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"Piano antincendio inefficace: il colpevole è il direttore dell'hotel"

fonte redazione antincendio / Rischio incendio

08/06/2011 - Il dirigente dell'azienda, in caso di incendio, deve assicurare la presenza in sede di personale qualificato in grado di attuare il piano antincendio per far fronte all'emergenza creata dal propagarsi delle fiamme: questo è stato stabilito dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22334 depositata lo scorso 6 giugno 2011. In caso di omissione si configura la responsabilità colposa per l'incendio e la conseguente morte di una persona. La vicenda esaminata dai giudici riguarda la morte di tre turisti ospiti di un albergo romano a causa di un incendio provocato da due cittadine americane. Le donne che, rientrate all’alba del 1° maggio 2004, avevano svuotato inavvertitamente un posacenere nel cestino portarifiuti, alla vista delle prime fiamme erano fuggite senza dare l’allarme. Per tale comportamento sono state già giudicate, ma non cambia la posizione dei responsabili dell’hotel, entrambi condannati per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza, prima tra tutte quella che prevede la presenza sul posto di personale addestrato per affrontare l’emergenza. Tale compito spettava infatti alla direttrice che, in quanto dirigente, era responsabile del coordinamento della squadra antincendio e aveva il dovere di predisporre dei turni per la rotazione di personale qualificato. Nel 2003, infatti, era stato redatto un piano che prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino. Il Caposquadra era il direttore dell'albergo e in sua assenza un vice. Nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessun dei componenti della squadra, ma solo il portiere e un facchino. Il piano, quindi, era stato sostanzialmente disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente all'incendio. Di tali omissioni è stato ritenuto responsabile anche il legale rappresentante della società proprietaria della struttura che, in virtù della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, doveva vigilare sul rispetto delle regole. La Corte di Cassazione ha respinto con decisione il tentativo dei ricorrenti di addossare la responsabilità dei tre morti all’inadeguato comportamento dei dipendenti in servizio e agli errori compiuti dalle vittime, una delle quali era morta nel tentativo di fuggire dal balcone mentre le altre due erano rimaste imprigionate nel bagno in cui avevano cercato rifugio. È stato invece chiesto alla Corte d’Appello di Roma di riconsiderare la condanna dell’amministratore di fatto: secondo il Collegio, infatti, la sua colpevolezza non poteva essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l’incidente in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’albergo prima dell’incendio.

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