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"Cantieri, responsabilità a 360°"

fonte Italia Oggi, D. Alberici / Sicurezza sul lavoro

07/11/2009 - Nei cantieri responsabilità a trecentosessanta gradi per la sicurezza degli operai. Infatti il subappaltatore resta responsabile degli incidenti anche se sul posto di lavoro è sempre presente l'appaltatore e un rappresentante della sicurezza del committente. Il monito a non abbassare mai la soglia di attenzione nei posti di lavoro e soprattutto nei cantieri, dove ormai il subappalto sembra essere diventato la regola, arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 42447 del 5 novembre 2009, ha respinto il ricorso del titolare di una ditta, condannato per le lesioni subite da un operaio. Rispolverando vecchi principi per arrivare a questa nuova conclusione la quarta sezione penale ha chiarito che «la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'art. 9, lett. a) e b) del dlgs 494/96, ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente». Ma non basta. «Nel caso in cui in un cantiere operino più imprese», motivano ancora i giudici, «per l'affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali». Insomma, ha concluso la Cassazione, «in ragione dei ricordati principi, il subappaltatore, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente». La vicenda ha come protagonista un operaio che, cadendo da una impalcatura, si era fratturato un braccio e aveva avuto una piccola commozione cerebrale. In cantiere erano sempre presenti un responsabile della sicurezza della ditta committente i lavori, l'appaltatore e il subappaltatore. Quest'ultimo, dopo l'incidente, era stato condannato dal tribunale di Milano a 27 giorni di reclusione e al risarcimento del danno (all'operaio era stata data subito accordata una provvisionale di 6mila euro). Le cose non erano andate meglio in secondo grado. La Corte d'appello meneghina aveva confermato condanna e risarcimento. Così l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non essere il responsabile dell'incidente anche perché in cantiere erano sempre presenti e attivi un rappresentante del committente e l'appaltatore La quarta sezione penale della Suprema corte non ha aderito a questa linea difensiva e, confermando l'intero impianto accusatorio, ha respinto il ricorso dell'appaltatore Gli Ermellini hanno sottolineato l'importanza della vita degli operai e della loro sicurezza e quindi hanno escluso la possibilità di uno scarico di responsabilità in cantiere. Anche la procura generale aveva sollecitato un rigetto del ricorso.

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