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"Linee guida per le verifiche di una gru da cantiere"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
10/03/2016 -
Pubblichiamo un contributo di un nostro lettore, l’ing. Massimo
Trolli (ex dirigente dell’Arpa Piemonte, Settore Verifiche
Impiantistiche), che era già intervenuto in passato sul tema delle verifiche periodiche delle
gru di cantiere. Come raccontato dallo stesso Trolli, viene riportato
un “caso che ‘svela’ le possibili e frequenti negligenze nell’ apprestamento di una gru,
compiute non solo dal datore di lavoro, addirittura prima ancora del
suo utilizzo, ma pure da altri ‘attori’ fra cui a volte possono
configurarsi verificatori non proprio scrupolosi. Alcuni punti
dell’articolo possono comunque riferirsi ai doveri connessi anche a gran
parte delle altre attrezzature di lavoro’.
Che l’edilizia non stia attraversando tempi particolarmente
felici non è certo una novità. Che si giunga ad
abbandonare una gru in un cantiere con lavori in corso, per
nasconderla da possibili azioni di sequestro da parte di disperati creditori è
una crudele realtà conseguenza di questi tempi.
Purtroppo recentemente mi è capitato di esser testimone di
una situazione del genere essendomi recato in un cantiere per la
verifica di una gru su richiesta di un
esasperato Direttore dei Lavori. La gru, appunto orfana dell’impresario
proprietario che a circa tre quarti dei lavori di uno dei due lotti previsti,
se ne era andato con tutti i suoi operai dopo aver incassato ben oltre
l’equivalente dei lavori eseguiti, sta impedendo da tempo, nella posizione in
cui è tuttora installata, la prosecuzione dei lavori che, dopo qualche tempo
dall’improvvisa ed inaspettata sparizione, sono stati affidati ad un’altra
impresa.
In attesa degli sviluppi dell’iter giudiziario da seguire
in casi simili e che alla fine dovrebbe costringere con urgenza (art. 700 Cod.
Civ.) l’impresario “fuggitivo” a far smontare ed allontanare la gru dal
cantiere (ma un esito positivo e veloce non è del tutto scontato), il Direttore
dei lavori avrebbe voluto sapere, tramite la mia verifica, innanzi tutto se la
gru nelle attuali condizioni può rappresentare un pericolo per chi frequenta il
cantiere, e poi se, in attesa dello sgombero a seguito dell’ingiunzione da
parte di un Giudice (ingiunzione che fra l’altro implica costi per l’assistenza
legale non proprio indifferenti) la gru avrebbe potuto essere utilizzata da
personale dell’impresa subentrata almeno per lo scarico di materiali da
utilizzare nelle parti murarie già finite del primo lotto.
Su quest’ultimo punto, a prescindere dal patentino, cioè
dall’abilitazione come operatore che ogni gruista deve avere per manovrare una
gru in base alle disposizioni dell’ accordo
Stato-Regioni del 22/2/2012 sulle attrezzature di lavoro, ho fatto presente
al Direttore dei lavori che il datore di lavoro subentrante, con l’utilizzo
della gru in questione, sarebbe stato responsabile delle sue condizioni di
sicurezza e degli eventuali obblighi inevasi da parte del primo impresario che
in particolare avrebbero potuto riguardare la stessa gru.
Al proposito è fondamentale che sia l’impresa subentrante
tramite il POS sia il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nel
PSC valutino i
rischi in riferimento
all'organizzazione del cantiere, in quanto anche solo la presenza di tale
attrezzatura, ancor più se non sicura, può senza dubbio rappresentare un
rischio interferenziale con i lavori dell'impresa edile che subentra e quindi
un pericolo da non trascurare.
Per controllare appunto le suddette condizioni di
sicurezza ed eventuali irregolarità ero stato convocato in cantiere:
i risultati del mio intervento sono
riportati nella relazione più avanti esposta.
Come anticipato nel titolo, la relazione può costituire un
riferimento per i colleghi verificatori su quanto cercare/pretendere nell’esame
preliminare alla verifica periodica vera e propria di una gru di cantiere e su
quanto comunicare a chi di dovere in merito alle eventuali inosservanze
constatate, ottemperando in tal modo alle disposizioni previste dalla Legge in
merito (All. II del D.M.
11 aprile 2011 e art. 71 del D.
Lgs. 81/2008 - vedi commi citati in relazione).
