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"Nuove linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
18/05/2015 -
Approvato in Conferenza
Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, il documento intende riunire,
aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee
guida nazionali e normative: ‘Linee guida per la prevenzione ed il controllo
della legionellosi’, pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000; “Linee guida recanti
indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e
termali” e “Linee guida recanti
indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo
ambientale della legionellosi” (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5
Febbraio 2005).
Le linee guida sono state aggiornate alla luce delle nuove conoscenze
scientifiche, con l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di
Sanità e di figure istituzionali esperte del settore.
[…] Come riportato nel D. Lgs 81/2008
e successive modifiche e integrazioni, il rischio di esposizione a Legionella
in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l‟attuazione di tutte le misure di
sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e
protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo
X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli
agenti patogeni.
Le misure di sicurezza si
dovranno realizzare a seguito del procedimento di valutazione del rischio,
indicato sempre al menzionato Titolo X e si dovranno attuare in conformità ai
disposti del Titolo I (del citato Decreto Legislativo) riferendosi a quanto
riportato negli Artt. 15 e 18.
L‟elaborazione del documento si è
basata sulle conoscenze presenti nella letteratura scientifica internazionale e
ha tratto spunto anche da quanto riportato nelle linee guida prodotte a livello
internazionale (WHO), europeo (EWGLI) e nazionale/regionale (Regione Emilia
Romagna).
Con il presente documento si
intende quindi riunire, aggiornare e integrare in un unico testo tutte le
indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative,
pertanto esso le
sostituisce integralmente.
RISCHIO LEGIONELLOSI ASSOCIATO AD ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dato il numero elevato, non è qui
possibile elencare tutte le attività lavorative che possono presentare un
rischio di legionellosi: d‟altra parte la frequenza di questa patologia nei
luoghi di
lavoro non può essere facilmente
stimata in quanto non sono disponibili statistiche.
Il Decreto Legislativo 9 Aprile
2008, n. 81, le cui disposizioni costituiscono attuazione dell'articolo 1 della
Legge del 3 Agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia
di Salute e Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo
normativo, considera il rischio derivante da Legionella, nel suo Titolo X
(Esposizione ad agenti biologici).
All‟Allegato XLVI sia la
Legionella pneumophila sia le rimanenti specie di legionelle patogene per
l‟uomo (Legionella spp.) sono classificate quali agente biologico del gruppo 2 ossia,
come definito all‟articolo 268 (Classificazione degli agenti biologici) “un
agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.
Pertanto, sulla base di quanto
definito all‟Art. 271, il Datore di Lavoro ha l‟obbligo di valutare il rischio
legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:
- effettuare la valutazione del
rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle
caratteristiche dell‟agente biologico e sulle modalità lavorative che possano
determinarne l‟esposizione
- adottare misure protettive e
preventive in relazione al rischio valutato
- revisionare la valutazione del
rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell‟attività
lavorativa o degli impianti idrici od aeraulici o qualora siano passati 3 anni dall‟ultima
redazione (fanno eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un
più frequente aggiornamento della valutazione del rischio: strutture sanitarie,
termali)
- se la valutazione mette in
evidenza un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, adottare
misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, al fine di minimizzare
il rischio relativo
- adottare misure specifiche per
le strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e per i processi
industriali
- adottare specifiche misure per
l‟emergenza, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione
nell‟ambiente dell‟agente biologico
- adottare misure idonee affinché
i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficientemente
adeguata.
Per l‟adozione delle misure
protettive, preventive, tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche
idonee, si deve fare riferimento a quanto definito nelle presenti Linee guida.
Il rischio per operatori sanitari
La trasmissione della malattia da
persona a persona non è mai stata dimostrata. Pertanto per gli operatori
sanitari di assistenza, il rischio di contrarre la legionellosi si riduce ai
casi in cui avvenga l‟inalazione di aerosol contaminato (ad esempio durante
operazioni che riguardano l‟igiene personale del paziente con utilizzo di
acqua) al quale peraltro sono esposti anche i pazienti.
Tale evento si configura come
poco probabile se la struttura sanitaria si è dotata di un programma di
controllo del rischio legionellosi correlata all‟assistenza ed alla luce del
più ridotto grado di suscettibilità all‟infezione da parte di individui con
sistema immunitario integro
(in particolare in assenza di
fattori predisponenti).
All‟opposto, i tecnici della
prevenzione addetti agli interventi di ispezione, controllo e campionamento e,
più in generale, gli addetti alla manutenzione degli impianti idrici e
aeraulici, capaci di generare aerosol potenzialmente contaminati, devono
ritenersi a maggior rischio di esposizione alla Legionella.
