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"Meno facile licenziare i lavoratori in distacco"

fonte Il Sole 24 ore, Remo Bresciani / Normativa

15/03/2010 - Aumentano le tutele per i lavoratori distaccati presso altre aziende. In caso di chiusura della società beneficiaria delle prestazioni o di soppressione del posto, infatti, il dipendente non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo dal momento che il recesso resta legato allaprova che non è possibile impiegarlo in nessuna altra mansione presso l`azienda distaccante. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 5403/2010 (su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) che ha accolto il ricorso dì un`impiegata nei confronti del datore di lavoro. La donna si è rivolta al giudice esponendo di essere stata assunta da un`impresa mediante passaggio diretto da un`altra società, alle cui dipendenze aveva lavorato per qualche anno, restando però a lavorare distaccata presso la vecchia struttura. Successivamente, dopo un periodo di ferie, l`impiegata è stata sospesa dal lavoro e infine licenziata per soppressione del posto di lavoro. Ciò premesso, la donna ha chiesto la retribuzione per il periodo di sospensione e la reintegra nel posto di lavoro. La società datrice di lavoro si è costituita in giudizio contestando le pretese dell`impiegata affermando, in particolare, che la società distaccata si era trovata in una grave crisi nel corso della quale tutti i dipendenti avevano trovato una nuova occupazione tranne la ricorrente, la quale, invece, ha raggiunto un accordo particolare. La donna, infatti, è stata assunta presso l`attuale datore di lavoro pur rimanendo distaccata presso la "vecchia" impresa al fine di gestire le residue attività e occuparsi delle relative incombenze. In seguito ha comunicato di avertrovato un altro impiego e il rapporto di lavoro è stato temporaneamente sospeso in attesa della cessazione. L` impiegata, però, ha cambiato idea e ha deciso di ritornare sui suoi passi, ma essendo ormai cessata ogni attività presso la società distaccata, le è stato intimato il licenziamento. Il tribunale, ritenuto non provato l`accordo di sospensione, ha condannato l`impresa al pagamento delle retribuzioni e dei contributi per quel periodo. Tuttavia ha considerato legittimo il licenziamento non essendovi più mansioni da affidare alla ricorrente presso la società distaccata. Lapronuncia è stata impugnata in appello dove la donna ha sostenuto che la società distaccante non solo non aveva fornito la prova dell`esistenza di un giustificato motivo oggettivo ma, dopo il licenziamento, aveva anche effettuato nuove assunzioni incompatibili con l`asserita carenza di mansioni alle quali adibire la ricorrente. La Corte d`appello, però, non ha accolto il ricorso affermando, in particolare che il rapporto di lavoro, pur se a tempo indeterminato, era finalizzato esclusivamente alla gestione delle ultime attività commerciali della società distaccata per cui era inevitabile che, una volta concluse tutte le formalità, non esisteva più alcun interesse della distaccante a ricevere le prestazioni della ricorrente. La questione si è così spostata in Cassazione dove l`impiegata ha contestato la legittimità del licenziamento sul presupposto che il suo rapporto era a tutti gli effetti con la società distaccante e non con la distaccata, con la conseguenza che, venuto meno, quest`ultimo doveva essere reintegrata nell`azienda "madre" senza che il rapporto con quest`ultima potesse considerarsi meramente formale. La Cassazione, nel decidere la controversia, ha stabilito che la Corte d`appello è incorsa in una serie di valutazioni errate. Infatti, ha spiegato il collegio di legittimità, i magistrati d`appello pur affermando la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la società distaccante e l`impiegata, hanno ritenuto la sussistenza del giustificato motivo oggettivo dilicenziamento, «in sostanza in base alla semplice considerazione che il rapporto era finalizzato esclusivamente alla gestione delle ultime attività commerciali» della distaccata per cui la società non aveva più interesse alle prestazioni dell`impiegata. Tuttavia, conclude la Suprema corte, non è sufficiente a integrare il giustificato motivo oggettivo la semplice cessazione dell`interesse al distacco o la soppressione del posto di lavoro presso la società distaccata dovendo, in ogni caso, «essere verificati gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo stesso con riferimento all`ambito aziendale del datore di lavoro» sul quale anche ricade l`onere di provare «l`impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come estrema ratio».

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