Non solo: la relazione può rammentare agli stessi datori
di lavoro (o quanto meno ai loro consulenti), ai Coordinatori della sicurezza
e, perché no, agli installatori della gru (che dovrebbero esser i primi a
segnalare ai datori di lavoro la scadenza o la mancanza delle relative verifiche
periodiche di Legge!), gli obblighi che derivano dall’utilizzo di tale
importante e potenzialmente pericolosa attrezzatura di lavoro, obblighi che se
non rispettati comportano, come si vedrà, sanzioni piuttosto gravose.
E a tal proposito rammento che il mancato assoggettamento
dell’attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in
caso d’infortunio derivante dall’utilizzo della stessa, un elemento che aggrava
la posizione del datore di lavoro in ordine alla
responsabilità penale (artt. 589 – 590 c.p. - Cass.
Pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558 -
Cass. Pen., 15 marzo 2013, n. 12293 - Cass. Pen. sez. IV, 26 maggio
2014, n. 21241).
Infine nei casi d’infortunio da cui siano derivate lesioni
gravi o gravissime o la morte del lavoratore può configurarsi una
responsabilità amministrativa anche in
capo all’impresa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001: in questi casi
la sussistenza del c.d. “interesse o vantaggio” diventa quasi automatica in
presenza di una mancata verifica.
Premesso che nell’esame della documentazione disponibile
in cantiere mi sono ben accertato dai presenti che l’impresario che aveva
abbandonato il cantiere non avesse trafugato alcun documento dall’incartamento
riguardante la gru, di seguito espongo la relazione scaturita dal mio
sopralluogo.
Spett-le
S.pre.S.A.L.
ASL XXXX
Oggetto: Verifica della gru a
torre
XXXX YYY.
Il sottoscritto Ing. Massimo
Trolli, in qualità di
incaricato di pubblico servizio secondo il D.M. 11
aprile 2011 e secondo l’art. 71 comma 12 del D.lgs. 81/08 come soggetto
abilitato per l’effettuazione di verifiche di Legge di attrezzature di lavoro
di cui all’art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, su espressa richiesta del Sig. XXX
Geom. YYY, Direttore dei lavori di cui al P.C. n.° 18/2011 rilasciata dal
Comune di ….. (NO) in data 25/3/2011, si è recato il giorno 15 febbraio 2016
nel cantiere sito a… in cui si stanno realizzando i lavori in questione per la
verifica della gru in oggetto.
La richiesta di verifica è stata
formulata dal Direttore dei lavori, in assenza di una richiesta ufficiale del
proprietario della gru, Sig. ……., titolare dell’Impresa Edile ….. di … (VA) che
da tempo ha sospeso l’attività in cantiere, ai fini di una rassicurazione sulla
sicurezza di persone e cose gravitanti nell’ambito dell’attrezzatura di lavoro
in questione.
Da un esame visivo, dalle
informazioni ricevute dal Direttore dei lavori e da quelle riportate nel
libretto di istruzioni, uso e manutenzione della gru reperito in cantiere, sono
stati rilevati, fra gli altri, i seguenti dati atti a riassumere le
caratteristiche tecniche essenziali dell’apparecchiatura.
La gru a torre installata in
cantiere, fabbricata dalla YYYY S.r.l. di ... nell’anno 2007 con n.° di
fabbrica XX/12XX e marchio CE, è del tipo automontante a rotazione bassa,
configurata, nel caso in esame, con braccio orizzontale e quindi di portata
massima Kg. 1.800, ma con fine corsa del carrello anticipato rispetto
all’estremità del braccio (per non interferire con le movimentazioni dei
carichi con le linee elettriche attive esistenti nell’ambito del cantiere) in
una posizione atta a consentire una portata massima in quel punto di kg. 1.000
invece dei Kg. 700 previsti in punta a 24 metri di sbraccio. L’altezza sotto gancio è
di 19,3 metri
tranne che nell’area del cantiere destinata ad autorimesse seminterrate.
I motori della gru comandati da
inverter sono dotati di quattro velocità (micro – piccola – media – grande) per
il sollevamento, la rotazione e lo spostamento del carrello. Al momento della
verifica non era disponibile il radiocomando (REM Device - Brick) previsto in
dotazione e quindi le operazioni di verifica sarebbero state condotte con
pulsantiera a filo.