Le aziende sanitarie, in
relazione alla valutazione del rischio (v. Titolo X – D. Lgs 81/2008 e s.m.i.),
individueranno tutte le misure di sicurezza di tipo collettivo necessarie da
realizzare ed i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per
tale rischio, da fornire agli operatori preposti alle attività in questione per
tutelare la salute di questi soggetti nei confronti del rischio di esposizione
a Legionella o nei confronti di rischi di natura non microbiologica, come ad esempio
ustioni, lesioni da acqua in pressione, ecc.
I Dispositivi di protezione
collettiva sono:
- sistemi filtranti da
posizionare ai punti terminali o in alternativa agli snodi degli impianti per
la produzione di acqua decontaminata da Legionella
- sistemi di disinfezione
dell‟acqua che dimostrino nelle condizioni di impiego una comprovata efficacia
(si deve verificare la documentazione tecnico –scientifica che attesti tale
efficacia).
Al riguardo tali sistemi devono
essere classificati quali dispositivi di protezione collettiva ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ne deriva quindi, in base a quanto indicato al Titolo
I, Art.15 e Art.18 della suddetta legislazione che la misura di sicurezza
scelta debba essere la migliore e la più appropriata per assicurare la
protezione dal rischio specifico. Tali dispositivi dovrebbero pertanto essere
in possesso di certificazioni di efficacia e di conformità per rispondere ai requisiti
legislativi sopra menzionati, tra queste è senz‟altro di riconosciuta validità
la certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato che abbia verificato le
caratteristiche tecniche e funzionali di tali sistemi e che attesti il rilascio
della menzionata certificazione quale atto di propria responsabilità per la
commercializzazione all'interno dei paesi della UE.
I Dispositivi di protezione
individuale sono:
- facciali filtranti per la
protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al
capitolo II della Direttiva 89/686/CE, basata sulla norma europea armonizzata EN
149.
- occhiali di protezione per la
protezione da schizzi di liquidi, per i quali sia stata rilasciata da un
Organismo Notificato la certificazione CE di Tipo che attesti la qualifica come
DPI ai sensi della Direttiva 686/89 in seconda categoria ( o terza ) e che evidenzi
la protezione nei confronti degli schizzi di liquidi o nei confronti di rischi
di natura non microbiologica, come ad esempio ustioni, lesioni da acqua in
pressione, ecc.
- guanti di protezione, per i
quali sia stata rilasciata da un Organismo Notificato la certificazione CE di
Tipo che attesti la qualifica come DPI ai sensi della Direttiva 686/89 in terza
categoria e che evidenzi la conformità alla EN 374
- tute di protezione, per le
quali sia stata rilasciata da un Organismo Notificato la certificazione CE di
Tipo che attesti la qualifica come DPI ai sensi della Direttiva 686/89 in terza
categoria e la conformità alle norme tecniche di tipo generale e specifico,
necessarie a garantire la protezione da agenti biologici e da agenti chimici, quali
la EN 14126, la EN 17491–4, la EN 14605, la EN 14325, la EN ISO 13982-1/2 .
Gli operatori devono essere
addestrati al corretto utilizzo dei DPI e disporne in quantità e
taglia adeguata.
Settore odontoiatrico
La qualità dell‟acqua dei riuniti
odontoiatrici è di considerevole importanza poiché sia i pazienti che gli
operatori sono regolarmente esposti all‟acqua ed all‟aerosol generato dagli strumenti
rotanti. Infatti una delle caratteristiche peculiari dell‟acqua che alimenta la
poltrona odontoiatrica è quella di combinare la capacità di sviluppare
rapidamente il biofilm con quella di generare aerosol potenzialmente
contaminato. Il biofilm, prodotto dai batteri che provengono dall‟acqua
d‟alimento, diventa poi una fonte continua per la contaminazione del sistema. Allo
stato attuale, pur essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra infezione
da legionella e contaminazione del circuito del riunito odontoiatrico (Ricci et
al 2012.), non c‟è evidenza di una larga diffusione di casi di legionellosi
attraverso l‟esposizione all‟acqua di tali circuiti. Tuttavia è ampiamente
dimostrata la presenza di Legionella al loro interno (Dutil et al., 2006;
Montagna et al., 2006; Pasquarella et al., 2010). Per questo motivo, è
importante ai sensi del citato D. Lgs 81/2008 attuare sempre tutte le misure di
sicurezza per evitare il rischio di esposizione a potenziali patogeni e creare
un ambiente di lavoro sicuro nel quale trattare i pazienti.
