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"Sulla responsabilità per un infortunio occorso a un lavoratore distaccato"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
18/05/2015 -
Gerardo Porreca
Torna la Corte
di Cassazione in questa sentenza ad esprimersi in merito alla individuazione
delle responsabilità nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore
distaccato. Lo aveva già fatto in occasione della sentenza
della Sezione IV penale n. 30483 del 10/7/2014 nella quale la stessa Corte aveva avuto modo di
precisare che, secondo quanto indicato nelle disposizioni previste dal D. Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui un datore di lavoro distacchi un proprio dipendente
perché svolga la propria attività per conto di un altro datore di lavoro, tutti
gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatta
eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del
distaccante. Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa
occasione riguarda in particolare l’infortunio occorso al dipendente di una
società mandato a svolgere la propria attività presso un’altra società, il cui
amministratore unico, coimputato, è stato anche giudicato e riconosciuto
colpevole (ma comunque non ricorrente), senza che il suo datore di lavoro
avesse proceduto preventivamente ad una adeguata valutazione dei rischi
connessi all’attività stessa.
Il fatto, il ricorso in Cassazione e
le motivazioniL’amministratore
e legale responsabile di una società ha fatto ricorso avverso la sentenza della
Corte di Appello che, confermando quella di primo grado, lo aveva riconosciuto
colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione della
normativa antinfortunistica in danno di un suo lavoratore dipendente. La Corte
di merito, ripercorrendo gli argomenti già sviluppati in primo grado, aveva
individuato i profili di colpa del datore di lavoro distaccante per avere
questi, nell'ambito di un rapporto di appalto intercorrente con una società
distaccataria, consentito al proprio
dipendente di svolgere la propria attività presso la stessa senza avere
proceduto ad una preventiva ed adeguata valutazione dei rischi connessi a tale
attività. Anzi, era risultato che il datore di lavoro distaccante non si era
neppure curato di conoscere in anticipo le mansioni che il proprio dipendente
era chiamato a svolgere presso la sede dell'altra società.
In particolare l'operaio infortunato
era stato chiamato a svolgere un'operazione di "rabbocco" di olio in
condizioni di precario equilibrio e senza le dovute misure di sicurezza per
evitare la caduta dall'alto per cui, nel corso dell'operazione, aveva perso
l'equilibrio ed era caduto a terra, riportando le lesioni che lo avevano
condotto alla morte. Tale situazione, vuoi sotto il profilo della ricostruzione
dell'incidente, vuoi con riferimento all'addebito di colpa, era stata
ricostruita valorizzando, tra l'altro, la deposizione di un lavoratore della
società committente, che spesso svolgeva personalmente quel lavoro, ma anche
gli esiti degli accertamenti svolti dal personale dell’ispettorato intervenuto ad
effettuare le indagini ed a determinare la dinamica dell'incidente.
Nessun apporto decisivo, inoltre, era stato attribuito alle dichiarazioni rese
da un altro testimone, collega di lavoro dell'infortunato, che si era limitato
a illustrare una diversa, possibile modalità di effettuazione dell'operazione ed
anzi ciò ha rafforzata la convinzione del giudice in merito alla carenza di una
preventiva attività prevenzionale, formativa e informativa nei confronti del lavoratore
distaccato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto
manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato.
Il ricorrente, secondo la suprema Corte, ha proposto una ricostruzione del
fatto non risultante dal testo della sentenza e come tale preclusa alla cognizione
del giudice di legittimità limitandosi ad una censura sulla valutazione dei
fatti come ricostruiti dal giudice di merito, pur in presenza di una motivazione
logicamente argomentata. La censura, infatti, ha precisato la Sez. IV, si è
limitata a richiamare il contenuto di una deposizione testimoniale, su cui i
giudici si erano ampiamente soffermati e la stessa ha sottolineato che, se
anche l'operazione si fosse potuta compiere in modo diverso, l'individuazione
d'una modalità alternativa era rimessa, di fatto, alla fantasia ed
all'iniziativa della persona chiamata ad eseguire l'operazione di rabbocco. La doglianza
del ricorrente è stata ritenuta senz'altro generica e comunque inammissibile
perché mirava a proporre una rinnovazione dell'apprezzamento del compendio
probatorio concordemente sviluppato nei due gradi di giudizio.
“
In
caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra”, ha sostenuto
la suprema Corte, “
per effetto della
modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore
sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le
quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro
distaccante”. Il datore di lavoro, infatti, ha così proseguito la Sez. IV,
in termini generali è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente
anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia
consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose,
come si è verificato nel caso in esame in cui non erano presenti nel luogo di
lavoro attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori, e l'omessa adozione
delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile.
In tal senso, secondo la Sez. IV, i
giudici di merito avevano evidenziato che l'imputato era venuto meno
all'obbligo di valutazione del rischio specifico connesso all' opera di
manutenzione ordinaria da eseguirsi presso l’impresa distaccataria, aggiuntiva
rispetto ad altri lavori che erano stati oggetto di uno specifico contratto di
appalto ed erano già stati conclusi, consistente nel rabbocco dell'olio di un
motoriduttore installato presso l’impresa stessa. L’imputato, ha sostenuto
ancora la Sez. IV, “
aveva violato i
propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, inviando gli
operai presso l’impresa distaccataria senza fornire loro dettagliate
informazioni sui rischi specifici e senza collaborare nell'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti
connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione”.
Né nel caso in esame potrebbe essere
invocato, ha così concluso la Corte di Cassazione, il cosiddetto principio di
"affidamento" in tema di infortuni sul lavoro, in virtù del quale
ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole
precauzionali normalmente riferibili all’attività che svolge, dato che detto
principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme
precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali
norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, così come è accaduto
nel caso in esame. Tale principio non potrebbe, infatti, essere utilmente
richiamato dall'imputato né con riferimento all'operato dei suoi dipendenti, da
lui non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell'operazione di
manutenzione ordinaria, nel corso della quale si è verificato l'incidente, né
con riferimento alla condotta del coimputato legale rappresentante della ditta
distaccataria (non ricorrente), considerata proprio la pregressa violazione
rimproverata al datore
di lavoro distaccante.
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