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"L’aggiornamento del modello di valutazione del rischio chimico"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico

27/06/2016 - Vari articoli di PuntoSicuro hanno presentato il  Modello di Valutazione del Rischio Chimico, denominato con l’acronimo " MoVaRisCh", un modello approvato  dai gruppi  tecnici delle  Regioni Emilia-Romagna, Toscana  e Lombardia  in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/08), proposte  dal  Coordinamento Tecnico  per la Sicurezza nei luoghi  di lavoro delle  Regioni  e delle  Province  autonome.
 
Ricordiamo che in alternativa alla misurazione dell’agente chimico, è infatti possibile l’uso di  sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi. E in particolare il MoVaRisCh è una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consente di effettuare la  valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici”).
Nel modello, soggetto a continui aggiornamenti, è prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.
Il percorso individuato dal modello è il  più semplice possibile per permettere la valutazione del rischio – ad esempio ad imprese artigiane, industriali, commerciali, ... - senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione dell’agente chimico.

Una recente revisione/aggiornamento - ancora in versione bozza e pubblicata sul sito dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena - si è resa necessaria a seguito di diverse novità. Ad esempio la completa entrata in vigore del Regolamento (CE) 1272/2008 ( Regolamento CLP) o le novità del Regolamento (UE) n. 830/2015. E alcune modifiche nella versione 2016 riguardano in particolare le attribuzioni dei punteggi di pericolo, anche in relazione alla presenza di TLV e componenti pericolosi.
 
Riprendiamo dunque dall’aggiornamento del 22 gennaio 2016 del documento “ Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese - Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08” alcune indicazioni relative all’ indice di pericolosità P.
 
Il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P “si basa sul significato delle disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni”. E  pericoli intrinseci delle sostanze e delle miscele pericolose sono in particolare segnalati in indicazioni di pericolo tipo ( Frasi o Codici di indicazione di pericolo H) riportate nell’etichettatura di pericolo e nella scheda dati di sicurezza, compilata attualmente secondo i “dettati del Regolamento (UE) n. 830/2015 che ha recato modifiche Regolamento (UE) n.453/2010 e di conseguenza all’Allegato II del Regolamento (CE) n.1907/2006 concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza”.
E mediante l’assegnazione di un “valore alla frase di pericolo (Frase H) attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile avere a disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato”.
 
Riprendiamo alcune indicazioni relative all’ attribuzione dei coefficienti (score).
 
Le proprietà tossicologiche di un agente chimico “vengono desunte dalla classificazione armonizzata o all’autoclassificazione delle sostanze e dei miscele (Frasi H)”. E i coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati in una tabella allegata al documento.
 
In particolare nell’attribuzione dei punteggi alle indicazioni di pericolo H riferite alle proprietà tossicologiche “si è valutato essenzialmente l’entità delle manifestazioni cliniche indicate come criteri nel Regolamento CLP. In considerazione della bassa probabilità di accadimento, si è scelto di dare un punteggio abbastanza basso, ma non nullo, nei riguardi della valutazione della pericolosità intrinseca nel caso di effetti dovuti ad ingestione”.
 
Alcune indicazioni relative ai valori contenuti nella tabella:
- “se un agente chimico esplica la sua pericolosità esclusivamente per ingestione si ritiene che negli ambienti di lavoro il rischio legato a questa via di assorbimento possa essere eliminato alla radice, adottando corrette misure igieniche e comportamentali; quindi si è ritenuto di non considerare in questo modello il rischio per ingestione, pur mantenendo i relativi valori degli score all’interno della tabella”;
- si è assunta una “disuguaglianza tra le altre vie di introduzione (cutanea e inalatoria) attribuendo un ‘peso’ maggiore alla via inalatoria rispetto a quella cutanea e si è fatto in modo che per ciascun effetto relativo ad ogni categoria fosse diversificato all’interno di ogni classe di pericolo;
- alle indicazioni di pericolo “codificate in H370 (Provoca danni agli organi/organo specifico per esposizione singola), H371 (Può provocare danni agli organi/organo specifico per esposizione singola), H372 (Provoca danni agli organi/organo specifico per esposizione ripetuta) e H373 (Può provocare danni agli organi/organo specifico per esposizione ripetuta) si è ritenuto opportuno attribuire un peso molto elevato, proprio perché le relative classi di pericolo rappresentano una novità degna di attenzione ai fini di tutela della salute per un effetto tossicologico irreversibile dopo un’unica esposizione o dopo un’esposizione ripetuta, anche se sono indicazioni di pericolo relative ad un effetto irreversibile comunque diverso rispetto agli effetti canonici a breve e lungo termine;
- nella tabella è stato attribuito un “punteggio anche alle miscele non classificate pericolose per la salute, ma che contengono: almeno una sostanza pericolosa in concentrazione individuale ≥all’1% in peso rispetto al peso della miscela non gassosa, o ≥ allo 0,2 % in volume rispetto al volume della miscela gassosa; almeno una sostanza in concentrazione ≥0,1% p/p appartenente alle classi di pericolo cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti sia della pelle sia delle vie respiratorie di categoria 1; una sostanza per la quale esistono valori limite europei di esposizione professionale”;
- è stato attribuito un “punteggio minore a quelle sostanze non classificabili come pericolose, ma in possesso di un valore limite d’esposizione professionale (ad esempio biossido di carbonio)”;
- è stato attribuito un punteggio “anche per le sostanze e le miscele non classificate come pericolose, ma che nel processo di lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente degli agenti chimici pericolosi (ad es. nelle lavorazioni metalmeccaniche, nelle saldature, nelle lavorazioni con materie plastiche, ecc…)”;
- il punteggio minimo non nullo “è stato attribuito alle sostanze e alle miscele non classificate e non classificabili in alcun modo come pericolose e non contenenti nessuna sostanza pericolosa neanche come impurezza”.
 
Rimandando alla lettura integrale del documento e delle tabelle allegate, ricordiamo infine  altre indicazioni tratte dalla recente versione del documento:
- “per le miscele classificate pericolose in possesso di uno score minore di 4 (...) è necessario considerare se nella composizione degli ingredienti (riportata nella sezione n.3 della nuova SDS) non vi siano sostanze pericolose in possesso uno score ≥ 8 (...). In questo caso si applica il criterio individuato dalle ‘Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score ≥ 8’”;
- per le “miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score ≥ 8”, si deve assegnare uno score pari a 5,50;
- per le “miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale”, si deve assegnare uno score pari a 2,25.
 
 
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs 81/08)”, versione in bozza aggiornata al 22 gennaio 2016 (formato PDF, 666 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 

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