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"Ministero del lavoro: organismi paritetici e sanzioni per i datori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
10/06/2015 - Il tema della
collaborazione con gli organismi paritetici per
la formazione alla sicurezza ha suscitato e stimolato in questi anni
richieste di chiarimenti, modifiche normative, precisazioni
ministeriali, risposte a interpelli e anche confronti accesi sugli aspetti più controversi come le modalità di collaborazione o l’eventuale sanzionabilità per le aziende non “collaborative”.
Per fornire un po’ di chiarezza sull’interpretazione normativa è
intervenuta lunedì scorso la Direzione generale per l’Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con una
Nota del 8 giugno 2015, risponde ad alcuni quesiti in merito al rapporto con gli Organismi paritetici, specialmente laddove non in possesso dei requisiti di legge. Una nota che si sofferma anche sul significato del termine "
collaborazione" e sull'importanza dell'
effettività e adeguatezza della
formazione erogata anche nel caso della mancata collaborazione con gli
organismi indicati al comma 12, articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
La nota presenta innanzitutto
i provvedimenti da adottare nei confronti del datore di lavoro
che “dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi
di cui al d.lgs. n. 81/2008, ad
organismi
paritetici non in possesso dei requisiti normativi”.
Si ricorda, a questo proposito,
che:
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008
stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare
che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;
- l’art. 37 al comma 12 indica che
la suddetta formazione
dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si
svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Dunque – continua la nota - il
datore di lavoro “è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi,
costituiti da una o più associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative,
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda,
in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano
contestualmente entrambe le condizioni
individuate ex art. 37, co. 12, d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico
sia presente
nel settore di riferimento
(ad es.: edilizia) e
nel territorio
in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr. circ.
n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07/2012)”.
E l’Accordo del 25/07/2012 (le linee
interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011) specifica che tale ‘
collaborazione’ “non impone
necessariamente al datore di lavoro di
effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di
mettere i medesimi a conoscenza della
volontà di svolgere una attività formativa”.
Tale richiesta di collaborazione,
nelle forme sopra specificate, va dunque trasmessa agli organismi paritetici,
cosi come sono definiti dall'art. 2. comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 2 – Definizioni
(...)
ee) «organismi paritetici»:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e
la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti
alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese
finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività
o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento; |
Dunque la formulazione letterale della definizione
richiede che entrambe le parti (associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro) “siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
E se in sede ispettiva si
riscontra la
carenza dei requisiti
previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale
per
una o entrambe le associazioni
stipulanti, “
si deve disconoscere la sua
qualità di ‘Organismo paritetico’”.
In particolare si ricorda che nel
comparto edile la circolare n.
13/2012 “individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale”. E di conseguenza – con riferimento al
contenuto della Circolare
n. 13 del 5 giugno 2012 – si indica che ‘
solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più
associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi ‘organismi
paritetici’ ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l'attività
di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto
dall'art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto,
eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e
datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi
organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e,
conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori
e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art.
37 del Testo Unico’.
Ne consegue dunque che è pertanto
“
fatto obbligo al datore di lavoro
verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte
dell'Organismo paritetico”.
La Nota interviene poi più in
generale sul
tema della sanzionabilità
della mancata collaborazione.
Infatti fermo restando quanto già
indicato ai fini della legittimazione all'attività formativa, la Nota ricorda
che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del
comma 12 dell'art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza.
E precisa che “alcuni Uffici,
tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro
senza la collaborazione di un organismo paritetico la
sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008
ritenendo la formazione
non sufficiente
ed adeguata”.
Si ritiene invece “che
i termini di adeguatezza e sufficienza
della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle
modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti,
quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.
Di conseguenza – conclude la nota
– “
laddove un datore di lavoro eroghi
una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può
essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza,
in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n.
81/2008, ritenendo che la formazione sia
non
sufficiente ed adeguata”.
Tiziano Menduto
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