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"Imparare dagli errori: i carrelli elevatori e il rischio di investimento"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
19/03/2015 - Uno dei principali rischi nell’uso di attrezzature di lavoro semoventi negli ambienti lavorativi è il
rischio di investimento.
Investimento che può avvenire per motivi diversi, ad esempio per la
mancanza di una idonea viabilità e segnaletica, per una conduzione
scorretta adottata dall’operatore, per carenza di visibilità o per il
mancato rispetto delle regole di circolazione.
Parliamo oggi del rischio di investimento all’interno del lungo percorso della rubrica “ Imparare dagli errori” attraverso le dinamiche degli incidenti relativi all’
uso dei carrelli elevatori.
Su questo rischio ci soffermeremo in più puntate riportando non
solo le dinamiche degli incidenti e spunti per un idonea prevenzione, ma
anche indicazioni sulle novità relative alla formazione dei carrellisti (Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012).
Come sempre, prima di presentare casi di infortunio e indicazioni per la prevenzione, ricordiamo ai nostri lettori:
- che la nostra fonte per le dinamiche e le analisi degli incidenti è costituita dalle schede presenti nella banca dati di INFOR.MO.;
- che il
carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali l’ Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 febbraio 2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori.
I casi
Il
primo caso riguarda un infortunio avvenuto in un
piazzale
di una ditta.
Un lavoratore autista di un
autoarticolato accede al piazzale della ditta e parcheggia regolarmente secondo
le indicazioni ricevute da altri autisti.
Mentre sta togliendo i teli dal
carico viene urtato-investito dal carico trasportato da un carrello elevatore
guidato da un dipendente della ditta.
Infatti l’operatore alla guida
del carrello, a causa dell'ingombro del materiale trasportato, aveva
precedentemente coperto la visuale di marcia in avanti e pertanto non si
accorgeva della presenza del lavoratore infortunato che veniva investito e
schiacciato.
La scheda ricorda che in
situazioni di visibilità limitata “il carrellista avrebbe dovuto procedere solo
in retromarcia”.
I successivi accertamenti hanno
rilevato che nel piazzale “non erano state individuate aree destinate allo
scarico, né erano state predisposte specifiche segnalazioni per la viabilità”.
Questi i
fattori causali individuati dalla scheda di Informo:
- “mancanza di aree adibite allo
scarico e di segnaletica per la viabilità sul piazzale;
- il guidatore del carrello
elevatore procedeva in avanti senza la necessaria visibilità”.
Il
secondo caso riguarda invece un infortunio avvenuto in un grande
mercato ortofrutticolo all'ingrosso.
All'inizio del turno di lavoro,
dopo aver timbrato, mentre attraversa la strada interna dell'Ortomercato, un lavoratore
- probabilmente a causa della semioscurità - non si avvede del sopraggiungere
di un carrello
elevatore in retromarcia.
Il lavoratore viene investito.
Nel cadere batte violentemente la testa a terra, procurandosi lesioni che il
giorno dopo ne determinavano il decesso.
Il carrello elevatore “aveva il
lato posteriore della cabina di guida tamponato da uno schermo in cellophane,
semitrasparente; testimoni hanno riferito che il cicalino di retromarcia non
funzionava; dalle riprese delle telecamere di sorveglianza emerge che il
lampeggiante funzionasse, ruotando però lentamente; in quella zona
dell'ortomercato sono tracciati i percorsi di automezzi e di carrelli elevatori
mentre non esiste il percorso pedonale (se non le zebrature di attraversamento);
il punto dell'impatto era esterno al tracciato dei carrelli (il percorso girava
intorno all'edificio mentre il carrello stava proseguendo diritto); almeno nel
tratto filmato, la velocità del carrello era abbastanza sostenuta”.
Questi i principali
fattori causali individuati:
- “il guidatore del carrello
elevatore in retromarcia non si avvedeva del lavoratore che, a piedi, stava
sopraggiungendo;
- il guidatore del carrello aveva
abbandonato la pista riservata prevista;
- il carrello elevatore aveva il
lato posteriore della cabina di guida schermato con materiale plastico
semitrasparente;
- l'illuminazione del piazzale
era minimale”.
La prevenzione
Ci soffermeremo più volte, nelle
prossime puntate, sui rischi di investimento e sulla prevenzione possibile, in
riferimento a vari aspetti, dai comportamenti di guida alla visibilità, dalla
guida in retromarcia alle carenze della viabilità aziendale e delle
attrezzature utilizzate.
Intanto con riferimento alle
eventuali carenze che nei carrelli possono aumentare i rischi di investimento,
ricordiamo alcune indicazioni contenute in una scheda presente nel “ Manuale
delle procedure di sicurezza” elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Nella scheda - dedicata alla
prevenzione degli infortuni durante l’utilizzo dei
carrelli elevatori con operatore a bordo - si ricorda che
l’operatore alla guida ha precisi compiti per il
mantenimento in buono stato del carrello:
- “verificare prima dell’inizio
del lavoro che la batteria sia perfettamente carica;
- verificare che il faro di
lavoro acustico-luminoso sia sempre funzionante;
- mantenere sempre puliti i fanali
e i dispositivi di segnalazione ottica;
- verificare lo stato dei
pneumatici eliminando eventuali schegge o altri detriti rimasti incastrati;
- controllare periodicamente la
pressione dell’aria presente nei pneumatici;
- controllare lo stato di
conservazione delle catene e/o funi del dispositivo di sollevamento e del
relativo fine corsa;
- verificare periodicamente lo
stato del freno a mano;
- non utilizzare carrelli
difettosi o danneggiati. Segnalare eventuali difetti o danneggiamenti al
proprio superiore;
- non parcheggiare il carrello
nelle zone non consentite”.
Infine presentiamo alcune regole
per i carrellisti contenute nelle “ Linee Guida per
la gestione del rischio da carrelli trasportatori” pubblicate dall’ Azienda Sanitaria n. 5 Ovest Vicentino e prodotto dal
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
Queste sono alcune
regole di sicurezza per le persone che
manovrano carrelli:
- “guardare sempre nella
direzione in cui si procede con il carrello e quando si arriva in prossimità di
punti ciechi o di intersezioni bisogna suonare sempre il clacson per avvertire
i pedoni della propria presenza;
- mantenere sempre distanti i
pedoni ed assicurarsi sempre che siano consapevoli della presenza del carrello
in manovra;
- non azionare il carrello se non
è possibile una buona visibilità. Se la visuale anteriore è ostacolata, è
indispensabile procedere in retromarcia;
- prestare molta attenzione in
prossimità di zone di carico.
Prima di procedere è indispensabile che autisti di autotreni che caricano o
scaricano o altri pedoni siano fuori dal tragitto del carrello;
- mantenere i pedoni distanti
dalle forche del carrello;
- non permettere ad alcun
passeggero di salire sul carrello: può bloccarne la visuale, può distrarre il conduttore
e non può posizionarsi in posizione sicura;
- non procedere nella manovra se
il carico per essere movimentato necessita il mantenimento in posizione da
parte di un’altra persona. Ciò significa che il mezzo utilizzato non è idoneo
ad effettuare questo tipo di operazione e può mettere in grave pericolo la
persona a terra che mantiene in posizione il carico. Bisogna quindi utilizzare
un mezzo adatto a questo tipo di movimentazione;
- ogni carrellista deve leggere
il manuale di istruzioni ed uso del carrello che sta utilizzando: è il modo
migliore per comprendere quali possono essere gli elementi critici di quel
modello di carrello elevatore”.
Pagina introduttiva del sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
2264 e
3341 (archivio incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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