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"Formazione continua per agronomi e forestali"
fonte Italia Oggi, Ignazio Marino / Formazione ed informazione
05/01/2010 - Entra in vigore la formazione continua obbligatoria per i dottori agronomi e i dottori forestali. Dal 1° gennaio 2010, infatti, gli iscritti all'albo hanno a disposizione una regolamentazione più organica per quanto concerne l'attività di aggiornamento. Che fino all'anno scorso è stata fidata essenzialmente alla libera iniziativa dei consigli dell'ordine. Il mancato adeguamento da parte dei professionisti sarà sanzioanto, ma non è contemplata in maniera esplicita la cancellazione dall'albo come ultima esigenza. Il Conaf, con questa formula, arriva così a far passare un orientamento (l'obbligatorietà della formazione)che non tutti hanno condiviso in questi mesi. Il Consiglio nazionale, infatti, da tempo lavora a questo regolamento cercando una condivisione con la base. Ad ogni modo, per evitare cambiamenti repentini rispetto al passato, le nuove regole avranno un periodo di rodaggio triennale. Entro il 31 dicembre 2011 il Consiglio nazionale valuterà i risultati della formazione e adotterà eventuali correttivi e modificazioni. Dunque, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2010-2012 gli interessati potranno chiedere il riconoscimento di attività pregresse svolte dal 1° gennaio 2009. Mentre in sede di prima applicazione, i programmi formativi per l'anno 2010 dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2010. Al termine di ogni anno ciascun iscritto dovrà compilare un formulario rilasciato dal Consiglio dell'Ordine con il quale comunicherà il percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio andrà autocertificata tutta l'attività di formazione effettivamente svolta. Il cosiglio territoriale potrà eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che attesti quanto dichiarato. Nel regolamento approvato dal Conaf l'elenco degli eventi e delle attività formative utili al raggiungimento di almeno 12 crediti formativi pprofessionali. L'ordine, su domanda dell' interessato potrà esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dello svolgimento dell'attività formativa in alcuni casi come maternità (per un anno); grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale (per almeno sei mesi); raggiungimento del 65° anno di età o del 35° anno di anzianità di iscrizione all'Albo; altri casi di documentato impedimento.
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