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"Come ridurre i rischi di investimento con i rulli compattatori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
11/04/2016 - Come evidenziato da alcune puntate della nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, nata per raccontare dinamica e prevenzione dei gravi infortuni lavorativi, i
rulli compattatori o compressori, utilizzati nella realizzazione di opere stradali e
per la compattazione di inerti e di conglomerati bituminosi o
cementizi, presentano diversi pericoli per l’incolumità degli operatori e
di coloro che sono presenti nell’area operativa del rullo. E uno dei
rischi più diffusi per questa attrezzatura è sicuramente il
rischio di investimento.
Per approfondire questo tema
riprendiamo la presentazione di una scheda contenuta nella seconda parte del
manuale “ Le
macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, un documento
nato dal rapporto di collaborazione tra l’ INAIL Piemonte e il CPT Torino.
Infatti la “
Scheda 8 – Rullo compattatore”,
che abbiamo già presentato in un
precedente articolo di PuntoSicuro, si sofferma ampiamente sul
rischio di investimento.
Si sottolinea che risultano
esposte al rischio anche le persone eventualmente presenti nell’area operativa
del rullo e che “tali persone devono indossare gli indumenti ad alta visibilità”.
Inoltre il manovratore:
- “deve segnalare la presenza del
mezzo con il girofaro e, quando necessario, con il clacson”;
- deve “verificare il
funzionamento del dispositivo di blocco momentaneo del movimento inverso della
macchina o del segnale acustico di avvertimento automatico”.
Si segnala poi che i
lavoratori esposti al traffico veicolare,
“che operano in prossimità della delimitazione del cantiere o che comunque sono
esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro abituale attività
lavorativa, anche breve, sono esposti a questo rischio. Per prevenire tale
rischio è necessario delimitare e segnalare adeguatamente il cantiere e fare
uso di indumenti ad alta visibilità”.
Sempre in relazione al tema degli
investimenti e della visibilità, ci soffermiamo su quanto indica la scheda in
relazione ai
dispositivi di
illuminazione e segnalazione.
I compattatori semoventi devono
infatti possedere “adeguati dispositivi di segnalazione e di illuminazione
dell’area di lavoro”.
In particolare i rulli
compressori “sono dotati di:
-
dispositivi acustici di segnalazione e di avvertimento (clacson e
avvisatori di movimento): il clacson deve essere azionabile dal posto operatore
e deve generare un livello sonoro di almeno 93 dB(A) misurato a 7 metri dalla
parte anteriore della macchina;
-
dispositivi luminosi di segnalazione e di avvertimento (frecce di
direzione, frecce di stazionamento e girofaro);
-
dispositivi di illuminazione del campo di manovra (fari di
posizione e di illuminazione del campo di lavoro);
-
dispositivi catarifrangenti”.
E si ricorda che le macchine
semoventi per le costruzioni stradali “sono progettate in modo che l’operatore
abbia sufficiente visibilità, anche con l’uso di specchi retrovisori, dal posto
operatore in relazione alle aree di lavoro: se i requisiti di visibilità non
possono essere soddisfatti e se esistono rischi dovuti alla ridotta
visibilità dell’area di lavoro, possono essere forniti sistemi di
sicurezza, come ad esempio i sensori di rilevazione di ingombri
(persone/ostacoli)”.
Vi sono poi ulteriori misure
tecniche che, in condizioni di lavoro di scarsa visibilità, devono equipaggiare
la macchina.
Una misura tecnica “consiste in
un dispositivo che impedisca momentaneamente il movimento inverso della
macchina o, in alternativa, in un segnale di avvertimento luminoso e/o acustico
automatico che segnali l’avvio della retromarcia, combinato con un dispositivo
per il ritardo dell’avvio stesso: il segnale combinato con il ritardo permette
agli addetti a terra di allontanarsi dalla zona di pericolo; è opportuno un
tempo di 3 secondi. La zona di oscillazione dello snodo del telaio delle macchine
con telaio articolato deve essere contrassegnata con il segnale di avvertimento
di pericolo di schiacciamento”.
Al tema dell’investimento
correlato alla
presenza di traffico
veicolare è poi dedicato un approfondimento specifico della scheda.
