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"Gli immobili artigianali non pagano il contributo di costruzione"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
09/06/2015 - Gli immobili o le parti di essi a destinazione artigianale non pagano il contributo di costruzione. Lo ha ribadito il
Tar Veneto, che con la
sentenza 589/2015 ha spiegato l’applicazione dell’articolo 19 del Testo unico dell’edilizia (
DPR 380/2001).
I giudici si sono pronunciati sul caso di due società, operanti nei settori della vendita e delle riparazioni meccaniche, che avevano ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di due fabbricati, uno ad uso commerciale e uno ad uso artigianale.
Nel determinare la parte degli oneri concessori relativa al costo di costruzione, il Comune aveva calcolato l’importo sul computo metrico estimativo relativo a tutto il fabbricato.
La società operante nel settore delle riparazioni aveva però obiettato che, in base all’articolo 19 del DPR 380/2001 gli edifici con destinazione artigianale sono tenuti al pagamento solamente degli oneri di urbanizzazione, mentre sono esclusi dal pagamento del costo di costruzione.
Al contrario, il Comune sosteneva che il calcolo fosse corretto perché in presenza di più destinazioni d’uso il Comune doveva essere libero di determinare l’entità del contributo in base ai parametri previsti per la categoria di destinazione prevalente.
Dato che la parte commerciale e quella artigianale dell’immobile erano chiaramente delimitate, i giudici amministrativi hanno affermato che non poteva essere applicato il criterio della destinazione prevalente, ma la parte artigianale doveva essere esclusa dal computo del contributo di costruzione.
I giudici si sono pronunciati sul caso di due società, operanti nei settori della vendita e delle riparazioni meccaniche, che avevano ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di due fabbricati, uno ad uso commerciale e uno ad uso artigianale.
Nel determinare la parte degli oneri concessori relativa al costo di costruzione, il Comune aveva calcolato l’importo sul computo metrico estimativo relativo a tutto il fabbricato.
La società operante nel settore delle riparazioni aveva però obiettato che, in base all’articolo 19 del DPR 380/2001 gli edifici con destinazione artigianale sono tenuti al pagamento solamente degli oneri di urbanizzazione, mentre sono esclusi dal pagamento del costo di costruzione.
Al contrario, il Comune sosteneva che il calcolo fosse corretto perché in presenza di più destinazioni d’uso il Comune doveva essere libero di determinare l’entità del contributo in base ai parametri previsti per la categoria di destinazione prevalente.
Dato che la parte commerciale e quella artigianale dell’immobile erano chiaramente delimitate, i giudici amministrativi hanno affermato che non poteva essere applicato il criterio della destinazione prevalente, ma la parte artigianale doveva essere esclusa dal computo del contributo di costruzione.
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