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"Ok ai tirocini formativi atipici"
fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Formazione ed informazione
06/04/2010 - Legittima l'attivazione di tirocini formativi «atipici» ossia in avore di categorie di persone a rischio cli esclusione soeiale ovvero promossi da soggetti diversi da quelli indicati dalla disciplina generale (articolo 18 della legge n. 196/1997). Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 7/2010 con cui risponde a un quesito formulato dall'università di Macerata sulla possibilità di attivare percorsi di tirocinio (atipici) ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile per la riabilitazione terapeutica e per il reinserimento sociale. Il ministero prima di tutto ricorda che, dopo la sentenza a. 5012005 della Corte costituzionale, la disciplina dell'istituto dei tirocini formativi e di orientamento è attratta nella competenza regionale e pertanto, per quanto concerne la disciplina dei tipi previsti dalle singole norme regionali, si rende necessario acquisire ed informarsi alle direttive fissate dalla regione di competenza. Affrontando tuttavia il quesito su un piano di legittimità dello schema causale (principio della autonomia contrattuale) di competenza statale (articolo n. 1322 del codice civile), osserva che la Sanzione di formazione e orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinseri mento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che olli'ano adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, per esempio, enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore ecc'.): è dunque possibile, in presenza di un interesse meritevole di tutela in base all'articolo 1322, comma 2, del codice civile, ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio lornìativo e/o di orientamento atipico. In conclusione, pertanto, il ministero all'erma che, fermo restando il rispetto (lei priincipi, del quadro generale e delle tutele specifiche inderogabili del tirocinante previsti dalle norme richiamate e salva sempre l'evontualq prova della fraudolenza degli intenti, è legittima l'attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia dìversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli indicati dalle norme richiamate.
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