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"Testo unico sicurezza: il dettaglio delle ultime modifiche"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
09/03/2016 - Il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri ha elaborato un documento, per far conoscere agli iscritti le novità
introdotte dal D.L. 151/2015 al D.Lgs. 81/2008 ed entrate in vigore il
24
settembre 2015. Vediamo alcuni dettagli.
A) Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
La
modifica è inerente i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro
accessorio, e precisamente
«Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e
le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori si applicano nei casi in cui
la
prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista
….omissis..»
La legge
specifica successivamente che continuano ad essere esclusi dall’applicazione
del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario.
Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno
le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quelle previste
a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai
lavoratori autonomi.
Analogamente,
le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai
soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di
promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni
religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di
educazione non formale.
B) Art. 5 COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI
VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Viene modifica
la composizione del Comitato che ha sede presso il Ministero della salute, con l’obiettivo
di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri. Restano
immutati i compiti affidati a tale ente, chiamato a definire le politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una
programmazione per la realizzazione degli stessi.
C) Art. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
E’ stata
modificata la composizione dei rappresentanti della Commissione
Consultiva permanente, riducendo da 40 a 33 in numero dei componenti. Un
nuovo ingresso in Commissione è rappresentato da tre esperti in medicina del
lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale ed da un rappresentante
dell’ANMIL.
«Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati
le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti».
Tra gli
importanti compiti assegnati alla Commissione vengono aggiunti:
_ monitoraggio
dell’applicazione delle
procedure standardizzate della valutazione dei
rischi al fine di
verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima;
_ rielaborazione entro
24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli
semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei
modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
_ Elaborazione dei
criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all’articolo 27 del D.lgs.81/08 “
Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”
Dei due
suddetti Organismi Nazionali fa parte Antonio Leonardi, componente del Gdl
Sicurezza presso il
CNI.
D) Art.12 INTERPELLO
Anche le
Regioni e le Province autonome possono inoltrare alla Commissione
Interpelli quesiti generali
riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.
E) Art. 28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dopo il
comma 3-bis viene inserito il nuovo comma: «
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le
aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni
e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee),
rende disponibili
al datore di lavoro strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
.
L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la
predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente»
F) Art. 29 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il comma
6-quater e' sostituito dal seguente: «
6-quater Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
sono
individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi
di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati
secondo il prototipo europeo
OIRA
(Online Interactive Risk Assessment)»
; l’OiRA è una piattaforma informatica gratuita
prodotta dall’Unione Europea con l’obiettivo di supportare le PMI nell’ottemperare
agli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi e la redazione del relativo
DVR . Sarà introdotta in Italia a seguito di un Decreto del Ministero del
Lavoro
G) Art. 34 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Abrogato
il comma 1-bis dell’art. 34
che recitava
«Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6(1),
nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione
degli incendi e di evacuazione, .....omiss......»
Viene
Modificato il comma 2-bis dell’art. 34
«il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di primo
soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare
gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.». Pertanto il
datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e
antincendio anche per aziende con piu’ di 5 lavoratori, sempre con le eccezioni
di cui all’art. 31 c. 6
(1) articolo 31,
comma 6: Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori), Aziende
agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, Aziende della pesca fino a 20
lavoratori, Altre aziende fino a 200 lavoratori.
H) Art. 53 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE
Abolito
l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Infatti al comma 6, le parole «
al registro infortuni»sono
soppresse. L’art. 21 del D.lgs. 151/2015 chiarisce poi che l’abolizione
dell'obbligo di tenuta del registro infortuni è a decorrere dal novantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore
il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.
I) Art. 55: SANZIONI
L’impianto
sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più
precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione
determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si
riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso,
qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. In particolare la
nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:
1. Art.
18, comma 1, lettera g):
mancato invio dei lavoratori alla visita medica
periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico.
Sanzione
prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);
2. Art.
37, comma 1:
mancata
o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma
5, lettera c);
3. Art.
37, comma 7:
mancata
o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a
5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
4. Art.
37, comma 9:
mancata
o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a
5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
5. Art.
37, comma 10:
mancata od insufficiente formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma
5, lettera c).
J) Art. 69 Definizioni (relative alle attrezzature
di lavoro)
L’articolo
69 elenca le
Definizioni relative
alle attrezzature di lavoro, si aggiunge alla definizione di operatore il
riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò
il
lavoratore
incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o
il datore di lavoro che ne fa uso.
K) Art. 73 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
(riferimento attrezzature di lavoro)
L’articolo
73 viene del tutto rinnovato per legittimare l’attività di conduzione dei generatori
di vapore e il rilascio delle
abilitazioni e attestazioni.
E’ inserito
il seguente: «
Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei
generatori di vapore). - 1.
All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e
riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel
testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2.
Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei
certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i
requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e
di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì,
determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla
normativa vigente».
L) Art. 88 CAMPO DI APPLICAZIONE (riferimento
cantieri temporanei e mobili)
Ritorna il
comma originario dell’81/2008, inserito art. 88 «
g-bis) che prevede che il
titolo 4 Capo 1 non si applica
ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino
lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
M)Art. 98 REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE
PER LA SICUREZZA
Al comma
3, sono inseriti i seguenti periodi: «
L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV,
solo per
il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in
modalità e-learning
nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2» (
ndr., sul tema il CNI ha già
inviato una specifica nota in data 23/11/2015 n° 632/XVIII Sess/2015).
N) art. 190 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il comma
5-bis e' sostituito dal seguente: «
L'emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento
alle
banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente
di
cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.».
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