Il diametro della fune di
sollevamento riportato sul manuale di istruzioni, uso e manutenzione è di mm.
8.
La zavorra totale imposta dal
Fabbricante della gru è di kg. 13.000 realizzata con blocchi di cemento
preformati. Il peso complessivo della gru, dato dalla struttura in acciaio,
dalla zavorra e dalle portate massime previste, richiede una resistenza minima
del terreno per sostenerlo di 3,5
kg./cmq.
Purtroppo, completata la
conoscenza delle caratteristiche tecniche della gru, il sottoscritto
non ha
potuto procedere, oltre all’esame visivo, e conseguentemente superficiale,
di apparenti buone condizioni della gru,
ad una verifica vera e propria
delle sue condizioni strutturali e della sua stabilità, dell’efficienza e della
regolarità di funzionamento sia dell’attrezzatura di lavoro sia dei suoi
dispositivi di sicurezza e della conformità dell’apparecchiatura alle
disposizioni legislative vigenti.
Le motivazioni di tale
impedimento, a prescindere che al momento del sopralluogo non fosse disponibile
un operatore (né dell’impresa esecutrice né di un’eventuale impresa
affidataria) abilitato alla movimentazione della gru secondo l’istruzione e la
formazione previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22-2-2012, sono dovute al
fatto che, per il cantiere in oggetto, nell’esame preliminare della
documentazione tecnica ed amministrativa a corredo della gru, così come
stabilito dal DM 11 aprile 2011 al punto 5.3.2 dell’All. II, sono state
constatate diverse inosservanze, di seguito esposte, ad articoli del D.Lgs.
81/2008 e ad altri disposti legislativi che comportano per ognuna le
corrispondenti sanzioni elencate.
1) non esiste agli atti una dichiarazione
di idoneità
del piano di posa della gru (punto 3.1.3. dell’Allegato VI del D.Lgs.
81/2008) rilasciata e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all’Albo
attestante che il terreno ed i basamenti su cui appoggiano gli stabilizzatori
della gru siano
idonei a
sopportare le sollecitazioni indotte
dall’installazione e dall’esercizio dell’apparecchio; né dai documenti di
cantiere esaminati (POS e PSC) vi è tale riscontro.
Ciò
costituisce inosservanza all’art. 71, comma 3 del DLgs 81/08 e smi
per
la quale
il datore di lavoro e il
dirigente
sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80
euro.
Inoltre
a carico del datore di lavoro si
configura l’inosservanza all’articolo 96, comma 1 lettera g) del DLgs
81/08 e smi in quanto nel POS non sono state individuate le misure preventive
come richiesto dall’applicazione dell’allegato XV punto 3.2.1, lettera g.
Tale la violazione è sanzionata con la
pena dell’ammenda da 2.192 a
4.384 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più
degli elementi di cui all’allegato XV.
La
mancanza della suindicata dichiarazione
non
consente al sottoscritto di esprimere una valutazione positiva sulla stabilità
della gru, dipendente dal grado di resistenza del terreno gravato dai pesi
statici e dinamici indotti dall’apparecchiatura, pur avendo rilevato che le
travi in legno su cui poggiano gli stabilizzatori della stessa corrispondono in
linea di massima a quanto prescritto dal Fabbricante.
2) non esiste agli atti una dichiarazione
della ditta
installatrice qualificata di corretto montaggio della gru rilasciata e
sottoscritta dal
tecnico qualificato che ha eseguito il montaggio (art.
71 comma 7b del D.Lgs. n. 81/2008) che attesti che, previo accertamento delle
buone condizioni di conservazione delle strutture e di buon funzionamento dei
meccanismi e dei dispositivi di sicurezza dell’apparecchio,
il
montaggio
della gru è avvenuto secondo le istruzioni fornite dal Fabbricante (art. 24
del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 71 comma 4 a punto 1 del D.Lgs. 81/2008) e riportate nel manuale di uso
e manutenzione dell’apparecchio e nel rispetto della regola dell’arte;
le violazioni sopraddette comportano per
il
datore di lavoro ed il dirigente
le seguenti sanzioni:
art.
71 comma 7b:
arresto da 3 a
6 mesi o ammenda da
2.740,00 a
7.014,40 euro;
art. 71 comma 4
a) punto 1:
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
2.740,00
a
7.014,40 euro.
La
violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2008
prevede per l’
installatore
l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20
euro.
