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"Infortuni, le responsabilità negli appalti interni"

fonte redazione Ambiente & Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

01/12/2009 - La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 36857/2009 in tema di sicurezza negli appalti interni di lavori, in tutte quelle ipotesi di lavori svolti all’interno della propria azienda, o di una singola sua unità produttiva oppure nell’ambito dell’intero ciclo produttivo. In particolare la Cassazione considera gli obblighi di valutazione dei rischi interferenziali e la redazione del DUVRI che ricadono sui rischi “specifici” per tali intendendosi quelli legati a procedure ed attività lavorative richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale o legati all’utilizzazione di specifiche tecniche o all’uso di determinate macchine.Nel caso di specie non è stato considerato “rischio specifico” ai fini della responsabilità del datore di lavoro il semplice sostare nelle vicinanze della zona di azione di una macchina navale operatrice. Una ditta aveva stipulato un contratto di appalto per dei lavori di controllo di alcune piattaforme galleggianti: durante i lavori, una sommozzatrice si era calata in acqua mentre l’elica della motonave era in moto subendo gravi lesioni che avevano portato alla sua morte. Durante il processo era stata esclusa la responsabilità della committente in quanto questa aveva scelto di affidare i lavori in appalto ad un'azienda specializzata e di comprovata esperienza la quale, nel piano di sicurezza, aveva già espressamente vietato di effettuare operazioni subacquee con motori della nave d’appoggio in movimento o semplicemente accesi. Nel ricorso in appello era stata sollevata ancora la colpa della committente sostenendo come non avrebbe promosso la cooperazione ed il coordinamento tra le società operanti in appalto interno con reciproca interferenza fra le operazioni svolte dalla ditta appaltatrice e dalla committente stessa, proprietaria della nave. La Corte però rigetta il ricorso sostenendo che, l’impresa committente doveva sì promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese, ed informare i lavoratori sui rischi dell'ambiente di lavoro ma non ha alcun obbligo di "promuovere" tale attività di cooperazione e coordinamento in relazione ai rischi generici diversi da quelli “specifici”, propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. In tal senso, secondo la Corte, l’evento dell’avvicinamento del lavoratore alla macchina in azione non può considerarsi un rischio specifico, ai fini dell'applicabilità della responsabilità della committente, in quanto tale pericolo è riconoscibile da chiunque, indipendentemente da una specifica competenza operativa.

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