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"Non si mangi sui mangimi"
fonte Italia Oggi / Sicurezza alimentare
07/02/2009 - Multa tra mille e sei mila euro per chiunque vende, mette in commercio o prepara conto terzi mangimi fuori legge. E sanzione che sale fino a 20 mila euro se l’operatore viene pescato a spacciare mangimi contenenti sostanze vietate. Se poi la vendita avviene ricorrendo a dichiarazioni e denominazioni tali da trarre in inganno il consumatore su composizione, specie e natura della merce, l’ammenda sale fino a 66.000 euro. Infine, se ci sarà reiterazione di simili comportamenti l’operatore potrà incappare nella sospensione fino a 3 mesi dell’attività . O nella chiusura definitiva dello stabilimento e dell’esercizio, nei casi di particolare gravità e di effettivo pericolo per la salute umana. Cosa che impedirà al titolare di incassare una nuova autorizzazione per lo svolgimento della stessa attività o di una simile per i successivi cinque anni. E’ quanto prevede il d.lgs. varato ieri dal consiglio dei ministri e recante la nuova «Disciplina sanzionatoria per le violazioni al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio(CE) n 183/2005, del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi». Un D.lgs. che, però, implicitamente derubrica dalla rilevanza penale ogni infrazione per cui siano da escludere il fatto intenzionale e rischi per la salute, sia umana che animale. Il provvedimento è stato predisposto per attuare una specifica disposizione europea l’art 30 del Reg.(CE)183/2005, che rimanda agli stati Ue il compito di stabilire e applicare le sanzioni. I destinatari sono gli operatori del settore dei mangimi, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome. Dieci gli articoli. Che si possono riassumere in tre macroaree: una prima parte è riferita alla violazione delle procedure autorizzative di registrazione e di riconoscimento da parte degli operatori;una seconda parte sanziona il mancato rispetto di requisiti specifici, tra cui emerge la sanzione per mancata predisposizione di un piano di autocontrollo ispirato ai principi dell’Haccp (in base al regolamento UE n. 183/2005, che ha introdotto per la prima volta l’obbligo di implementare un sistema di autocontrollo nel settore mangimistico);- Infine, la terza parte del provvedimento prende in considerazione il mancato rispetto degli obblighi per l’importazione dei mangimi le sanzioni accessorie di sospensione e revoca dell’attività.
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