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"Medico competente ed incompatibilità"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
12/05/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n.
01/2015,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Medico competente ed incompatibilità
di Leopoldo Magelli
Per continuare con la serie dei
quesiti “sorprendenti”, cioè di quesiti che dopo tanti anni dall’entrata in vigore
del D.Lgs 81/08 ci si aspetterebbe non venissero più proposti, in questo numero
di ARTICOLO 19 ci occupiamo di un aspetto particolare che riguarda il Medico Competente,
e nello specifico se un medico che fa parte dell’organo di vigilanza (SPSAL
dell’Azienda USL) possa svolgere la funzione di Medico Competente per conto di un
Datore di Lavoro (pubblico o privato che sia).
Non dovrebbero sussistere dubbi,
visto quello che dice il 3° comma dell’art. 39 del citato decreto, che di
seguito si riporta integralmente:
“Il dipendente di una struttura
pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività
di medico competente.”
La legge disegna dunque
un’incompatibilità assoluta, senza se e senza ma, senza possibilità di deroghe,
valida per tutto il territorio nazionale.
E, si badi bene, non si parla di
dipendente con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria o specificamente addetto
allo svolgimento di attività di vigilanza: è sufficiente l’appartenere ad un
ufficio (quindi anche servizio o struttura o unità operativa…) incaricato delle
attività di vigilanza.
Il motivo è ovvio: evitare un
clamoroso conflitto di interessi, quale si avrebbe se chi vigila è nel contempo
al servizio di chi è oggetto della sua vigilanza.
Oggi, il tutto è ulteriormente
chiarito dalla risposta all’interpello n. 27/2014, del 31 dicembre 2014 (Prot. 37
/ 0022088 / MA007.A001), anche se il contenuto dell’interpello (promosso dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, FNOMCECO)
era diverso: infatti si poneva il dubbio che, proprio ai sensi del citato
articolo 3, i datori di lavoro potessero avvalersi della prestazione di medici
delle ASL per l’affidamento delle attività del medico competente, in
particolare per la sorveglianza sanitaria.
La risposta è molto chiara: un
datore di lavoro e un’Azienda Sanitaria Locale possono stipulare tra loro una
convenzione per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e del complesso
delle attività che spettano al medico competente.
L’ASL metterà a disposizione i
propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari e previsti, escluse
ovviamente le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa.
Tra queste incompatibilità,
ovviamente, la più importante, esplicitamente richiamata nella risposta
all’interpello, è quella prevista al comma 3 dell’art. 39 D.Lgs 81/08.
Se un medico ASL è in possesso
dei requisiti previsti dalla legge e non è assegnato ad un ufficio (o servizio
o struttura o unità operativa…) che svolge attività di vigilanza, può
tranquillamente svolgere, senza incompatibilità né conflitti d’interesse, la
funzione di medico competente per un’azienda del territorio: si rientra infatti
nella condizione prevista al punto a) del 2° comma dello stesso articolo 39 ,
che prevede le tre modalità/fattispecie sotto cui può operare il medico
competente, ovvero “dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica
o privata, convenzionata con l’imprenditore”.
Si coglie l’occasione,
concludendo, per ribadire che neanche il medico competente di un’ASL può essere
un medico “assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza”.
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