Quanto
esposto nei punti 1) e 2) di cui sopra, comporta sia per
il Coordinatore per
la progettazione sia ancor più per
il
Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, non avendo fatto minimamente cenno nei rispettivi
piani di sicurezza alla necessità dell’installazione della gru su un idoneo
piano di posa e non avendo il Coordinatore in fase di esecuzione controllato né
l’aggiornamento del registro di controllo della gru e delle sue funi (art. 95
comma d del D.Lgs. 81/08), né l’esistenza per la stessa di qualsiasi documento
comprovante l’avvenuto collaudo o la presenza di alcun verbale di verifica
periodica della gru, mettendo così a rischio la sicurezza dei lavoratori con
essa interferenti, le seguenti sanzioni:
-
per il Coordinatore per la progettazione, per l’inosservanza dell’art. 91 comma
1 del D.Lgs. 81/2008, l’arresto da 3
a 6 mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
(art 158 comma 1);
-
per il
Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, per l’inosservanza dell’art. 92 comma b, comma e,
comma f del D.Lgs. 81/2008, l’arresto da
3 a 6 mesi
o l’ammenda da
2.740,00
a
7.014,40 euro (art 158 comma 2, lett.a).
Le manchevolezze di cui al punto 2) oltre a non consentire
di avere dei riferimenti su chi materialmente si è occupato ed è responsabile
dell’installazione della gru, non permettono di avere delle garanzie sulla
correttezza dell’avvenuto montaggio. Tali lacune costituiscono ulteriori
ragioni perché il sottoscritto non possa esprimersi in merito all’accertamento
della “conformità alle modalità di installazione previste dal Fabbricante nelle
istruzioni d’uso” (Punto 2 lett. a dell’All. II al D.M. 11 aprile 2011).
3) la compilazione del
registro di controllo e
manutenzione della gru non è assolutamente aggiornata, come stabilito
dall’art. 71 comma 4 a2 del D.Lgs. 81/2008, ma è ferma alla data del primo
montaggio avvenuto il 25/01/2007 nel cantiere di … per la ditta YYY di XXX
(VA).
Per tale violazione è prevista per il datore di lavoro
ed il dirigente l’arresto da 3 a
6 mesi o ammenda da
2.740,00 a
7.014,40 euro.
La
manchevolezza evidenziata al punto 3) lasciando fra l’altro presupporre che una
regolare manutenzione non sia stata eseguita da lungo tempo, impedisce di riscontrare se la gru nei vari
passaggi di cantiere sia stata oggetto della manutenzione tecnica prevista dal
Fabbricante ovvero impedisce di “accertare lo stato di manutenzione e
conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in
origine dal Fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza e di controllo” (Punto 2 lett. a dell’All.
II al D.M. 11 aprile 2011).
4) Nell’occasione del primo montaggio è stata comunicata
con data 30/01/2007 l’avvenuta installazione della gru all’Ispesl di Como che
ha provveduto a rilasciare matricola n.° VA/200XXX/07.
Per i montaggi successivi al cantiere citato non esistono:
a) documenti
attestanti eventuali
controlli che l’art. 71 comma 8 - lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008
stabilisce come obbligatori ed
i cui risultati relativi almeno agli ultimi
tre anni debbono esser conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza (art. 71 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008);
per la violazione di
cui all’art. 71 comma 8a sono previsti
per
il datore di lavoro e il
dirigente l’arresto da 3
a 6 mesi o un’ammenda da
2.740,00
a
7.014,40 euro; per la violazione di cui all’art.
71 comma 9
è prevista
per
il datore di lavoro e il dirigente una sanzione
amministrativa pecuniaria da 548,00
a 1.972,80 euro;
b) comunicazioni alle sedi Inail competenti per territorio
né della sospensione del servizio né dello
spostamento della gru in
altri cantieri (punto 5.3.3 dell’Allegato II del DM 11 aprile 2011) e
successiva messa in servizio (art. 11 comma 3
non abrogato del D.P.R. 459/96). Considerando poi che l’Impresa Edile è
di XXX (VA), essendo la gru stata installata in provincia di Novara, il datore
di lavoro incorre nella violazione del comma 10 dell’art. 71 del D.Lgs. n.
81/2008 in quanto non ha prodotto un documento attestante l’esecuzione
dell’ultimo controllo con esito positivo della gru quando, dalla sede
dell’unità produttiva in cui si trovava, è stata trasferita ed usata nel
cantiere in cui attualmente è installata.
