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"La sicurezza non va in vacanza"

fonte Italia Oggi, C. De Lellis / Sicurezza sul lavoro

03/08/2009 -
Scade il 16 agosto il primo appuntamento con la comunicazione all’inail degli Rls, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il nuovo obbligo, introdotto dalla riforma del T.u. sicurezza (Dlgs. 81/2008), ha come riferimento la situazione in essere al 31/12/2008. Per il mancato adempimento, che sarà interessato dal dlgs correttivo del Tu sicurezza licenziato dal consiglio dei ministri della scorsa settimana, è prevista la sanzione amministrativa di 500 euro che, tuttavia, scenderà alla somma da 50 a 300 euro. Le istruzioni sono contenute nella circolare Inail n. 11/09.
Un nuovo adempimento. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e le competenze a essi conferite, devono comunicare annualmente all’Inail i nominativi dei lavoratori per la sicurezza. Rientrano nell’obbligo i datori di lavoro dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico. Sono esclusi le amministrazioni e gli istituti indicati dall’art. 3, comma 2 del Tu, con riserva di fornire indicazioni specifiche (Forze armate e di Polizia, Vigili del fuoco, etc.), La comunicazione ha cadenza annuale e va effettuata con riferimento alla singola azienda e per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera il rappresentante dei lavoratori (o più rappresentanti). La comunicazione deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal fine, è stata predisposta un’apposita procedura online per la segnalazione dei nominativi, accessibile dal sito Inail attraverso il Punto Cliente (www inail.it). Qualora per problemi tecnici la comunicazione non potesse correttamente avvenire on-line, la stessa potrà essere inviata eccezionalmente al fax 800657657, utilizzando l’apposito modello.
Aziende e p.a. assicurate. Le aziende o le amministrazioni soggette all’obbligo assicurativo Inail che non abbiano ancora provveduto a effettuare la registrazione devono: 1. collegarsi al sito www inail.it; 2, selezionare Registrazione; 3. accedere alla sezione Registrazione ditta; 4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1. L’Inail provvederà a inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Aziende e p.a. non assicurate
Inail. il titolare o il delegato della ditta/p.a. non presente nella Banca dati Inail in quanto non assicurato deve effettuare la registrazione: 1. collegarsi al sito www inail.it; 2. Selezionare Registrazione; 3. accedere alla sezione Registrazione utente generico; 4 compilare con i suoi dati la maschera «Registrazione utente generico» specificando se si tratta di azienda non soggetta all’assicurazione Inail o amministrazione non soggetta ad assicurazione. L’utente che si è registrato riceverà all’indirizzo che ha indicato un e-mail con l’indicazione di una password. Con questa password e con il proprio codice fiscale l’utente potrà avere accesso sul sito internet a «Punto Cliente» , dove potrà selezionare la funzione «Ditte non Inail» - «anagrafica della Ditta. A questo punto, gli viene attribuito il numero di Codice C1iente e un numero di pin (4 cifre).

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