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"Imparare dagli errori: gli incidenti con le gru a cavalletto"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
26/03/2015 - Il documento Inail
“ Schede
per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento
materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento”, presentato
qualche mese fa da PuntoSicuro, si è soffermato su vari tipi di apparecchi di
sollevamento, dalle gru a
ponte, alle gru a bandiera, fino alle gru a cavalletto. Dove la
gru a cavalletto è una “gru fissa o in
grado di muoversi lungo vie di corsa/binari avente almeno una trave prevalentemente
orizzontale sostenuta da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di
sollevamento [EN 15011]”.
E dunque il viaggio di “Imparare
dagli errori” attraverso gli infortuni correlati alle
attrezzature per il sollevamento dei carichi non poteva non
soffermarsi anche sulle
gru a cavalletto,
apparecchi di sollevamento che si possono intendere come un particolare tipo di gru a ponte.
Ricordiamo che le dinamiche degli
incidenti che presentiamo sono tratte dalla rassegna di incidenti presenti
nell’archivio di INFOR.MO.
- strumento
per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema
di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il
primo caso riguarda un incidente avvenuto, sul piazzale esterno di una
ditta che produce manufatti prefabbricati in c.a., nella
fase di scarico da un camion alla stiva sul piazzale di una trave
in c.a. del peso di 6.330 kg e lunga circa 10 metri.
Mentre un collega manovra la gru
a cavalletto posta a servizio del piazzale, un lavoratore è “nei pressi della
zona di ammaraggio verosimilmente per preparare gli appoggi di legno della
trave stessa”. Durante questa fase il gancio dell’apparecchio di sollevamento
si rompe e la trave cade colpendo lateralmente il lavoratore alla testa, alla
mano e alla gamba. A seguito delle lesioni riportate il lavoratore muore dopo
alcuni mesi di coma per sopraggiunte complicazioni infettive. “Le cause della
rottura del gancio sono da ricercare in una rottura a flessione e taglio
conseguente ad affaticamento (10 anni di vita) e agli urti laterali del fusto
del gancio con le piastre metalliche di rinforzo del bilanciere nel quale il
gancio era inserito. Ciò si è reso possibile anche in conseguenza della
posizione inclinata che il bilanciere assumeva durante le operazioni di
sollevamento in conseguenza di un mancato sincronismo fra i due motori. La
particolarità di questo apparecchio di sollevamento consiste nella presenza di
due motori montati sulla trave principale ai quali sono collegati due funi di
tiro parallele e due ganci, gli stessi sono ad una distanza di circa 1,15 metri
e ad essi è collegato il bilanciere da cui parte il gancio utilizzato per
sollevare i carichi. Al momento dell’incidente l’infortunato non usava il casco
di sicurezza”.
La scheda di Informo individua
vari
fattori causali:
- “l'infortunato si trovava sotto
il carico sollevato;
- mancato uso di casco protettivo;
- gancio di sollevamento;
- bilanciere mal progettato in
quanto la sede di alloggiamento del gancio determinava una ridotta possibilità
di oscillazione laterale;
- il manovratore del carroponte
non ha ripristinato la posizione orizzontale dei due ganci del carroponte”.
Il
secondo caso riguarda un incidente avvenuto durante una
fase di stuccatura manuale su pannelli di
cemento, posizionati a ridosso della rotaia di avanzamento della gru a
cavalletto.
Durante questa fase un lavoratore
viene investito dalla struttura della ruota motorizzata. Si è rilevato che
“l’impianto di sollevamento e trasporto era azionato da un collega che operava
in zona adiacente. La distanza tra il pannello in lavorazione e la carpenteria
metallica della ruota della gru non consentiva uno spazio libero per il
passaggio di una persona”.
E forse a causa delle posizione inginocchiata
dell’infortunato “il collega manovratore non si avvedeva della sua presenza e
attivava dal radiocomando lo spostamento su rotaia delle gru. Il mezzo di
sollevamento è provvisto di lampade a luce intermittente che segnalano lo
spostamento della gru, di un segnale sonoro relativamente poco elevato, che
avverte gli addetti operanti nella zona, dell’inizio delle manovre di
spostamento su rotaia e un dispositivo a due fotocellule che controlla la
presenza di ostacoli lungo il percorso della rotaia. L’infortunato eseguiva la
propria mansione in una postazione consueta in quanto utile allo scarico
pannelli dalla gru e per il carico successivo sugli automezzi. La zona di
stuccatura non era segnalata o confinata dalla adiacente zona di lavoro” della
gru che movimenta i manufatti ed i casseri di getto”.
Questi i
fattori causali:
- un operatore “spostava la gru a
cavalletto senza controllare bene la zona di transito”;
- “gru a cavalletto con
fotocellule inidonee”.
Infine il
terzo caso è riferito alla
traslazione
su rotaie di una gru a cavalletto nel piazzale di una ditta.
Sta iniziando la traslazione. Un
lavoratore si trova nel piazzale dell'azienda, “nello spazio compreso fra un
blocco di onice posizionato in prossimità di una delle vie di corsa della gru a
cavalletto e la via di corsa stessa”. È probabile che si trovi in quella
posizione “per visionare il blocco stesso”.