L’inosservanza di tale articolo
comporta per il datore di lavoro e il dirigente una sanzione amministrativa da
548,00 a 1.972,80 euro.
5) I verbali attestanti le condizioni delle
funi
rilevate trimestralmente (Art. 71 comma 3 e punto 3.1.2 dell’Allegato VI
del D.lgs. 81/08) sono fermi alla data del 31/03/2011.
Per tale violazione è prevista per
il datore di lavoro e il
dirigente una sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro.
6) Non esistono agli atti copie delle
verifiche di
Legge a cui la gru è stata sottoposta che devono invece esser
conservate e tenute a disposizione
dell’organo di vigilanza presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata
(punto 5.3.2. dell’All. II del D.M. 11 aprile 2011 e comma 11 dell’art.71 –
modificato - del D.lgs. 81/08), verifiche che quindi presumibilmente non sono
mai state eseguite dalla data della prima installazione della gru. Tale
inosservanza comporta per
il
datore di lavoro e il dirigente una sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro –
art. 87 comma 4 lett. b del D.lgs. 81/08).
7) Di conseguenza la gru
non risulta collaudata
dagli organi competenti (Ispesl ora INAIL) né provvista di verifica cosiddetta
d’esercizio eseguita da alcuna ASL o Arpa in sostituzione del collaudo
(Circolare Minist. Lavoro n.° 23 del 13/8/2012 – punto 10 A 2b).
Né è stato possibile reperire la richiesta di
prima
verifica della gru che avrebbe dovuto esser inoltrata unitamente alla
dichiarazione CE di conformità, anch’essa irreperibile in cantiere,
dall’attuale proprietario al soggetto titolare della funzione (INAIL)
competente di zona (Biella) almeno in occasione del cantiere in oggetto (art.
71 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e punto 5.1.2 dell’All. II del D.M. 11 aprile
2011).
Per la violazione di cui al comma 11
del
D.Lgs. n. 81/2008
per
il
datore di lavoro e il dirigente è prevista una sanzione amministrativa
da 548,00 a 1.972,80 euro (sanzione già
sancita per la violazione di cui al punto precedente).
8) Dagli atti risulta poi che da parte del primo
proprietario (Sig. …) è stata comunicata all’Ispesl di Como in data 20/XX/2008
la vendita della gru
senza specificare riferimenti del compratore e
quindi non dando la possibilità all’Ispesl di Como, assegnatario della matricola,
di trasferire all’Ispesl-INAIL di competenza del nuovo territorio di
operatività della gru, desumibile dai riferimenti del successivo proprietario,
i dati relativi alla gru per la registrazione nell’apposita banca dati (punto
5.3.3 dell’All. II del D.M. 11 aprile 2011).
Né da quella data risulta esser stata inoltrata
dall’attuale proprietario alcuna comunicazione ad Ispesl-INAIL, ad ASL o ad
ARPA di altri territori di competenza (Circolare Minist. Lavoro n.° 23 del
13/8/2012) onde ottenere dagli enti predetti l’effettuazione del collaudo della
gru o sue verifiche periodiche (prima e/o successive alla prima) ai fini
dell’accertamento che l’attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori dal
datore di lavoro sia conforme ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza) e
idonea ai fini della sicurezza (art. 71 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008).
Per tale violazione per
il datore di lavoro e il dirigente è previsto l’arresto
da 3 a 6
mesi o una ammenda da 2.740,00
a 7.014,40 euro.
9)
Protezione della gru dai fulmini.
Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 80 comma 1 lett. e
del D.Lgs. 81/08 e smi, il datore di lavoro ha l’obbligo di “prendere
le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi di natura elettrica e, nello specifico, da quelli derivanti da
fulminazione diretta ed indiretta”. Non pare invece che il datore di lavoro
abbia presentato denuncia all’INAIL di competenza, in base ai disposti dell’
art.
2 del D.P.R. 462/01, in merito all’impianto di messa a terra del cantiere e
all’installazione ed ai dispositivi di protezione
adottati per strutture che non risultano protette dal rischio di fulminazione
diretta ed indiretta.
