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"Un regolamento per la sicurezza dei lavori su copertura"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
06/06/2016 - Sono molte le Regioni che in questi anni, ad esempio la Regione Toscana e la Regione Sicilia, hanno deliberato sulla
sicurezza dei lavori in quota e su coperture con riferimento allo strumento denominato “
elaborato tecnico della copertura”.
Ci soffermiamo oggi sul
nuovo Regolamento approvato dalla Regione Piemonte relativo ai lavori in copertura, Regolamento che ha avuto, tuttavia, un percorso travagliato.
Il 16 maggio 2016 la Giunta
regionale piemontese ha approvato, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, il
Regolamento regionale n.
5/R, riguardante “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori
in copertura” attuativo dell'articolo 15 comma 7 della legge regionale 14
luglio 2009 n. 20 (“Snellimento delle procedure in materia di edilizia e
urbanistica”). Regolamento che completava il percorso intrapreso dalla Regione
con la modifica dello stesso articolo introdotta con l'articolo 86 della l.r.
03/13 ( Modifiche alla legge regionale n. 56/77).
Tuttavia successivamente alla
pubblicazione di questo Regolamento – come indica un “avviso” della Regione
Piemonte – “
sono stati riscontrati meri
errori materiali di scrittura nel testo precedentemente adottato,
meritevoli di intervento correttivo”. E dunque per garantire il più immediato
recepimento della formulazione corretta, la Giunta regionale ha proceduto, con
D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R, all’adozione di “un nuovo testo che, nel
riproporre l’intero provvedimento con la formulazione esatta, abroga
contestualmente il precedente regolamento regionale”.
Veniamo dunque al
Decreto del Presidente della Giunta
regionale 23 maggio 2016, n. 6/R. Un decreto che, con riferimento alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 12-3322
del 23 maggio 2016, emana il seguente: “
Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per
l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio
2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”.
Il regolamento – come indicato
all’
art. 1 – disciplina, per gli interventi
in copertura di cui all’articolo 3 del Regolamento, “le specifiche misure di
sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di
consentire, nella successiva fase di manutenzione
della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa
insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota
in condizioni di sicurezza”.
In particolare (
art. 2) il regolamento “
definisce i requisiti tecnici operativi per
le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare
al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione
lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi
contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi
strutturali sulla copertura di edifici esistenti”. E “prevede, altresì, misure
preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli
impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti
solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili”.
Ci soffermiamo ora sull’
ambito di applicazione del Regolamento,
come contenuto nell’
art. 3 del
decreto.
Il regolamento (Art. 3, comma 1) si
applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia
pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50) “che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con
altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale
o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento
di:
a) nuova costruzione ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia);
b) manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) del d.p.r. 380/2001, mediante
interventi strutturali;
c) manutenzione ordinaria di
riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la
copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli
necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001;
gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione
totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’ apertura di
lucernari o abbaini ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del d.p.r.
380/2001, ovvero gli interventi di
installazione di impianti solari termici ai sensi dell’articolo 123, comma 1
del d.p.r. 380/2001;
d) installazione di impianti
solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001;
e) varianti in corso d’opera
relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali
della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del
presente regolamento”.
Rimandando alla lettura della
parte dell’articolo 3 dedicata alle esclusioni dall’ambito di applicazione, riprendiamo
qualche indicazione tratta dall’
art. 5
(Adempimenti) del Capo II (Istruzioni tecniche) del Regolamento.
Con riferimento anche all’elaborato
tecnico della copertura (ETC), riportato nell’allegato 1 del decreto - si
indica che:
-
comma 1, art. 5: “per gli
interventi
pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), la
conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale
è attestata dall’approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della
variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui all’articolo
6, comma 2, lettera a) secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A;
-
comma 1, art. 5: “per gli
interventi
privati di cui all’articolo 3, comma,1, lettere a), b) ed e), la conformità
alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata
all’istanza presentata, è attestata dal progettista all’atto di inoltro della
stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i
soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), secondo lo schema riportato
in Allegato 1, parte A”.
Inoltre la corretta installazione
ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di
ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l’avvenuta realizzazione a
regola d’arte e l’integrazione dell’ETC secondo le modalità di cui all’articolo
6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati.
Ci soffermiamo proprio sull’
art. 6 dedicato all’
Elaborato tecnico della copertura.
Si indica che la predisposizione
dell’ETC è “avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
7, dal progettista, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera p), in collaborazione
con il coordinatore per la sicurezza così come definito dall’articolo 89,
lettere e) ed f) del d. lgs. 81/2008, se previsto dalle disposizioni vigenti,
ed è completata in esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4”.
In particolare (comma 2) l’
ETC contiene:
a) “relazione tecnica delle
scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di
sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata
(planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli
accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di
protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano
e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte
A;
b) elaborati progettuali di
dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata
nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) nel rispetto
dei contenuti di cui all’Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo
e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di
calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento
e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di
protezione contro le cadute dall’alto individuati dalla soluzione progettuale
prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti,
opportunamente verificati, o progettati ex novo;
c) documentazione del fabbricante
dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva
prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;
d) dichiarazione di conformità
dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di
protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno
le informazioni di cui all’Allegato 1, parte C;
e) raccolta dei manuali d’uso dei
dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio
installati, con eventuale documentazione fotografica;
f) registro di ispezione e
manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio
con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte D”.
Altre indicazioni sul ruolo di
progettisti e coordinatori
per la sicurezza sono riportati al comma 3 e 4 dell’articolo 6.
Concludiamo questa breve
presentazione del nuovo Regolamento (che entrerà in vigore il 25 luglio 2016) con
un cenno all’
art. 7 (Criteri
generali di progettazione) in cui si indica (comma 1) che “nei casi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10,
specifiche
misure di sicurezza contro la
caduta dall’alto al fine di poter eseguire successivi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l’attività
di ispezione, in condizioni di sicurezza”. E le misure, realizzate
conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi
generali di tutela di cui all’articolo 15 del d. lgs. 81/2008, sono finalizzate
(comma 2) a mettere in sicurezza:
a) il percorso per l’accesso alla
copertura;
b) l’accesso alla copertura;
Inoltre (comma 3) i percorsi e
gli accessi devono essere almeno di tipo permanente. E il transito e
l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture (comma
4) devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo
permanente. Nel comma 5 sono riportate le indicazioni per i casi di interventi
su coperture esistenti, “nei quali non sia possibile adottare misure di tipo permanente”.
Regione Piemonte, “ Avviso
relativo Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per
l’esecuzione dei lavori in copertura
(Articolo 15, legge
regionale 14 luglio
2009 n. 20).
Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”
(formato PDF, 37 kB).
Tiziano Menduto
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