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"Il biologico diventa difficile"
fonte Italia Oggi, O.Bussiniello / Sicurezza alimentare
07/11/2009 - Pronto per l'ufficializzazioe il vademecum nazionale sulla produzione biologica che porta con sé solo qualche piccola perplessità sugli avvicendamenti colturali e sul loro controllo da parte degli organismi di certificazione. E alla firma del ministro Luca Zaia, il decreto ministeriale che da attuazione a livello nazionale delle disposizioni comunitarie sulla produzione biologica ed è un provvedimento che promette una certa tranquillità per il settore. Un pò perché mette ordine nella selva di circolari, lettere e interpretazioni che hanno seguito l'entrata in vigore dei due regolamenti comunitari disciplinanti il comparto (regolamento ce n. 834/2007 e reg. ce n. 889/2007). Un pò perché nasce da un attento lavoro di concertazione e condivisione fra il Mipaaf e le organizzazioni interessate, che ha portato alla costituzione di ben 7 gruppi tecnici di lavoro per coniugare al meglio le prescrizioin relative al biologico con quelle sull'ecocondizionalità e sulla sicurezza in azienda. Come anticipato, rispetto alla totale condivisione del testo, resta qualche perplessità più operativa che concettuale sulle pratiche di avvicendamento per le colture vegetali. Perplessità che nascono dalla necessità sostenuta dal Mipaaf di rispettare tassativamente le regole comunitane che, per le organizzazioni del biologico, entrano molto, troppo nello specifico per chi deve poi darvi corso. Non si tratta di ovviare alle regole sul processo produttivo, ma di non complicarlo al punto di renderlo talora inattuabile, coftiggente con l'Etica d'impresa e difficilmente controllabile. Altra questione importante risolta positivamente dal decreto è la gestione del riconoscimento retroattivo del periodo di conversione che ora è fatta da organismi di certificazione terzi rispetto al soggetto controllato e la definizione tassativa delle condizioni attraverso cui è possibile ottenerlo. Se un produttore vuole richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività che rientrino nel periodo di conversione, dovrà presentare all'Organismo di controllo una specifica richiesta indicando di quali condizioni fra quelle previste intende avvalersi. A corredo dovrà produrre: una descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati; la documentazione che comprovi l'utilizzo solo di principi attivi autorizzati ecc. L'Organismo di controllo effettuerà le verifiche del caso, presenterà richiesta all'ente territoriale competente allegandovi una relazione sulla situazione aziendale che dovrà evidenziare risultati e riscontri documentali ed in campo. Le Regioni o le Provincie Autonome esamineranno la relazione dell'organismo di controllo e la documentazione a corredo, eseguiranno eventuali ulteriori accertamenti e autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversiore, informandone sia l'Organisnìo di controllo che il produttore.
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