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"P.a. responsabile di pericoli non rimossi "

fonte Italia Oggi, V. Dragani / Ambiente

03/08/2009 - La semplice esistenza di una situazione di pericolo non rimossa comporta la responsabilità della Pubblica amministrazione per i danni cagionati da un bene demaniale a terzi. Per la Corte di cassazione, infatti, la sola sussistenza di una «anomalia» del bene (nella fattispecie, rocce affioranti da un lago non segnalate sulle carte nautiche) è sufficiente a configurare il comportamento colposo del proprietario pubblico. Di conseguenza, afferma il giudice di legittimità con la sentenza 9 aprile 2009 n. 8692, sul danneggiato (nel caso di specie un navigante) che voglia ottenere il risarcimento ex articolo 2043 del codice civile non grava l'onere di dimostrare l'elemento psicologico del proprietario pubblico, da ritenersi già provato dalla sola sussistenza dell'anomalia, ma unicamente l'esistenza del pericolo medesimo, unitamente al danno ricevuto e al nesso di causalità tra il primo e il secondo. Incombe invece sulla pubblica amministrazione l'onere di dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, come la possibilità dell'utente di percepire con l'ordinaria diligenza l'insidia o l'impossibilità di rimuovere la fonte di pericolo adottando idonee misure. Tre gli argomenti sequenziali posti dalla Corte alla base della decisione: la sussistenza dell'obbligo per l'Ente locale di garantire la sicurezza nella navigazione lacuale in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione; la conseguente configurazione in capo allo stesso ente della responsabilità aquiliana per i danni dal bene cagionati a terzi causalmente connessi e psicologicamente riconducibili a un suo comportamento doloso o colposo; l'idoneità della semplice sussistenza di una insidia (come il citato fondale basso non segnalato) a configurare in capo alla p.a. l'elemento psicologico della responsabilità da fatto illecito ex articolo 2043. Nell'enunciare il principio di diritto in parola, logicamente applicabile a danni provocati da un mancato intervento di riduzione dell'inquinamento al di sotto delle soglie di legge (si pensi alla omessa bonifica di un sito pubblico inquinato), il giudice ha comunque escluso in capo alla p.a. la configurabilità della più gravosa, sotto il profilo della controprova, responsabilità per danno da cosa in custodia (ex articolo 2051, codice civile), in quanto la notevole estensione del bene in questione (il lago) e le modalità di uso da parte di terzi rendono di fatto impossibile uno stretto controllo da parte dell'ente locale.

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