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"A cosa serve la collaborazione degli organismi paritetici?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
18/06/2015 -
La nota del Ministero
del lavoro dell’8 Giugno 2015 costituisce l’occasione per alcune brevi
considerazioni, sul tema della “collaborazione” (che l’articolo 37, comma 12,
del D.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro) degli organismi paritetici
alla formazione obbligatoria di lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza.
Tale attività è stata inserita
nel “testo unico” con l’intenzione di aiutare le aziende valorizzando il ruolo
della bilateralità, chiamata a supportare le aziende nella corretta attuazione
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e, in particolare, con
riferimento alla importantissima formazione dei lavoratori per permettere ai
medesimi di lavorare “in sicurezza”. A distanza di diversi anni dalla
introduzione dell’obbligo di collaborazione degli organismi paritetici alla
formazione di lavoratori e RLS appare chiaro che le buone intenzioni della
norma si sono tradotte in un effetto largamente deludente quando non
addirittura controproducente. Infatti, la previsione è stata utilizzata da organismi
paritetici non corrispondenti alla definizione di legge (che richiama la
necessità che gli organismi paritetici siano espressione di organizzazioni
datoriali da un lato e sindacali dall’altro “comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”) per approfittare della scarsa attenzione
delle aziende e della esistenza di una normativa obiettivamente non chiara sul
punto e formulare alle aziende richieste disparate e strumentali alla evidente
ricerca di profitti economici.
Per questa ragione, prima gli accordi del
21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 e poi le circolari del Ministero del
lavoro del 2011 e del 2013, sono ripetutamente intervenuti sull’argomento per
puntualizzare, tra l’altro che:
- La richiesta di collaborazione
serve come ausilio ad una efficace formazione e non può tradursi in una sorta
di complicazione o, peggio, “tassa” per l’azienda;
- La richiesta di collaborazione
va avanzata all’organismo paritetico del settore e del territorio in cui
l’azienda opera, in quanto presumibilmente soggetto in grado di supportare
l’azienda per una formazione davvero utile in termini prevenzionistici;
- La risposta dell’organismo
paritetico non è mai vincolante per il datore di lavoro costituendo un
importante “consiglio” e nulla di più;
- La eventuale proposta
contrattuale dell’organismo paritetico in ordine allo svolgimento da parte
dell’organismo stesso della formazione non è mai vincolante;
- La correttezza ed efficacia
della formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza non dipende dalla collaborazione con l’organismo paritetico ma da
fattori ben più sostanziali quali la coerenza del percorso formativo con la
valutazione dei rischi, la durata della formazione, la qualità del docente, la
verifica finale di apprendimento ect.
In estrema sintesi,
si è stati
costretti a sottolineare pubblicamente come l’elemento della collaborazione non
sia un adempimento burocratico, quanto una opportunità per il datore di lavoro,
diretta a permettere che la formazione dei lavoratori sia progettata e
realizzata al meglio in termini di cambiamento della condotta dei discenti. In
un tale contesto l’assenza della previa richiesta di collaborazione per la
formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
è elemento sostanzialmente non così essenziale in termini prevenzionistici,
qualora il corso erogato sia stato rispettoso delle previsioni di legge quanto
a contenuti e durata e abbia avuto un effetto positivo in termini di
cambiamento comportamentale dei partecipanti; di converso, il corso di
formazione che sia stato progettato ed erogato previa richiesta di
collaborazione con gli organismi paritetici ma con contenuti e durata
sostanzialmente carenti non potrà che essere un rilevante problema in termini
prevenzionistici determinando, in caso di infortunio e relativa inchiesta
giudiziale, una possibile condanna del datore di lavoro e del dirigente (a
nulla rilevando, in tal caso, la previa richiesta di collaborazione con
l’organismo paritetico).
Come confermato dalla nota in
commento – che ribadisce chiaramente come gli ispettori siano chiamati a
sanzionare la violazione del precetto di cui all’articolo 37, comma 1, del
D.lgs. n. 81/2008 per formazione di contenuti e/o durata insufficienti per i
lavoratori – la collaborazione con gli organismi è un obbligo “ausiliario” a
quello formativo, nel senso che è diretto a garantire, attraverso il
coinvolgimento di strutture (che dovrebbero essere) “esperte”, una migliore
progettazione e realizzazione delle attività di training relative alla salute e
sicurezza sul lavoro.
Non stupisce, quindi, che la mancata
collaborazione con gli organismi paritetici non possa essere oggetto, come
la nota correttamente sottolinea, di nessun tipo di sanzione da parte degli
organi di vigilanza, chiamati ad essere attenti ed inflessibili su altri e
ben più pregnanti elementi, innanzitutto identificati nei contenuti della
formazione.
Avv. Lorenzo Fantini
Avvocato giuslavorista, già dirigente (anni 2003-2013) delle divisioni
salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Fonte: AIFOS
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