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"Imparare dagli errori: i carrelli elevatori e il rischio di investimento"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

19/03/2015 - Uno dei principali rischi nell’uso di attrezzature di lavoro semoventi negli ambienti lavorativi è il  rischio di investimento. Investimento che può avvenire per motivi diversi, ad esempio per la mancanza di una idonea viabilità e segnaletica, per una conduzione scorretta adottata dall’operatore, per carenza di visibilità o per il mancato rispetto delle regole di circolazione.
 
Parliamo oggi del  rischio di investimento all’interno del lungo percorso della rubrica “ Imparare dagli errori” attraverso le dinamiche degli incidenti relativi all’ uso dei carrelli elevatori.
Su questo rischio ci soffermeremo in più puntate riportando non solo le dinamiche degli incidenti e spunti per un idonea prevenzione, ma anche indicazioni sulle novità relative alla  formazione dei carrellisti (Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012).
 
Come sempre, prima di presentare casi di infortunio e indicazioni per la prevenzione, ricordiamo ai nostri lettori:
- che la nostra fonte per le dinamiche e le analisi degli incidenti è costituita dalle schede presenti nella banca dati di  INFOR.MO.;
- che il  carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali l’ Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 febbraio 2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori.

I casi
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto in un piazzale di una ditta.
Un lavoratore autista di un autoarticolato accede al piazzale della ditta e parcheggia regolarmente secondo le indicazioni ricevute da altri autisti.
Mentre sta togliendo i teli dal carico viene urtato-investito dal carico trasportato da un carrello elevatore guidato da un dipendente della ditta.
Infatti l’operatore alla guida del carrello, a causa dell'ingombro del materiale trasportato, aveva precedentemente coperto la visuale di marcia in avanti e pertanto non si accorgeva della presenza del lavoratore infortunato che veniva investito e schiacciato.
La scheda ricorda che in situazioni di visibilità limitata “il carrellista avrebbe dovuto procedere solo in retromarcia”.
I successivi accertamenti hanno rilevato che nel piazzale “non erano state individuate aree destinate allo scarico, né erano state predisposte specifiche segnalazioni per la viabilità”.
 
Questi i fattori causali individuati dalla scheda di Informo:
- “mancanza di aree adibite allo scarico e di segnaletica per la viabilità sul piazzale;
- il guidatore del carrello elevatore procedeva in avanti senza la necessaria visibilità”.
 
Il secondo caso riguarda invece un infortunio avvenuto in un grande mercato ortofrutticolo all'ingrosso.
All'inizio del turno di lavoro, dopo aver timbrato, mentre attraversa la strada interna dell'Ortomercato, un lavoratore - probabilmente a causa della semioscurità - non si avvede del sopraggiungere di un carrello elevatore in retromarcia.
Il lavoratore viene investito. Nel cadere batte violentemente la testa a terra, procurandosi lesioni che il giorno dopo ne determinavano il decesso.
Il carrello elevatore “aveva il lato posteriore della cabina di guida tamponato da uno schermo in cellophane, semitrasparente; testimoni hanno riferito che il cicalino di retromarcia non funzionava; dalle riprese delle telecamere di sorveglianza emerge che il lampeggiante funzionasse, ruotando però lentamente; in quella zona dell'ortomercato sono tracciati i percorsi di automezzi e di carrelli elevatori mentre non esiste il percorso pedonale (se non le zebrature di attraversamento); il punto dell'impatto era esterno al tracciato dei carrelli (il percorso girava intorno all'edificio mentre il carrello stava proseguendo diritto); almeno nel tratto filmato, la velocità del carrello era abbastanza sostenuta”.
 
Questi i principali fattori causali individuati:
- “il guidatore del carrello elevatore in retromarcia non si avvedeva del lavoratore che, a piedi, stava sopraggiungendo;
- il guidatore del carrello aveva abbandonato la pista riservata prevista;
- il carrello elevatore aveva il lato posteriore della cabina di guida schermato con materiale plastico semitrasparente;
- l'illuminazione del piazzale era minimale”.
 
La prevenzione
Ci soffermeremo più volte, nelle prossime puntate, sui rischi di investimento e sulla prevenzione possibile, in riferimento a vari aspetti, dai comportamenti di guida alla visibilità, dalla guida in retromarcia alle carenze della viabilità aziendale e delle attrezzature utilizzate.
 
Intanto con riferimento alle eventuali carenze che nei carrelli possono aumentare i rischi di investimento, ricordiamo alcune indicazioni contenute in una scheda presente nel “ Manuale delle procedure di sicurezza” elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
 
Nella scheda - dedicata alla prevenzione degli infortuni durante l’utilizzo dei carrelli elevatori con operatore a bordo - si ricorda che l’operatore alla guida ha precisi compiti per il mantenimento in buono stato del carrello:
- “verificare prima dell’inizio del lavoro che la batteria sia perfettamente carica;
- verificare che il faro di lavoro acustico-luminoso sia sempre funzionante;
- mantenere sempre puliti i fanali e i dispositivi di segnalazione ottica;
- verificare lo stato dei pneumatici eliminando eventuali schegge o altri detriti rimasti incastrati;
- controllare periodicamente la pressione dell’aria presente nei pneumatici;
- controllare lo stato di conservazione delle catene e/o funi del dispositivo di sollevamento e del relativo fine corsa;
- verificare periodicamente lo stato del freno a mano;
 - non utilizzare carrelli difettosi o danneggiati. Segnalare eventuali difetti o danneggiamenti al proprio superiore;
- non parcheggiare il carrello nelle zone non consentite”.
 
Infine presentiamo alcune regole per i carrellisti contenute nelle “ Linee Guida per la gestione del rischio da carrelli trasportatori” pubblicate dall’ Azienda Sanitaria n. 5 Ovest Vicentino e prodotto dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
 
Queste sono alcune regole di sicurezza per le persone che manovrano carrelli:
- “guardare sempre nella direzione in cui si procede con il carrello e quando si arriva in prossimità di punti ciechi o di intersezioni bisogna suonare sempre il clacson per avvertire i pedoni della propria presenza;
- mantenere sempre distanti i pedoni ed assicurarsi sempre che siano consapevoli della presenza del carrello in manovra;
- non azionare il carrello se non è possibile una buona visibilità. Se la visuale anteriore è ostacolata, è indispensabile procedere in retromarcia;
- prestare molta attenzione in prossimità di zone di carico. Prima di procedere è indispensabile che autisti di autotreni che caricano o scaricano o altri pedoni siano fuori dal tragitto del carrello;
- mantenere i pedoni distanti dalle forche del carrello;
- non permettere ad alcun passeggero di salire sul carrello: può bloccarne la visuale, può distrarre il conduttore e non può posizionarsi in posizione sicura;
- non procedere nella manovra se il carico per essere movimentato necessita il mantenimento in posizione da parte di un’altra persona. Ciò significa che il mezzo utilizzato non è idoneo ad effettuare questo tipo di operazione e può mettere in grave pericolo la persona a terra che mantiene in posizione il carico. Bisogna quindi utilizzare un mezzo adatto a questo tipo di movimentazione;
- ogni carrellista deve leggere il manuale di istruzioni ed uso del carrello che sta utilizzando: è il modo migliore per comprendere quali possono essere gli elementi critici di quel modello di carrello elevatore”.
 
 
Pagina introduttiva del sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 2264 e 3341 (archivio incidenti 2002/2010).
 
 
Tiziano Menduto
 

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