In particolare per quanto
riguarda
la
protezione della gru dai fulmini non risulta
agli atti alcuna documentazione che il datore di lavoro avrebbe dovuto far
predisporre da tecnico competente in merito ad un controllo sottoscritto dallo
stesso per un’eventuale
auto protezione della gru dalle scariche
atmosferiche, né è stato fatto realizzare dal datore di lavoro
un
impianto di protezione della gru dai fulmini (art. 84 del D.lgs. 81/08),
eseguito secondo l’apposita norma CEI 81/10.
Non avendo valutato il rischio (art. 29 del D.Lgs. 81/08)
derivante da fulminazione diretta od indiretta dovuta a scariche atmosferiche
il datore di lavoro ha violato l’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 81/2008
e smi.
Per
l’inosservanza di cui all’art. 80 comma 2
il datore di
lavoro e il dirigente sono
puniti con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o una ammenda da 2.740,00 a 7.014,40
euro- art. 87 comma 1.
La mancata protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute, in
fattispecie contro i fulmini, costituisce violazione anche dell’art. 96 comma 1
lett. d, del D.Lgs. 81/2008 che prevede per il datore di lavoro ed il dirigente
l’arresto
sino a due mesi o l’ammenda da 548,00
a 2.192,00 euro (art.159 comma 2 lett.c).
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto, non
avendo gli elementi di base previsti da Legge per poter condurre una verifica
così come stabilita da prassi oltre che dalle vigenti disposizioni legislative
(All. II del D.M. 11 aprile 2011), demanda ai competenti organi di vigilanza
(punti 3.1.4 e 3.2.2. dell’All. II del DM 11 aprile 2011 e comma 12 dell’art.
71 del D.lgs. 81/08) ogni azione atta a risolvere le gravi lacune riscontrate
che sono state illustrate nella presente relazione al fine di stabilire, con
una successiva verifica di legge, il grado di sicurezza dell’apparecchiatura
presa in esame.
Si fa presente che l’entità delle sanzioni individuate nella
relazione è stata riportata a solo scopo indicativo.
Mettendosi a disposizione per ulteriori informazioni e per
eventuali accertamenti congiunti nel cantiere di cui s'è detto, il sottoscritto porge
cordiali saluti.
Ing.
Massimo Trolli
Consegnata per correttezza una copia della documentazione
al Direttore dei Lavori, questi, dopo averla letta, si è dimostrato piuttosto
sorpreso della notevole quantità di irregolarità amministrative riscontrate.
Egli riteneva infatti che sotto l’aspetto “burocratico” la gru fosse a posto in
quanto tutto il cantiere era stato oggetto di controllo da parte di personale
tecnico del Comitato Paritetico locale che nulla aveva avuto da eccepire,
soprattutto a riguardo della gru. All’obiezione ho di nuovo chiesto al
Direttore dei Lavori se era proprio certo che i documenti da me rinvenuti in
cantiere al momento della mia visita fossero gli stessi disponibili all’atto
del controllo effettuato dal Comitato Paritetico, cosa che egli mi ha
assolutamente garantito.
Mi auguro che l'esposizione delle numerose negligenze e
scorrettezze rilevate in questo caso
possa essere materia di riflessione e discussione ma soprattutto un
invito al comportamento responsabile
per chi, dai datori di lavoro in primis fino ai verificatori/controllori di
qualsiasi organismo/ente di appartenenza, è coinvolto nel delicato e
fondamentale ambito della sicurezza nei cantieri, nelle fabbriche ed in ogni
altro ambiente di lavoro.
Aggiungerei due ulteriori osservazioni attinenti al caso
esposto.
Nel malaugurato evento di un infortunio sul lavoro o
comunque di danni a persone e/o a cose che coinvolgessero la gru in questione,
non sarebbe in alcun modo giustificabile la scelta di utilizzare
un'attrezzatura della quale non sono state verificate, o non è stato possibile
verificare da chi ne ha le capacità ed è abilitato per legge, le condizioni di
conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza.
Infine non è escluso - ma questa è materia di altro ambito
giuridico - che nell'utilizzo da parte della nuova Impresa, senza alcun titolo,
di un bene di proprietà dell’Impresa che ha abbandonato i lavori, si possano
ravvisare gli estremi di reati penali, ancor più nell'ipotesi che, in seguito
al dichiarato fallimento dell'Impresa stessa, tale bene sia entrato a far parte
della massa fallimentare.
Ing. Massimo Trolli
ex Dirigente Arpa Piemonte – Settore Verifiche
Impiantistiche
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