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"Nessuna sanzione senza “Paritetici e Bilaterali”"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
23/06/2015 -
Circolare del Ministero del Lavoro sui enti bilaterali ed organismi paritetici.
Significa che il problema degli enti fasulli e semifasulli nonché una serie di
abusi sono sempre presenti e deve essere alzata la guardia per vigilare con
serietà e chiarezza.
Prima di entrare nel merito vale
la pena inquadrare la circolare nel suo contesto attuale in quanto essa è, di
fatto, un chiaro indirizzo per le ispezioni, la vigilanza e l’applicazione
delle sanzioni. È pur vero che il Ministero indirizza la circolare alle proprie
strutture, ma non vi è dubbio che essa abbia un valore indicativo per tutti.
Non si vede come un organo ispettivo di una delle centinaia di ASL possa agire
in maniera completamente difforme (non mi dilungo sulla tiritera dell’autonomia
delle ASL e degli UPG precisando solamente che autonomia non significa
anarchia, laddove ognuno va a ruota libera con personali interpretazioni giuridico-normative).
Vale la pena sottolineare, sempre
in un quadro di contesto, come qualche giorno dopo la pubblicazione della
circolare il Governo abbia approvato, in esame preliminare, un Decreto
Legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Il decreto
legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività
ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Probabilmente norme e circolari
di questo genere saranno emesse dall’Ispettorato nazionale del Lavoro che,
piaccia o non piaccia, costituirà sicuramente un elemento di riferimento e di
applicazione della norma sia da parte dei soggetti formatori e dei datori di
lavoro nonché degli organi ispettivi a qualsiasi livello ed in tutto il paese.
Entrando nel merito della
circolare n. 37 dell’8 giugno 2015, emessa dalla Direzione Generale
dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, il riferimento è alla
“formazione dei lavoratori” ed agli obblighi di cui all’art. 37 del D. Lgs.
81/2008 nonché al comma 12 che riguarda la cosiddetta “collaborazione”
con gli enti bilaterali e gli organismi paritetici.
Come prima cosa viene chiarito,
ancora una volta, poiché il bisogno di chiarezza è sempre fondamentale in un
quadro di illegalità diffusa dove operano organismi, che in precedenti
circolari lo stesso ministero ha definito “fasulli” o “semi fasulli”, che:
A) Gli “organismi” devono essere
costituiti da due entità: associazioni di datori di lavoro e associazioni di
lavoratori. Se manca una delle due l’ente non è bilaterale!
Viene ribadito che tali
associazioni devono essere comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Pertanto qualora “si riscontri la
carenza dei requisiti previsti dalla citata norma di rappresentatività sul
piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve
disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”;
B) Viene precisato che le
associazioni datoriali e quelle dei lavoratori che hanno costituito l’organismo
devono essere firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Questo contratto
deve essere applicato dall’azienda che richiede la collaborazione ed allo
stesso tempo l’organismo deve essere presente nel territorio in cui svolge
l’attività il datore di lavoro.
Si tratta di un chiarimento utile
che cerca di arginare la confusione creata dagli stessi organismi: la
collaborazione deve essere richiesta al bilaterale costituito dalle
associazioni sindacali il cui CCNL viene applicato dall’azienda.
Esempio: se una azienda artigiana
applica ai suoi dipendenti il “contratto del commercio” dovrà chiedere la
collaborazione all’organismo costituito dalle associazioni firmatarie del CCNL
del commercio. Non potrà chiederlo ad un organismo paritetico costituito da
altre associazioni di artigiani o piccole imprese.
Viene inoltre chiarito che
l’organismo deve avere sede dove si svolge l’attività lavorativa il che
significa l’applicazione del principio territoriale (Accordo Stato-Regioni 25
luglio 2012).
Vi sono “fasulli” organismi che
affidano ad un professionista o uno studio a livello locale l’incarico di
svolgere i corsi e poi rilasciano un attestato.
C) La collaborazione non
significa formazione. Viene ricordato l’Accordo del 25 luglio 2012 che
specifica come “tale collaborazione non impone necessariamente al datore di
lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto,
piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una
attività formativa” trasmettendone la relativa richiesta.
