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"Le procedure per la vigilanza sulla formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
10/03/2016 -
Disponibile online il numero
di marzo di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della
Regione Piemonte
sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro che affronta il tema della vigilanza sulla formazione, l'articolo è a cura di
P. Gatti (ASL AL).
La vigilanza sulla formazione
Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2016 sono state pubblicate le “ Procedure
per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08”.
Tale documento, redatto dal
gruppo di lavoro regionale “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza” è stato
approvato con Determinazione n. 712 del 02 novembre 2015 della Direzione Sanità
della Regione.
Il mondo della formazione in
materia di sicurezza sul lavoro ha subito, negli ultimi anni, numerosi e
significativi interventi da parte del Legislatore che con una serie di
provvedimenti ha inteso disciplinare (o ridisciplinare) i percorsi formativi
relativi a soggetti destinatari di obblighi prevenzionistici o incaricati di
svolgere determinate mansioni ritenute particolarmente a rischio.
Si citano, a titolo
esemplificativo: gli Accordi
21 dicembre 2011 inerenti la formazione dei lavori, dirigenti e preposti e
dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi; l’Accordo 22 febbraio 2012 relativo
all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione; il decreto interministeriale 6 marzo 2013
relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore; ecc. Ci si
aspetta, per il futuro, l’emanazione di altri provvedimenti analoghi alcuni dei
quali sembrerebbero in dirittura d’arrivo, come ad esempio il nuovo accordo sui
percorsi didattici/formativi di ASPP e RSPP.
Gli obblighi di formazione
imposti dalla legge e gli emanati od emanandi provvedimenti di puntualizzazione
delle modalità di erogazione di tale formazione hanno inevitabilmente attirato
le attenzioni del mercato, facendo nascere non pochi “ soggetti
formatori” o sedicenti tali, non sempre e non tutti rigorosamente ligi al
rispetto delle regole.
Certamente il Legislatore non è
stato particolarmente brillante sul piano della semplificazione delle regole,
prova ne sia la frettolosa emanazione del provvedimento noto tra gli addetti ai
lavori come “Linee
applicative” del 25 luglio 2012 con il quale si fornivano chiarimenti
sull’applicazione degli accordi 21 dicembre 2011 che evidentemente non erano
così chiari in origine. Non solo, ma alcuni parametri che sarebbe stato
auspicabile mantenere costanti per tutti i corsi di formazione disciplinati (in
tempi recenti e meno recenti) spesso variano da un corso all’altro (un esempio
su tutti il numero massimo dei partecipanti), contribuendo ad ingenerare
confusione. Non è quindi improbabile, proprio approfittando della confusione,
assistere a forzatura delle regole più o meno spinte fino ad arrivare alle
estreme conseguenze: è capitato che nel corso di accertamenti, organi ispettivi
si imbattessero in veri e propri “attestatifici”, organizzazioni senza scrupoli
disposte a rilasciare attestati, spesso tramite la rete, esclusivamente in
cambio di compenso.
La sopra richiamata “confusione”
costituisce inevitabilmente una difficoltà anche per gli Organi di Vigilanza
chiamati alle verifiche ed agli accertamenti del caso in forza dell’articolo 13
del decreto 81.
Proprio in quest’ottica è nata
l’idea di mettere a punto una sorta di linea guida con la quale indicare, passo
dopo passo, possibili percorsi di verifica circa la corretta erogazione della
formazione, sia che gli accertamenti avvengano durante lo svolgimento dei
corsi, sia che avvengano dopo la conclusione degli stessi. Nell’Allegato 1
vengono schematicamente riportate delle schede riassuntive dei principali
parametri inerenti ogni corso di formazione preso in riferimento; l’Allegato 2
riporta uno schema delle azioni da intraprendere in conseguenza delle
inadempienze accertate; in allegato 3 è riportato un fac simile per la
redazione di relazioni di non conformità.
Il documento, pensato e prodotto
come un nuovo strumento da mettere nella cassetta degli attrezzi degli
ispettori delle ASL, è stato presentato ed illustrato agli stessi nel corso di
tre seminari svoltisi a Torino nel periodo marzo/maggio 2015, ed è disponibile
sul sito della Regione Piemonte, nell’area tematica dedicata alla sicurezza sul
lavoro.
Resta un’ulteriore
considerazione. Al di là dei compiti di vigilanza e controllo si ritiene sia
compito dell’Ente pubblico, in questo caso Regione e ASL (proprie emanazioni),
costituire un punto di riferimento e di supporto per tutti quei soggetti che,
destinatari di particolari obblighi (si pensi in particolare ai datori di
lavoro) intendano svolgerli nel migliore dei modi e soprattutto nel rispetto
delle regole.
In questa direzione la Regione
Piemonte ha raccolto in un unico documento, onnicomprensivo e agevole da
consultare, tutte le indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e
fruizione di diversi corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla DGR n. 22- 5962
del 17 giugno 2013 è stato aggiornato nel marzo 2014 ed è disponibile sul sito della regione.
Tale documento, tra l’altro,
fornisce in allegato i modelli fac-simile con i quali rilasciare gli attestati
al termine dei vari corsi di formazione disciplinati e, altra cosa importante,
riporta l’elenco degli Enti Bilaterali e degli Organismi Paritetici costituiti
in Piemonte, ai quali il datore di lavoro deve chiedere la collaborazione per
l’effettuazione della formazione ai lavoratori ed ai loro rappresentanti.
Ma la conseguenza più importante
che scaturisce dal provvedimento richiamato è la creazione di specifici elenchi
dei soggetti formatori abilitati all’erogazione di ciascuno dei corsi
disciplinati. Tali elenchi, resi pubblici in quanto disponibili e consultabili
sul sito regionale indicato, costituiscono un valido riferimento sia per i
datori di lavoro nella necessità di ricorrere a corsi di formazione sia per gli
stessi organi di vigilanza in grado di verificare l’accreditamento dei soggetti
formatori ed erogatori dei corsi. In tali elenchi, infatti, stilati ed
aggiornati da un’apposita commissione regionale istituita per la verifica dei
requisiti dei soggetti formatori, sono ricompresi sia i soggetti formatori
cosiddetti “autorizzati ope legis” e di volta in volta indicati nei vari
provvedimenti nazionali, sia i soggetti abilitati a seguito di speciale accreditamento
rilasciato dalla Regione.
"Io scelgo la sicurezza", n. 1/2016
(formato PDF, 421 kB).
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