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"Obblighi del datore di lavoro derivanti dall’art. 2087 cc"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
06/06/2016 - La sentenza in esame si occupa di un
caso più volte dibattuto e già oggetto di precedenti espressioni della suprema
Corte e cioè della mancanza in un ufficio postale di qualsivoglia misura
specifica atta ad impedire, a prevenire o comunque a rendere più difficoltoso
il realizzarsi di una rapina ai danni dell’ufficio stesso, non
essendovi installato alcun sistema di allarme
rivolto all’esterno ma solo una protezione del banco cassa con vetro
antisfondamento. È
dovere del datore di lavoro, ha sostenuto in questa sentenza la suprema Corte,
apprestare tutte le misure di sicurezza tecnologicamente esigibili per impedire
eventi criminosi a danno dei lavoratori che, se pure non in grado di impedire
il loro verificarsi, possano comunque svolgere un’azione dissuasiva e quindi
preventiva e protettiva. L’articolo
2087 del Codice civile, infatti, rende necessaria l’installazione di adeguati
mezzi necessari a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti
di eventi criminosi nei casi in cui siano prevedibili episodi di aggressione a
scopo di lucro perché insiti nel tipo di attività nelle quali è prevista la
movimentazione di somme di denaro specie se, come nel caso in esame, si è già
registrato il verificarsi di tali episodi.
Il fatto e l’iter giudiziario
Il direttore di un ufficio
postale, che aveva subito due rapine restando in entrambe le occasioni in balia
dei rapinatori armati di pistola, avendo dedotto che da tali eventi gli era
derivata una malattia psichica, ha ricorso al Tribunale denunciando la
responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'art. 2087 c.c. per
avere omesso di dotare l'ufficio presso il quale prestava la sua attività di
appropriate difese in grado di proteggere i dipendenti durante lo svolgimento
del servizio ed ha quindi chiesto al Tribunale stesso la condanna della società
al risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute. Instaurato il
contraddittorio, il giudice monocratico ha condannato la società che gestiva
l’ufficio al risarcimento del danno subito dal direttore, danno determinato, a
seguito di CTU, nella misura complessiva di euro 17.500,00, oltre accessori e
spese.
La Corte di Appello ha
successivamente respinto l'appello della società, confermando la responsabilità
datoriale per violazione dell'art. 2087 c.c. non avendo la stessa provveduto a
dotare l'ufficio postale di "qualsivoglia dispositivo di sicurezza
funzionale alla protezione del personale addetto durante l'orario di
servizio", neanche dopo la prima rapina a mano armata ed ha condiviso
altresì la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice
sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio ed applicando le tabelle in uso
nell'ufficio giudiziario.
Il ricorso in Cassazione, le motivazioni e le decisioni
della suprema Corte
La società ha proposto ricorso
per cassazione sostenendo fra le altre motivazioni di avere assolto a tutti gli
obblighi di legge su di essa incombenti, in quanto le ridotte dimensioni
dell'ufficio in argomento e la scarsa dotazione di denaro escludevano che
l'evento rapina avesse
un grado di probabilità apprezzabile ai fini della configurabilità di un
obbligo da parte della datrice di lavoro di apprestare particolari misure di
sicurezza, ulteriori rispetto a quelle già apprestate. Il ricorrente ha
sostenuto, inoltre, che la Corte di Appello avrebbe condiviso l'elaborato
peritale, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio non avesse compiuto alcun
esame specifico circa la derivazione causale della patologia del direttore
dagli eventi delittuosi.
Il ricorso non è stato accolto
dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha fatto
presente che di recente ha avuto modo di statuire proprio in riferimento a
rapine presso uffici postali (v. Cass. n. 23793 del 2015 e n. 7405 del 2015),
che l'art. 2087 c.c. rende necessario l'apprestamento di adeguati mezzi di
tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti dell'attività
criminosa di terzi nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi
di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività
esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di
denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco
temporale.
In particolare la Corte ha
cassato in passato una sentenza della Corte di Appello che aveva negato il
nesso causale tra la verificazione degli eventi criminosi e la mancata adozione
di qualsivoglia misura specificamente diretta ad impedire, prevenire o comunque
rendere più difficoltoso il realizzarsi di rapine ai danni di un ufficio
postale di ridotte dimensioni, presso il quale non vi era alcun sistema di
allarme rivolto all'esterno, ma solo una protezione del banco cassa con vetro
antisfondamento (Cass. n. 7405/15 cit.), come pure ha respinto il ricorso della
società di gestione dell’ufficio postale in un caso in cui gli unici
accorgimenti contro il rischio di rapine erano costituiti da sbarre alle
finestre, pareti esterne a spessore rinforzato ed istruzioni affinché il
personale dell'ufficio non opponesse resistenza alcuna (Cass. n. 23793/15).
E’ analoga, secondo la Sezione
Lavoro, la situazione che è stata accertata dai giudici di merito nel caso in
esame, secondo cui la società non ha provveduto a dotare l'ufficio postale di
"qualsivoglia dispositivo di sicurezza funzionale alla protezione del
personale addetto durante l'orario di servizio", neanche dopo la prima
rapina a mano armata, "tali non essendo, di certo, le inferriate alle
finestre ed il maggiore spessore dei muri esterni, volti ad evitare intrusioni
durante la chiusura al pubblico dell'ufficio".
Ciò posto, la Corte di
Cassazione ha ribadito che “
è dovere del
datore di lavoro apprestare tutte le misure di sicurezza previste dalla
normativa di riferimento o comunque esigibili secondo la tecnologia del
momento, il che non significa che tali mezzi debbano essere certamente in grado
di impedire il verificarsi di episodi criminosi a danno del dipendente, bensì
che gli stessi siano idonei, secondo criteri di comune esperienza, a svolgere
una funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e protettiva”.
“
Inoltre”, ha così concluso la suprema Corte, “
se è vero
che dall'art. 2087
c.c. non può evincersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare
ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la
conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni
qual volta si verifichi un danno, nondimeno nel caso di specie i giudici di
merito hanno in concreto individuato (v. pag. 5 della sentenza impugnata)
svariati accorgimenti suggeriti dalla tecnica al giorno d'oggi disponibile al
fine di prevenire il rischio di rapine, evidenziando che nessuno di essi era
stato adottato presso l'ufficio postale
in
argomento”. Pertanto in definitiva, coerente con i principi innanzi
espressi, la sentenza della Corte di Appello si sottrae alle censure che le
sono state mosse.
Gerardo Porreca
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