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"Lavoro nero, al datore la prova della regolarità"
fonte redazione insic / Edilizia
29/01/2010 - La Cassazione civile è intervenuta in materia di accertamenti delle irregolarità dei lavoratori impiegati nel settore edile con sentenza n.23206/2009. I datori di lavoro, in caso di accertamento della presenza di lavoratori non regolarmente denunciati, può provare che il rapporto di lavoro per il quale è contestata l'omissione sia sorto successivamente al primo gennaio dell'anno nel quale è stata elevata la contestazione della violazione. Vige infatti la presunzione che, se non viene provato il contrario, il rapporto decorra dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento e non dal giorno stesso dell'accertamento.La Corte ricorda che già con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n.12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare abbia avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione.
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