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"Sottotetti, in zona sismica il cambio d’uso deve essere autorizzato"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
28/05/2015 - La trasformazione di un sottotetto in
vano abitabile deve
essere considerata un intervento di ristrutturazione edilizia, che
necessita di una serie di controlli, soprattutto se l’edificio si trova
in zona sismica. È questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con
la sentenza 15429/2015.
Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione situata in zona sismica aveva trasformato il sottotetto in vano abitabile di pertinenza senza prima depositare i progetti presso il competente sportello unico.
Di fronte alla multa e all’ordine di ripristino, il responsabile aveva affermato che gli interventi effettuati, consistenti nella posa del parquet, nell’installazione di infissi e nell’apposizione di servizi igienici, non rientravano nel raggio di applicazione degli articoli 93 e 95 del Testo unico dell’edilizia ( Dpr 380/2001).
In base al Testo unico dell’edilizia, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti inerenti agli interventi in zona sismica vanno effettuate in presenza di interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione.
La Cassazione ha però spiegato che la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed esterne, ma prescrive il controllo per qualunque costruzione, riparazione e sopraelevazione.
Nel concetto di costruzione, hanno sottolineato i giudici, deve essere inclusa qualunque opera, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto.
In zona sismica, quindi, deve esserci un controllo duplice: da una parte quello dell’ufficio tecnico regionale sulla sicurezza rispetto ai potenziali fenomeni sismici, dall’altra quello dell’autorità comunale sulla conformità agli strumenti urbanistici.
La Cassazione ha concluso ricordando che in base alle Norme Tecniche sulle Costruzioni ( DM 14 gennaio 2008 – NTC) le costruzioni esistenti devono essere sottoposte ai controlli sulla sicurezza quando il cambio della destinazione d’uso provoca un aumento dei carichi.
Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione situata in zona sismica aveva trasformato il sottotetto in vano abitabile di pertinenza senza prima depositare i progetti presso il competente sportello unico.
Di fronte alla multa e all’ordine di ripristino, il responsabile aveva affermato che gli interventi effettuati, consistenti nella posa del parquet, nell’installazione di infissi e nell’apposizione di servizi igienici, non rientravano nel raggio di applicazione degli articoli 93 e 95 del Testo unico dell’edilizia ( Dpr 380/2001).
In base al Testo unico dell’edilizia, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti inerenti agli interventi in zona sismica vanno effettuate in presenza di interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione.
La Cassazione ha però spiegato che la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed esterne, ma prescrive il controllo per qualunque costruzione, riparazione e sopraelevazione.
Nel concetto di costruzione, hanno sottolineato i giudici, deve essere inclusa qualunque opera, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto.
In zona sismica, quindi, deve esserci un controllo duplice: da una parte quello dell’ufficio tecnico regionale sulla sicurezza rispetto ai potenziali fenomeni sismici, dall’altra quello dell’autorità comunale sulla conformità agli strumenti urbanistici.
La Cassazione ha concluso ricordando che in base alle Norme Tecniche sulle Costruzioni ( DM 14 gennaio 2008 – NTC) le costruzioni esistenti devono essere sottoposte ai controlli sulla sicurezza quando il cambio della destinazione d’uso provoca un aumento dei carichi.
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