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"Dipendenze, controlli a due vie"

fonte Italia Oggi sette, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

09/11/2009 -
Droga più pericolosa dell’alcol? Sul lavoro sembrerebbe di sì, stando alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dal T.u. (d.lgs n. 81/2008). Infatti, mentre per l’affidamento di alcune mansioni (quelle relative al trasporto, ritenute più a rischio) è necessario procedere a specifici controlli al fine di verificare se il lavoratore assume sostanze stupefacenti, la medesima sorveglianza sanitaria non è invece prevista per l’identificazione dell’alcoldipendenza. In questi casi, tuttavia, resta comunque necessario che il datore di lavoro adotti accorgimenti tali da evitare rischi in azienda: come fare? Suggerimenti utili arrivano dalla circolare n. 2333/2009 della regione Lombardia.
Droga e lavoro. L’accertamento dell’assenza cli tossicodipendenza è stato reso operativo da un accordo del 18 settembre 2008 della conferenza stato regioni. Le mansioni che, comportando rischi per la sicurezza e per la salute proprie e di terzi, anche in riferimento a un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, richiedono l’accertamento sui lavoratori sono quelle inerenti l’attività di trasporto, nonché quelle individuata nell’allegato I al provvedimento 30 ottobre 2007 della conferenza stato regioni. In altre parole, per tali mansioni è obbliatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del T.u.sicurezza. I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa delle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale atto, che fa parte del documento di valutazione dei rischi, va condiviso con le rappresentanze dei lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.
Gli accertamenti sanitari per la tossicodipendenza. Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente che ne valuta, nell'ambito degli obblighi lui assegnati, nella sua piena responsabilità, e comunque in relazione alle diverse ipotesi prospettate dall'accordo stato regioni, la necessità e/o opportunità anche cautelativa dell'esecuzione. In particolare , il medico competente verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, sia dopo un incidente avvenuto alla guida cli veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamento di idoneità alla mansione. Gli accertamenti sanitari per ragionevole dubbio o a seguito d’infortunio sono attivati ed eseguiti privilegiando le prassi descritte nell’accordo stato regioni, è non già ricorrendo alle modalità. previste nell’articolo 5 della legge n. 300/1970 (idoneità al lavoro). Solo nel caso in cui il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e giustificazione, è sottoposto almeno a tre controlli dell’urina nella modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni successivi oppure ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente. Nel caso in cui, invece, il lavoratore non si presenti all’accertamento causa giustificati e valìdi motivi debitamente documentati, è riconvocato ed è sottoposto agli accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico).

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