Il gruista, situato in una
posizione che non consente di vedere la zona dove si trova il lavoratore, dà
inizio alla manovra di traslazione. Il lavoratore rimane a contrasto fra il
rullo di avvolgimento del cavo elettrico della gru e il blocco di marmo,
riportando la frattura del torace.
La prevenzione
In queste settimane su “Imparare
dagli errori” abbiamo dato informazioni nel dettaglio sulla prevenzione degli
incidenti nell’utilizzo di gru a ponte e di altre tipologie di
gru usate in vari comparti.
Ci soffermiamo oggi, invece, su
alcune indicazioni generali su alcuni dei principali rischi nell’uso degli
apparecchi di sollevamento, contenute nel documento “ Labor
Tutor - Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici
del settore metalmeccanico”, un opuscolo realizzato dall’ Inail in collaborazione con
Enfea (Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente).
Queste sono ad esempio le
misure per la prevenzione dei rischi di
rovesciamento e/o caduta dell’apparecchio di sollevamento e dei rischi di
caduta del carico:
-
verifica della
corretta
installazione dell’apparecchio: se l’apparecchio di sollevamento è
installato “su strutture portanti non progettate direttamente dal costruttore
dell’apparecchio stesso”, è necessario che sia preventivamente valutata
l’idoneità della struttura e che siano adeguatamente progettati i sistemi di
ancoraggio;
-
manutenzione programmata delle strutture e dei dispositivi di
sicurezza: indipendentemente dagli obblighi di verifica periodica dell’intero
apparecchio, delle funi e delle catene, per ogni apparecchio di sollevamento
deve essere predisposto un programma di manutenzione. È opportuno che gli esiti
degli interventi manutentivi siano riportati su un apposito registro dei
controlli”;
-
esecuzione di manovre corrette: “i lavoratori addetti alla manovra
devono operare nel pieno rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute.
Non devono mai essere eseguite operazioni potenzialmente pericolose e/o manovre
che non sono state previste durante la formazione e l’addestramento ricevuto”;
-
corretta imbracatura del carico: “prima di procedere con il sollevamento
di un carico, si deve valutare la compatibilità dello stesso con la portata
dell’apparecchio. Anche nella fase di imbracatura, individuati prioritariamente
i sistemi di imbracatura adatti e compatibili con il carico, si deve procedere
secondo le istruzioni ricevute. Deve essere impedito lo stazionamento di
operatori nelle zone di movimento dei carichi. Qualora ciò non sia possibile,
le manovre devono essere preventivamente annunciate mediante apposite
segnalazioni”;
-
predisposizione di
dispositivi
anti-interferenza o anticollisione: “in caso di possibilità di collisione
tra apparecchi di sollevamento che possono intersecare tra loro il raggio di
azione, devono essere predisposti appositi dispositivi anti-interferenza o
anticollisione”;
-
dispositivi di segnalazione e avvisi per le modalità di manovra:
“gli apparecchi di sollevamento devono essere completi di tutti i necessari
dispositivi di segnalazione. Sull’apparecchio deve essere sempre riportata la
portata massima in modo visibile dal posto di manovra. In prossimità delle zone
di azione di questi apparecchi, devono essere sempre ben visibili tutte le
segnalazioni necessarie. Le modalità di impiego e i segnali stabiliti devono
essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. In caso di necessità,
ad esempio per insufficiente visibilità dell’area di lavoro, le persone
incaricate di dirigere gli operatori che effettuano le manovre devono adottare
i ‘gesti convenzionali’ previsti dall’Allegato XXXII del Decreto Legislativo
81/2008 e s.m.i.”.
Queste invece le
misure di prevenzione dei rischi di urti o
investimenti del carico:
- “esecuzione di manovre
corrette;
- riorganizzazione dell’ambiente
di lavoro;
- modifiche nell’organizzazione
del lavoro;
- dispositivi di segnalazione e
avvisi per le modalità di manovra”.
In particolare “la
riorganizzazione dell’ambiente di lavoro
si può rendere necessaria, al fine di evitare il movimento dei carichi nelle
zone di stazionamento di altri operatori. In altri casi, può rendersi
necessario un intervento più radicale, volto alla riorganizzazione
dell’attività”.
Infine le
misure per la prevenzione dei rischi di cesoiamento, schiacciamento,
lesioni varie:
-
conformità dell’apparecchio di sollevamento alle norme vigenti: gli apparecchi
di sollevamento “devono essere dotati di tutte le misure di protezione
previste dalle norme vigenti, atte a evitare i rischi di natura meccanica”;
-
corretta imbracatura del carico: “le fasi di imbracatura,
individuati prioritariamente i sistemi adatti e compatibili con il carico,
devono essere eseguite secondo le istruzioni ricevute”;
-
allontanamento degli operatori dalla zona di movimento del carico:
deve essere evitata “la presenza di operatori nella zona di movimento dei
carichi”.
Si indica che “l’operazione di
trattenuta manuale dell’imbracatura o del carico stesso nella fase iniziale di
sollevamento deve essere, in linea di massima, impedita, in quanto può
determinare rischi di cesoiamento o schiacciamento. Qualora, per le
caratteristiche del carico, tale operazione sia necessaria, si dovrà intervenire
adottando apposite procedure di sicurezza”.
Pagina introduttiva del sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
765,
2572a e
1013a (archivio
incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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