Per minimizzare il rischio nel
corso di procedure odontoiatriche, vengono di seguito fornite indicazioni di
buona pratica da applicare in tale ambito. Per ridurre la contaminazione
microbica e/o la formazione del biofilm all‟interno dei circuiti idrici del
riunito, si raccomanda di:
- eliminare dal circuito i tratti
esclusi dalle correnti di flusso
- installare dispositivi
antiristagno in grado di far circolare l‟acqua in continuo, in particolare
durante le pause lavorative
- alimentare il circuito con
soluzioni sterili, dopo averlo isolato dalla rete idrica
- disinfettare l‟acqua con
trattamenti in continuo o discontinui. Questi ultimi, effettuati periodicamente
o tra un paziente e il successivo utilizzando disinfettanti di alto livello, evitano
la possibilità di contaminazioni chimiche del campo operatorio, riducono l‟esposizione
degli operatori e minimizzano il rischio di selezionare microrganismi resistenti,
ma richiedono maggiore impegno di risorse e attenzione rispetto ai trattamenti
in continuo.
Per ridurre l‟esposizione del
paziente ad aerosol potenzialmente contaminati e/o minimizzare
il rischio nei pazienti più
vulnerabili si consiglia di:
- flussare ciascuno strumento
accendendolo a vuoto, all‟inizio di ogni giornata lavorativa (tempo minimo 2
minuti) e prima di ogni intervento (tempo minimo 20-30 sec.) (CDC, 2003)
- installare, subito a monte dei
manipoli, filtri (≤ 0,2 μm) in grado di trattenere i microrganismi provenienti
dall‟interno del circuito
- acquisire, preliminarmente
all‟inizio delle cure, informazioni sulla salute del paziente, con particolare
riguardo alle condizioni che definiscono il “rischio molto elevato” (Tabella
9). In questo caso dovrebbero essere adottate rigorosamente le misure sopra illustrate,
volte a contenere il rischio di contaminazione da Legionella.
In considerazione dei dati di
letteratura che dimostrano un‟ampia contaminazione da Legionella dei circuiti
dei riuniti odontoiatrici, la ricerca del microorganismo è raccomandata almeno
una volta all‟anno qualora le misure di minimizzazione del rischio sopra
elencate non vengano messe in atto e ogni volta che si verifica un caso di
malattia. Ogni studio odontoiatrico deve inoltre tenere un registro degli
interventi effettuati.
A tutela della salute del
paziente, si sottolinea, infine, che per le procedure chirurgiche invasive
devono essere utilizzate esclusivamente soluzioni sterili in circuiti di
distribuzione a loro volta sterili. Nel caso in cui non vi fosse la garanzia di
ottenere il requisito di sterilità per i circuiti propri del riunito, andrebbe
realizzato un sistema di bypass utilizzando dispositivi sterili monouso o
sterilizzabili.
Il rischio per altre categorie di lavoratori
In letteratura sono riportati
casi di legionellosi verificatisi tra lavoratori delle seguenti categorie:
- Vigili del fuoco e altri
operatori del soccorso pubblico e della difesa civile;
- Movimentatori di terra,
minatori;
- Lavoratori dell‟industria
automobilistica;
- Personale addetto alle
operazioni di manutenzione/pulizia delle torri evaporative (Buehler et al.,
1985) e degli impianti di distribuzione /trattamento acqua sanitaria;
- Addetti alle piattaforme di
trivellazione (Pastoris et al., 1987);
- Addetti agli impianti di depurazione;
- Addetti alla pulizia di turbine
nel settore industriale;
- Giardinieri (Den Boer et al.,
2007; Patten et al., 2010; Stojek and Dutkiewicz, 2002);
- Personale addetto alla
vendita/manutenzione di vasche per idromassaggio;
- Operatori ecologici durante la
pulizia delle strade con acqua a pressione;
- Lavoratori delle cave di marmo
(durante le operazioni di taglio del marmo con acqua);
- Addetti alla pulizia negli
autolavaggi;
Anche sulla base di questa
considerazione ciascun Datore di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs
81/2008 e successive modifiche ha l‟obbligo di considerare che il rischio di legionellosi
può riguardare sia i propri lavoratori che coloro che frequentano ciascun sito
di sua responsabilità e pertanto si ribadisce l‟obbligo di effettuare una valutazione
del rischio (revisionandola almeno ogni 3 anni, salvo disposizioni più
restrittive), così da mettere in atto tutte le misure di prevenzione e
controllo descritte nei paragrafi precedenti, non solamente in risposta ad un
caso di legionellosi, ma prima che questo si verifichi, quale prevenzione del rischio.
Linee
guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (formato, PDF
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