Questa “richiesta” che sarebbe
assai semplice da inviare agli organismi (che abbiano le caratteristiche di cui
sopra e “che entrambe le parti siano comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”) è spesso strumento di veri e propri atteggiamenti
semifraudolenti. Si va dalla richiesta di tutti i dati possibili, che andranno
poi a costituire una bella banca dati dell’organismo che così potrà utilizzarla
per promuovere la propria formazione a pagamento, alla richiesta di 20-30 euro
per ogni attestato, all’indicazione dei docenti e via di questo passo.
Il vero problema è che gli
organismi bilaterali non rappresentano quella terzietà che sarebbe necessaria,
ma, in molti casi, sono soggetti concorrenti sul mercato che si avvalgono di
posizione dominante.
Gli stessi organismi paritetici
sono in palese conflitto di interesse allorquando in base all’art. 48, c. 6 del
D. Lgs. 81/2008 comunicano alle aziende interessate (comma 3) il nominativo del
RLST (peraltro da essi formato) ed il medesimo RLST accede ai luoghi
di lavoro (comma 4) e, nel caso ravveda la necessità di azioni formative,
indirizzerà il datore di lavoro a fruire della formazione presso il medesimo
organismo paritetico che lo ha nominato (sic!)
D) La circolare ministeriale
indica come sia “fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei
requisiti, previsti dal D. Lgs. 81/2008, da parte dell’Organismo paritetico”
Si tratta di un formulazione
giuridicamente corretta, ma difficilmente applicabile in quanto, spesso, il
datore di lavoro non possiede gli elementi ai fini di tale verifica. (Non per
niente sono spuntati come funghi organismi non legittimati). Non esistono
elenchi o enti terzi cui rivolgersi. Le stesse organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale hanno
costituito decine di organismi di cui si fatica a comprendere nomi, sedi e
ruoli. Senza contare poi che in numerosi settori di attività non è stato mai
costituito alcun Organismo bilaterale.
E) La circolare ministeriale
precisa, come del resto già dice la legge, che non è prevista nessuna sanzione
per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37.
Si osserva, ancora una volta,
come la giurisprudenza ha sempre dato rilievo all’effettività della formazione
e pertanto è sanzionato il mancato svolgimento della formazione, ma non la
mancata collaborazione con l’organismo bilaterale.
F) Su questo aspetto la circolare
entra nel merito di alcuni “Uffici” che “applicano all’ipotesi di formazione
impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo
paritetico la sanzione per violazione dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 81/2008
ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.
La circolare conclude questa
aspetto ritenendo “che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione
non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del
rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto
piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011 e di conseguenza, laddove un datore di lavoro
eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non
può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e
ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art.
37, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”
La risposta che offre la
circolare tende a rafforzare il sistema dell’effettività della formazione e non
della cultura della sanzione.
Una considerazione finale
In questo periodo è all’esame
delle parti sociali la revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006
relativo agli RSPP e ASPP. Si tratta di una buona occasione per fare il punto
definitivo sulla controversa questione degli organismi paritetici e degli enti
bilaterali facendo tesoro di molte delle indicazioni contenute nella circolare
del Ministero del Lavoro.
Sarebbe utile partire dall’inizio
e definire con chiarezza le caratteristiche che devono avere le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori affinché solo queste possano
costituire gli enti.
Un altro chiarimento riguarda gli
Organismi paritetici e gli enti bilaterali, differenti per scopi e per legge
ma, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 unificandone le prassi.
Definire che per sede
territoriale un Organismo paritetico deve essere realmente costituito ed
operante su un determinato territorio riducendo le possibilità di organismi
nazionali che operano su tutto il territorio appaltando, di fatto, il proprio
ruolo a singoli formatori o aziende che operano “sotto la copertura formale” di
tali Organismi.
Del resto il fatto stesso che a
proposito degli Organismi paritetici siano state emesse tre circolari
ministeriali e se ne siano occupati, per pezzi, diversi Accordi Stato-Regioni
significa che il problema degli organismi “fasulli e semifasulli” esiste e deve
essere risolto una volta per tutte.
In quanto alla “collaborazione”
tutti riconoscono che non funziona, per il semplice motivo che non funzionano
gli Organismi, ed il problema si risolve modificando il comma 12 dell’art. 37
del Testo Unico. Dato che gli Accordi non possono modificare la legge la
soluzione proposta, anche nella circolare, è l’unica possibile senza
enfatizzare tale norma ma, come ormai risulta di fatto, mettendola in sonno.
Rocco Vitale, Presidente dell’AiFOS
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