal
NQL;
-
Vigilanza del mercato/Procedura di salvaguardia: rafforzamento
delle attività; nuove procedure semplificate;
-
Classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie: nessun
cambiamento;
-
Requisiti essenziali di salute e di sicurezza: nessun cambiamento
sostanziale, alcuni formali;
-
Marchio CE: riferimento al Regolamento (CE) n. 765/2008;
-
Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati”.
E riguardo al
periodo transitorio la relazione indica
che le dichiarazioni di conformità (CE o UE) “saranno valide secondo la
legislazione vigente nel momento di immettere il prodotto sul mercato per la
prima volta. I certificati di conformità rilasciati secondo la Direttiva
94/9/CE fino al 19 aprile 2016 resteranno validi ai fini della Direttiva
2014/34/UE a partire dal 20 aprile 2016 fino alla loro scadenza stabilita”. Non
è necessario “cambiare i riferimenti legislativi nei documenti relativi al prodotto:
i riferimenti alla "vecchia" direttiva si intenderanno fatti alla
‘nuova’ direttiva”.
La relazione si è soffermata
anche sugli obblighi degli importatori, sui casi in cui gli obblighi dei
fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori e sulla scelta
delle apparecchiature.
Concludiamo la presentazione
degli atti del convegno soffermandoci brevemente anche sull’intervento di
Giovanni Taveri, dal titolo “
Direttive Atex e D.lgs. 81/08: la
valutazione del rischio da esplosione”.
Intervento che, a proposito del rischio
di esplosione, indica gli “obblighi da osservare nei luoghi di lavoro
esistenti:
- Prevenzione e protezione contro
le esplosioni (adozioni e misure tecniche ed organizzative);
- Valutazione dei rischi di
esplosione (D.Lgs. 81/08);
- Classificazione delle zone con
pericolo di esplosione;
- Coordinamento in presenza in
azienda di più imprese;
- Verifiche (il datore di lavoro
è tenuto a far effettuare ogni due anni la verifica dell’impianto elettrico
nelle zone 0,1,20,21);
- Misure di sicurezza previste
dal D.lgs. 81/08 (conformità delle attrezzature nuove ed esistenti utilizzate
nel luogo di lavoro);
- Misure di sicurezza previste
dal D.lgs. 81/08 (conformità attrezzature nuove)”.
Ricordiamo infine che gli
apparecchi non elettrici destinati ad
essere utilizzati in zone pericolose sono soggetti alle norme:
- UNI EN 1127-1 “Atmosfere
esplosive – Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione.
Concetti fondamentali e metodologia”.
- UNI EN 13463-1 “ Apparecchi non elettrici
per atmosfere potenzialmente esplosive.
Metodi di base e requisiti”.
Atti
del convegno AIAS “L’evoluzione delle direttive ATEX: novità e requisiti per
un’efficace prevenzione dal rischio esplosione” - Catania, 19 febbraio 2015
(formato PDF, 9.56 MB)
RTM
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