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"Il cantiere insicuro è off limits "
fonte Italia Oggi sette, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro
05/10/2009 - Cantieri edili off limits. Vietato l'accesso ai lavoratori non formati e alle imprese non sicure. Per i primi (i lavoratori), la formazione minima è di 16 ore. Per le imprese, invece, è il Durc, la regolarità contributiva, la prova da fornire sulla «sicurezza» ai committenti di appalti. Se manca il durc, scatta la sospensione del titolo abilitativo ai lavori (permesso di costruire, dia). A fissare i nuovi obblighi, è il T.u. sicurezza come modificato dal dlgs n. 106/2009. Obblighi del responsabile dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela (art. 15 T.u.). Tale attenzione deve avvenire al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto appena detto deve avvenire nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (le modalità di verifica sono indicate nell'allegato XVII). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (tra quelli indicati nell'allegato XI), il predetto requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti (allegato XVII). Ancora, il committente o il responsabile dei lavoro è tenuto a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (allegato XI), il predetto requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Il committente o il responsabile dei lavori, infine, sono tenuti a trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione. In assenza della predetta notifica oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, oppure in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell'opera, quando previsti, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. Cantieri con più imprese. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Inoltre, nella medesima ipotesi, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e ciò deve avvenire anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Il committente o il responsabile dei lavori, ancora, è tenuto a comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi vanno indicati nel cartello di cantiere. A loro, inoltre, è data la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti, i soggetti designati. Obblighi del coordinatore. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve assolvere una serie di obblighi. In primo luogo, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. In secondo luogo, deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il «fascicolo dell'opera» in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Ancora, deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Deve altresì verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Ancora, è tenuto a segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le loro eventuali inosservanze, potendo proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Infine, è tenuto a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. «Passaporto» formativo. I lavoratori alla prima esperienza in un cantiere edile dovranno munirsi di un apposito attestato di frequenza di un corso di formazione di 16 ore e di un libretto di formazione. Senza di questi, non sarà possibile occuparsi. L'iniziativa fa parte delle strategie previste dal contratto nazionale edile, e in parte già operativa, tanto che gli operai che per la prima volta vogliono mettere piede in cantieri edili sono obbligati a frequentare un corso di preparazione di 16 ore. L'obiettivo, oltre quello primario di ridurre gli infortuni, è anche agevolare l'impatto iniziale tra lavoratori e aziende. Nei primi otto mesi della sperimentazione hanno frequentato i corsi oltre 15 mila allievi di 13 mila aziende circa. Tra gennaio e settembre 2009, dunque, una quota rilevante dei nuovi ingressi nell'edilizia ha ricevuto una formazione di base, utile a riconoscere i rischi del mestiere: una sensibilizzazione alla cultura della sicurezza che va di pari passo con la crescita professionale Il programma delle 16 ore è oggi al centro dell'attenzione del governo e del parlamento, per mezzo della creazione del «Libretto formativo» del lavoratore, già previsto dalla legge Biagi e rilanciato dal recente decreto legislativo 106/2009 (riforma T.u. sicurezza).
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