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"Danno biologico: le condizioni per la sua risarcibilità"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

05/05/2010 - La Corte di Cassazione civile torna a parlare di risarcibilità del lavoratore per danno biologico definendo limiti e condizioni. Nella sentenza n. 6847/2010 viene chiarito che un dirigente sottoposto a licenziamento illegittimo che lamenti lesioni alla propria integrità psico-fisica, può ottenere il risarcimento del danno solamente nel caso in cui dimostri il dolo o la colpa grave del datore di lavoro. Si tratta di un principio che esclude che la dequalificazione da sola implichi di per sé, il danno biologico. Precisano i giudici che “L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento fa scattare automaticamente il diritto alla sola indennità supplementare di preavviso”. Per ottenere la risarcibilità del danno biologico occorre dimostrare tutti i fatti posti a fondamento della propria richiesta, ovvero fornire al giudice tutti i mezzi idonei a riscontrare quei comportamenti dell’azienda da cui il dipendente sostiene che scaturisca la lesione del decoro e della sua integrità pisco-fisica. La responsabilità del datore scatta infatti laddove si riscontri l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

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