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"Paesaggio, Cassazione: c’è reato anche se gli abusi non sono visibili"

fonte Corte di Cassazione Penale / Ambiente

02/03/2020 - È noto che per le opere realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo è possibile richiedere la sanatoria, in virtù dell’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia ( DPR 380/2001). Ma cosa accade se gli interventi abusivi sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico?
 
La giurisprudenza, dopo numerose pronunce, si è attestata più volte nella conclusione per cui, a partire dall’entrata in vigore del Decreto correttivo ( Dlgs 157/2006), fuori dai casi previsti dall’art.167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ( Dlgs 42/2004), l’ istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica è da ritenersi inammissibile e l’ autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Il reato paesaggistico ha rilevanza penale e le relative conseguenze sono dettate dall’articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
 
Di reato paesaggistico sono stati accusati dei privati cittadini per aver realizzato, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, le seguenti opere abusive:
 - un vano adibito a cucina con superficie di 35 mq, coperto da una tettoia e chiuso con vetrate;
- un vano interrato, accessibile da un passaggio creato nella cucina, una specie di disimpegno, che portava ad un ulteriore vano interrato adibito a lavanderia;
- uno spazio interrato destinato a magazzino.
 
I responsabili degli abusi hanno presentato vari ricorsi, tutti ritenuti infondati nei diversi gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione Penale che si è espressa con la sentenza n. 370 del 9 gennaio 2020.
 
Secondo i ricorrenti, non sussisteva il reato paesaggistico perché gli interventi eseguiti non erano visibili dall’esterno, essendo nascosti totalmente da un muro preesistente. Pertanto, non incidevano sul paesaggio e non arrecavano pregiudizio; dunque, a dir loro, non era necessario richiedere la preventiva autorizzazione paesaggistica ma era sufficiente presentare solo domanda di sanatoria edilizia per gli abusi realizzati.

È ‘paesaggio’ solo ciò che ‘si vede’?
Ma il paesaggio è solo ciò che è ‘visibile’? Se così fosse, renderemmo vano il lavoro fatto finora per superare la definizione di paesaggio legata al concetto di ‘ bellezza’ inteso quasi in un’accezione ‘romantica’, come ‘ vista particolare’ o ‘ eccezionalità’.
 
La nozione di paesaggio è mutata nel tempo ed è ora la seguente: “ Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” ( Convenzione Europea del paesaggio, Firenze, 2000).

Dunque, il paesaggio descrive gli aspetti formali, estetici e percettivi dell’ambiente e del territorio, come afferma l’art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
 
Per questi motivi, la tutela è volta a garantire la qualità e la coerenza delle trasformazioni paesaggistiche, trasformazioni che dovrebbero non sottrarre ma aggiungere valore all’ambito tutelato. Questi sono stati i principi che hanno portato la Corte di Cassazione a ritenere inammissibile il ricorso.
 
Il vincolo paesaggistico non tutela soltanto il ‘valore visivo’ di un bene o, meglio, non ha soltanto lo scopo di evitare che il bene non venga ‘visivamente’ compromesso dall’opera realizzata; la non visibilità non può in alcun modo giustificare il danno arrecato al bene tutelato.

La natura del reato paesaggistico è intenzionale
Agire su un bene vincolato, ignorando la norma, è configurabile come un reato. Il reato paesaggistico non si perfeziona con il danno arrecato al paesaggio bensì esso si realizza nel momento stesso dell’esecuzione degli interventi non autorizzati. Ecco perché, per ogni intervento su beni vincolati, viene richiesto un parere preventivo e vincolante da parte dell’ente preposto.
 
Il parere preventivo non è richiesto per accertare se vi sia stato o meno un danno al paesaggio ma, diversamente, per accertare ‘astrattamente’ se l’intervento possa o meno ledere il bene tutelato.
La tutela del paesaggio non serve a correggere un danno compiuto ma a prevenirlo.
 
Per questo, la sanatoria paesaggistica ex post non esiste, perché “l’alterazione del paesaggio” non può ritenersi vanificata da successiva autorizzazione in sanatoria. È pur vero che esiste la procedura di verifica postuma della compatibilità paesaggistica ex art. 167 commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma essa è limitata a casi del tutto marginali di certo non comparabili con quello in esame.

In ogni caso, anche se viene rilasciato parere favorevole, questo non annulla il “danno arrecato” e la “condotta offensiva”; per questo sono sempre previste sanzioni amministrative.

Occhio non vede, cuore non duole?
L’ incidenza del danno valutata in base al valore estetico del bene non assume alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato paesaggistico. Sono le interazioni tra elementi ambientali ed antropici che caratterizzano il paesaggio, dunque, anche interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell’originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale.

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