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"Quali sono i diritti e gli obblighi dei lavoratori?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/01/2016 - L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il “
lavoratore” come
persona
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari. E, sempre nell’articolo 2, sono
indicate le altre figure (socio lavoratore di cooperativa o di società,
soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi,...)
equiparabili al lavoratore così definito.
Al di là della definizione della normativa quali sono tuttavia i diritti e gli obblighi dei lavoratori?
Per rispondere a questa domanda
possiamo sfogliare la guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER),
dal titolo “ Datori
di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e
all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore
artigiano, pubblica amministrazione, commercio, ...).
Dopo aver riportato la
definizione di lavoratore, il documento ricorda i
quattro principali gruppi di diritti che spettano al lavoratore.
Il primo gruppo affrontato è il
diritto alla sicurezza:
Infatti i lavoratori hanno il
diritto:
- “di astenersi - salvo casi
eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa
nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di allontanarsi - in caso di
pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro
o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro
comportamento;
- di prendere, in caso di
pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore
gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le
conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo
sia viziato da gravi negligenze”.
E anche di essere sottoposti a visite mediche
personali “qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione,
documentabile, con rischi professionali”.
Il documento si sofferma poi
anche su altri
tre gruppi di diritti:
-
diritti patrimoniali: “sono quelli che riguardano gli aspetti
economici della retribuzione e del trattamento di fine rapporto”. La
retribuzione è un diritto inscindibile dall’attività lavorativa prestata. Essa
deve avvenire secondo predeterminate scadenze ed inderogabilmente. Il salario
dev’essere proporzionale al lavoro svolto, sufficiente da garantire la
sussistenza al lavoratore ed alla sua famiglia, ed uguale tra uomini e donne”;
-
diritti personali: “riguardano l’integrità fisica e la salute. Il datore di lavoro deve infatti garantire un
ambiente sicuro e periodicamente controllato. Spettano al lavoratore periodi di
riposo, quotidiano, settimanale e festivo. È essenziale che il lavoratore sia
adibito a mansioni per le quali ha sufficienti competenze, in modo tale che non
corra rischi per inesperienza. Il lavoratore ha inoltre il diritto di
conservare il proprio posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, servizio
militare, gravidanza e puerperio. È garantita al lavoratore l’assoluta liberà
d’opinione, la possibilità di adempiere a funzioni pubbliche, attività
ricreative ed assistenziali”;
-
diritti sindacali: “ogni lavoratore può, se lo ritiene opportuno,
esercitare l’attività sindacale e parteciparvi sul luogo di lavoro. Può
scioperare ed affiggere in locali aziendali qualsivoglia manifesto per lo
svolgimento dell’attività sindacale. Tra questi diritti rientra certamente
quello di nominare un rappresentate per la sicurezza”.
Il documento si sofferma
ampiamente sulla normativa e sulle regole relative alle elezioni dei rappresentati
dei lavoratori, sia con riferimento alle aziende, o unità produttive, che
occupano sino a 15 lavoratori, sia alle aziende o unità produttive con più di
15 lavoratori. Vengono poi presentati nel dettaglio i compiti e i diritti dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Veniamo ora agli
obblighi dei lavoratori che, in questo
caso, possono essere classificati in
cinque
distinti gruppi:
-
prestare la propria attività lavorativa: “il lavoratore è tenuto ad
adempiere unicamente a quanto sia previsto nel suo contratto individuale,
mansioni extra non sono accettabili. Qualora esse siano svolte lo saranno a
discrezione e scelta del lavoratore. Qualora esso si rifiuti non sono
tollerabili rivalse da parte del datore di lavoro. Se esse dovessero
verificarsi, il lavoratore dipendente può tranquillamente rivolgersi alle
autorità competenti. Inoltre va precisato che l’attività lavorativa può essere
svolta unicamente dalla persona intestataria del contratto, non è possibile
delegare altre persone affinché adempiano ai propri compiti. Il contratto di
lavoro può avere come unico fine quello di essere suscettibile di valutazione
economica, ossia che disponga a seguito dell’attività un giusto corrispettivo
in denaro. Il lavoro può essere svolto unicamente nel luogo stabilito dal
contratto, nel sito ove l’attività per sua natura debba essere esplicata”;
-
obbligo di diligenza: “consiste in tutte le dovute accortezze che
ogni persona corretta deve far proprie. La prestazione lavorativa deve essere
per contratto adempiuta con la necessaria attenzione e precisione. Maggiori
saranno le responsabilità dell’attività richiesta dall’impresa e maggiore sarà
il peso della diligenza. Si pensi per esempio ad un dottore, una mancanza di
attenzione compiuta da esso causerebbe gravi danni al paziente. Si comprende
bene in tal caso quanto sia importante quest’obbligo contrattuale”;
-
obbligo d’obbedienza: “consiste nel dover compiere quanto dispone
il datore di lavoro o chi ne fa le veci. È importante osservare le direttive
date ed esplicarne nel modo migliore possibile”;
-
obbligo di fedeltà: “si tratta di un dovere che si perpetua per un
tempo ragionevole anche a seguito della conclusione della dipendenza per
l’attività lavorativa. Consiste sostanzialmente nel dover tenere un
comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne gli interessi. Si parla in tal caso di divieto di concorrenza
ed obbligo di riservatezza”;
-
obblighi di sicurezza: “ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro. In aggiunta, è prescritto espressamente ai lavoratori di
usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute,
i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi
di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche
all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati
pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa
arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle
persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro”.
Concludiamo riportando il
contenuto di una scheda di sintesi del documento relativa agli
obblighi del lavoratore con riferimento
esclusivo
all’
articolo 20 e 21 del D.Lgs. 81/2008:
- prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro - Art.
20, comma 1;
- contribuire, insieme al datore
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Art. 20, comma 2, let.
a);
- osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale - Art. 20, comma 2, let. b);
- utilizzare correttamente le attrezzature
di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonché i dispositivi di sicurezza - Art. 20, comma 2, let. c);
- utilizzare in modo appropriato
i dispositivi di protezione messi a loro disposizione - Art. 20, comma 2, let.
d);
- segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo
l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza - Art. 20, comma 2, let. e);
- non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo - Art. 20, comma 2, let. f);
- non compiere di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori - Art. 20, comma
2, let. g);
- partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro -
Art. 20, comma 2, let. h);
- sottoporsi ai controlli
sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente - Art. 20, comma 2, let. i);
- i lavoratori di aziende che
svolgono attività in regime
di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro26. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto -
Art. 20, comma 3;
- utilizzare attrezzature di
lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/08 - Art.
21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi), comma 1, let.
a);
- munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III del D.Lgs 81/08 - Art. 21, comma 1, let. b);
- munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto - Art. 21, comma 1, let. c).
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF,
12.51 MB).
RTM
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