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"La sicurezza sul lavoro fra normativa e realtà"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
19/05/2015 - In molte
Università si organizzano interessanti seminari che riguardano la tematica
della sicurezza sul lavoro e offrono ulteriori e qualificati strumenti e punti
di vista per conoscere e applicare la normativa in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È il caso, ad esempio, di una
serie di seminari organizzati dalla Scuola di Giurisprudenza ( Digiur) e dalla Scuola di economia ( Desp) dell’ Università di Urbino Carlo Bo sul tema “
Quale salute e sicurezza per i lavoratori
nelle imprese? Metodologie didattiche attive testimonianze e studi di caso”.
Ci soffermiamo oggi sull’incontro
del 23 marzo 2015 e sull’intervento “
La
sicurezza sul lavoro fra normativa e realtà”, a cura dell’Avv. Vito
Sabatelli.
Nel corposo intervento vengono
presentati vari temi: si parte da un ricco excursus storico della normativa,
fino ad arrivare al D. Lgs. 81/2008 e alle sue novità. Con particolare
riferimento a:
intreccio del Testo Unico con il
D.Lgs. 231/01; art. 299 e principio di effettività; art. 26 e
contratti in appalto e somministrazione.
Ci soffermiamo oggi proprio su
quest’ultimo tema partendo dall’analisi dei
contratti di appalto.
L’intervento ricorda che, secondo
l’art 1655 del Codice Civile, l’
appalto
è “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio”.
Questi i
requisiti:
- “l’organizzazione di mezzi;
- la gestione a proprio rischio;
- l’ assunzione
del rischio (responsabile del risultato e dei danni a terzi)”.
Invece riguardo al
contratto di somministrazione si indica
che l’agenzia di somministrazione, “obbligatoriamente in possesso di
determinati requisiti ed iscritta nell’apposito albo ministeriale delle agenzie
per il lavoro di cui all’art.4 della riforma Biagi, si impegna a fornire la
prestazione lavorativa di propri dipendenti all’utilizzatore. I lavoratori
somministrati, assunti e retribuiti dal somministratore, per ‘
tutta la durata della somministrazione (...)
svolgono la propria attività nell’interesse
nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore’, che può anche ‘
adibirli a mansioni superiori o comunque a
mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto’ e che ‘
risponde nei confronti dei terzi dei danni a
essi arrecati dai lavoratori somministrati’.
Questi dunque i
requisiti:
- “
l’agenzia di somministrazione: a) obbligatoriamente iscritta
nell’apposito albo ministeriale; b) fornire la prestazione lavorativa di propri
dipendenti all’utilizzatore;
-
i lavoratori somministrati: a) assunti e retribuiti dal
somministratore; b) svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la
direzione e controllo dell’utilizzatore;
-
l’utilizzatore: a) risponde nei confronti dei terzi dei danni a
essi arrecati dai lavoratori somministrati”.
Si pone dunque un problema di
confine fra appalto genuino e
somministrazione di manodopera.
Infatti
l’assenza dei “requisiti tipici dell’appalto genuino (l’organizzazione
di mezzi e la gestione a proprio rischio)
comporta
l’illegittimità dell’appalto e la riconducibilità della fattispecie alla
somministrazione di manodopera; da qualificarsi come irregolare a causa
dell’assenza in capo all’appaltatore, della qualità di agenzia per il lavoro
autorizzata, alla fornitura di lavoratori”.
E il confine risulta essere “un
semplice giudizio di valore, particolarmente complesso, nei casi in cui
l’appalto non comporti l’impiego di significative costanti attrezzature di
lavoro ma l’erogazione di semplice energia lavorativa con un costante
coordinamento tra il servizio reso all’ impresa
appaltatrice e il complessivo contesto lavorativo dell’appaltante nel quale
lo stesso deve inserirsi”.
A questo proposito l’Avv.
Sabatelli riporta parte della
sentenza
della Cassazione del 29 Nov 1996 n. 10697: “sussiste appalto illecito ‘
nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la
messa a disposizione del committente di una prestazione lavorativa, lasciandosi
all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del
rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della
continuità….) ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa
finalizzata ad un risultato produttivo autonomo’ (così Cass, 19 Dic 2002 n,
18098 che aveva ritenuto illegittimo un contratto di appalto in cui le attività
venivano svolte dai dipendenti dell’appaltatore in base a turnazione con
dipendenti del committente di eguale mansione e sotto la direzione di un
superiore gerarchico, sempre dipendente della committente; nello stesso senso (Cass.
22 Ago 2003 n. 12363)”.
Dopo aver parlato del comma 3
dell’ articolo
26 del D.Lgs. 81/2008 relativo alla promozione della cooperazione ed il
coordinamento, con riferimento al DUVRI per ridurre i rischi di interferenze e
alle novità normative di questi anni, sono riportati i vari
obblighi connessi ai contratti di appalto o
d’opera o di somministrazione.
Ad esempio si ricorda che (art 26,
D. Lgs. 81/2008 Co. 4):
ferme restando le
disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l’
imprenditore committente risponde in
solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Vengono poi riportati gli altri
commi dell’articolo con riferimento ai costi della
sicurezza, alla valutazione dell’adeguatezza del valore economico, alla
tessera di riconoscimento. Ricordando, tra l’altro che ai sensi dell’art. 5,
della
Legge 13 agosto 2010 n. 136
nella tessera
di riconoscimento dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Concludiamo ricordando che
l’intervento si sofferma sulla Circolare n. 5 del Ministero del
Lavoro dell’11 febbraio 2011.
L’oggetto della circolare è il ‘Quadro
giuridico degli appalti’ e “contiene indicazioni e chiarimenti in merito alla
corretta gestione degli appalti e subappalti. In particolare si parla di: criteri
che qualificano un appalto come genuino; obblighi di carattere retributivo
connessi all’utilizzazione dell’istituto; valore degli appalti e i criteri di
scelta dei contraenti; responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed
eventuali subappaltatori; ricorso alla certificazione; disciplina in materia di
salute e sicurezza del lavoro”.
Nella circolare si indica che la
differenza tra un appalto lecito ed una
somministrazione illegale è nell'oggetto del contratto:
- “l' appalto
genuino è un contratto in cui l'oggetto e un ‘
fare’, mediante il quale l'appaltatore fornisce al committente
un'opera o un servizio da realizzare tramite la propria organizzazione di mezzi
e uomini, assumendosi il rischio d'impresa;
- la somministrazione è invece un
contratto dove è esclusivo un ‘
dare’,
in forza del quale il somministratore fornisce solo forza lavoro, da lui
dipendente, a un terzo che ne utilizza le prestazioni, adattandole al proprio
sistema organizzativo”.
E infine si ricorda anche l’art.
21 del D.L.
n. 5 del 09 febbraio 2012 convertito in Legge n.35 del 4 aprile 2012 in
relazione al
vincolo di solidarietà tra
committente e appaltatore.
Con l’articolo 21 del DL 5/2012 l'articolo
29, co. 2, del D. Lgs. 10 sett. 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: ‘
in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell’inadempimento’.
“ La sicurezza sul lavoro fra normativa e realtà”, a cura
dell’Avv. Vito Sabatelli, intervento a seminario del 23 marzo 2015 “Quale
salute e sicurezza per i lavoratori nelle imprese? Metodologie didattiche
attive testimonianze e studi di caso” (formato PDF, 2.39 MB).
Tiziano Menduto
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