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"Sulla responsabilità per un infortunio durante i lavori su una giostra"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
16/11/2015 - E’ stata confermata dalla
Corte di Cassazione, per un infortunio occorso ad un lavoratore impegnato in
alcuni lavori di manutenzione su di una giostra in movimento, la violazione da
parte del giostraio delle norme generali di sicurezza poste a tutela sia dei
lavoratori che degli avventori utenti della giostra le quali stabiliscono che tali
lavori di manutenzione vadano
effettuati a macchina ferma e che sia impedito a chiunque di accedere nei pressi
di parti della stessa in movimento sprotette. E’ stata rilevata altresì nel
caso in esame l’assenza di un documento di valutazione dei rischi e la predisposizione,
come misura di prevenzione, ritenuta insufficiente di sole alcune transenne
amovibili ai lati della giostra finalizzate peraltro non a garantire la
sicurezza dei presenti ma a convogliare gli avventori verso una cabina per potere
pagare il biglietto di ingresso.
Il fatto
Il Tribunale, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato
il proprietario di una giostra denominata "tappetino" o
"Jamaica", nonché il fratello di questi responsabili del reato p. e
p. dagli artt. 113-589 co. 2° cod. pen. perché, in qualità di datori di lavoro,
in cooperazione fra loro per colpa consistita in imprudenza, imperizia e
negligenza e nell'inosservanza dell’articolo 375 D.P.R. n. 547 del 27/04/55 e dell’articolo
35, 4 co. 1 e 11 del D. Lgs. n. 626/94, avevano cagionato la morte di un
lavoratore colpito alla nuca da un elemento della giostra in movimento mentre
era intento ad eseguire sulla stessa dei lavori di manutenzione
e senza che fossero state comunque predisposte adeguate misure di sicurezza
atte ad inibire l'accesso ad organi mobili pericolosi.
Il giudice di primo grado, con sentenza poi confermata
dalla Corte di Appello, ha assolto il fratello del proprietario della giostra
per non avere commesso il fatto ed ha invece condannato quest’ultimo, concesse
le circostanze attenuanti generiche e valutate come equivalenti alla contestata
aggravante, alla pena di un anno di reclusione, con la sospensione condizionale
della pena, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni
in favore delle costituite parti civili, con una provvisionale di € 12.000,00 e
rifusione della spese alla costituita parte civile.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni
Avverso il provvedimento della Corte di Appello l’imputato,
a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione adducendo
diverse motivazioni. Lo stesso si è innanzitutto lamentato che la Corte di
Appello non aveva tenuto conto che egli non aveva impartita al lavoratore la
disposizione di effettuare l’intervento di manutenzione né della condotta anomala,
imprevista e imprevedibile dallo stesso tenuta. Ha lamentato inoltre che non
sarebbe stata espletata nessuna consulenza tecnica del P.M. né una perizia
finalizzata alla ricostruzione della dinamica dell'incidente nonostante la richiesta
fatta in tal senso.
La convinzione inoltre da parte della Corte di Appello della
sua colpevolezza, secondo il ricorrente,
sarebbe stata fondata sul duplice assunto che l'evento non si sarebbe
verificato ove fossero state predisposte idonee misure di sicurezza per
impedire l'accesso all'area pericolosa e se non fosse stato richiesto alla
vittima di intervenire per la manutenzione
di un erogatore di fumo, mentre la giostra era in funzione. Non vi sarebbe stata
però prova che egli avesse mai richiesto
al lavoratore di riparare l'erogatore di fumo, estraneo ed esterno alla
giostra, mentre questa era in movimento, né vi sarebbe stata la prova del
malfunzionamento di tale erogatore. Né la presenza di un segnalatore acustico e
di una transenna inamovibile, al posto di quella amovibile esistente, avrebbero,
secondo l’imputato, impedito alla vittima di raggiungere l'erogatore di fumo
oltre al fatto che l'esistenza di un dispositivo di sicurezza volto a
disattivare l'alimentazione della giostra nel caso che qualcuno si fosse
avvicinato a parti della stessa in movimento non avrebbe comunque, secondo il
ricorrente, arrestato in tempo il movimento della stessa a causa della sua forza
di inerzia. In definitiva quindi l’evento dannoso sarebbe stato determinato,
secondo il ricorrente, dalla condotta eccezionale ed atipica del lavoratore esorbitante
dalle proprie mansioni per avere presa l’iniziativa di scavalcare le transenne
facendo così interrompere il nesso causale ed escludere la sua responsabilità
penale.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di
Cassazione che lo ha pertanto rigettato. L’imputato, ha fatto notare la suprema
Corte, si era soffermato a lungo sulla questione della mancata prova che fosse
stato lo stesso datore di lavoro ad incaricare la persona offesa ad andare ad
operare la riparazione del macchinario guastatosi ma i giudici del merito avevano
dato a proposito congruamente conto in motivazione che lo stesso ricorrente era
in condizione, dal luogo in cui si trovava a manovrare la giostra, di vedere di
fronte a sé il lavoratore e quindi, anche se il lavoratore avesse presa l'iniziativa
di andare a riparare il macchinario, fosse stato in grado di fermare la
giostra. Già il giudice di primo grado, ha fatto osservare la Sez. IV, aveva
avuto a precisare che la giostra in questione non mostrava transenne o altra
sovrastruttura idonea ad impedirne l’accesso nella parte esclusa agli avventori
né era risultata fornita di qualsiasi dispositivo atto a bloccare
automaticamente il movimento in caso di intrusione in zone pericolose da parte
di chiunque per cui era risultata violata la normativa di cui all'art 375 del
D.P.R. n. 547/55 laddove prescrive che, per l’esecuzione di lavori di
riparazione o manutenzione di qualsiasi macchinario, da effettuarsi unicamente
ad impianto fermo, debbano essere previste ed adottate misure di sicurezza
idonee ad evitare pericoli per chi effettui i lavori di riparazione o manutenzione.
Pur non rientrando, inoltre, la giostra in questione nella
tipologia di macchinari soggetti alla normativa prevista dal D.P.R. n. 459/1996,
il giostraio, secondo la Corte suprema, aveva comunque l’onere di predisporre
ex art 35 D. Lgs. n. 626/94 dei presidi antinfortunistici idonei a garantire la
sicurezza dei lavoratori e di terzi avventori nonché di installare una segnaletica
atta ad indicare il possibile pericolo. I giudici del merito avevano dato atto,
altresì, che il giostraio aveva del tutto omesso di effettuare il preventivo piano
di valutazione dei rischi (ex art 4, commi 1 e 11 del D. Lgs. n. 626/1994),
avendo predisposto solo alcune transenne amovibili ai lati della giostra, peraltro
finalizzate ad altro scopo e nello specifico ad indirizzare gli avventori verso
la cabina per pagare il biglietto di ingresso, senza alcuna reale funzione di
prevenzione e sicurezza per i lavoratori.
Con riferimento, infine, alla condotta del lavoratore, la
Corte di Cassazione ha fatto notare che “
non
è emersa prova alcuna che il lavoratore poi deceduto abbia posto in essere un
comportamento abnorme ed imprevedibile, che, per la sua stranezza ed
imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte
dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli
infortuni sul lavoro, unico a poter determinare la mancanza di responsabilità
in capo a questi ultimi”.
Gerardo Porreca
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