Si segnala che per poter operare
nelle sedi stradali è necessario “ottenere l’autorizzazione o la concessione
dall’autorità competente (enti proprietari o gestori della strada); inoltre è
necessario operare nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, del suo regolamento
di attuazione (DPR 495/1992) e del disciplinare tecnico D.M. 10 luglio 2002”.
Si ricorda che il Decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n.
495, per quanto riguarda i cantieri stradali “fornisce indicazioni relative al
segnalamento temporaneo, come ad esempio le caratteristiche dei segnali, la
delimitazione del cantiere, la visibilità notturna, l’uso dei veicoli
operativi, la sicurezza dei pedoni, le limitazioni di velocità”. E il D.M. 10
luglio 2002 “fornisce una serie di schemi segnaletici utilizzabili nelle varie
tipologie di strade”.
Si fa poi riferimento al Decreto Interministeriale del
4 marzo 2013, relativo alla segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare. Un decreto che “individua i criteri
di sicurezza relativi alle procedure di apposizione della segnaletica stradale
temporanea e stabilisce per i preposti e per i lavoratori l’obbligo di una
adeguata informazione, formazione e addestramento in merito a tali procedure”.
Si riportano poi alcuni cenni sulla
segnalazione e delimitazione.
Le aree della sede stradale
occupate dal cantiere devono infatti “essere delimitate e segnalate in
conformità alle norme succitate. La segnalazione
del cantiere avviene ad esempio tramite:
- i segnali di pericolo (di forma
triangolare, a bordo rosso e sfondo giallo);
- i segnali di divieto (di forma
tonda, a bordo rosso);
- i segnali di obbligo (di forma
tonda, a sfondo blu);
- i segnali di indicazione (di
forma rettangolare, a fondo giallo)”.
E “qualora si renda necessario il
transito alternato, questo, oltre alla segnalazione prevista, può essere
coordinato da movieri o da semafori appositamente installati”.
Inoltre la delimitazione del
cantiere “avviene tramite barriere, sia di testata che longitudinali (lungo i
lati longitudinali possono essere utilizzate reti arancioni/rosse approvate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), delineatori (paletti di
delimitazione e coni) e segnaletica orizzontale di colore giallo. Le barriere
di testata, gli sbarramenti obliqui e i lati longitudinali devono essere resi
visibili anche di notte”.
Concludiamo, infine, con alcuni cenni
alla
visibilità degli operatori.
I lavoratori dei cantieri
stradali esposti al traffico veicolare, come già ricordato dalla scheda, devono essere “costantemente visibili, sia
durante le ore diurne che notturne mediante l’uso degli indumenti ad alta
visibilità, che possono essere costituiti ad esempio da giacche, tute,
pantaloni e giubbotti”. Questi indumenti ad alta visibilità - che devono
rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. 475/1992, dal D.M. 9 giugno 1995 e
dalle norme tecniche correlate (la norma UNI EN ISO 20471:2013 ha sostituito la
UNI EN 471:2008) - sono “in tessuto di fondo fluorescente, di colore arancio,
rosso o giallo e con materiale rifrangente costituito da bande o nastri
disposti sopra il tessuto di fondo”.
Nella scheda, che vi invitiamo a
visionare integralmente, è riportata una tabella, tratta dal D.M. 9 giugno
1995, che riporta la superficie minima di materiale visibile composto da
materiale fluorescente di base e materiale rifrangente.
Si ricorda infine che gli indumenti
ad alta visibilità “devono essere muniti di un’etichetta che riporti la
marcatura ‘CE’ e devono essere accompagnati dalla nota informativa del
fabbricante nella quale sono riportate le informazioni sull’indumento (istruzioni
per la manutenzione e la pulizia, compreso il numero di lavaggi a cui
l’indumento può essere sottoposto senza perdere le proprietà di fluorescenza e
rifrangenza)”.
CPT di Torino, Inail Piemonte, “ Le
macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, edizione
settembre 2013 (formato ZIP, 1,5 MB).
La scheda: “ Scheda 8 – Rullo
compattatore” (formato PDF, 3.3 MB).
La lista di controllo: “ Check-list 8 - Rullo compattatore” (formato DOC, 54 kB).
RTM
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