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"I quesiti sul decreto 81: le imprese familiari."
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
20/07/2011 - Sugli adempimenti delle imprese familiari in materia di sicurezza sul lavoro.
Quesito
Una azienda a conduzione familiare (madre amministratrice e padre e figlio operatori di cantiere) che svolge la propria attività lavorativa presso una sua struttura deve redigere il documento di valutazione dei rischi? Se questa azienda va ad operare all’esterno in cantieri edili è sufficiente il POS? E se va a lavorare saltuariamente in una azienda non edile di grandi dimensioni deve redigere il DUVRI con la valutazione dei rischi interferenziali con le lavorazioni che vengono eseguite nell’azienda più grande o è sufficiente la consegna del POS?
Una azienda a conduzione familiare (madre amministratrice e padre e figlio operatori di cantiere) che svolge la propria attività lavorativa presso una sua struttura deve redigere il documento di valutazione dei rischi? Se questa azienda va ad operare all’esterno in cantieri edili è sufficiente il POS? E se va a lavorare saltuariamente in una azienda non edile di grandi dimensioni deve redigere il DUVRI con la valutazione dei rischi interferenziali con le lavorazioni che vengono eseguite nell’azienda più grande o è sufficiente la consegna del POS?
Risposta
A giudicare dalla periodicità con la quale pervengono i quesiti sugli adempimenti delle imprese familiari in materia di salute e sicurezza sul lavoro si deve dedurre che queste non sono poi tanto poco diffuse nell’ambito delle attività lavorative per cui si coglie l’occasione, per rispondere al quesito formulato, di fare il punto sulla situazione e di fornire alcune precisazioni in merito.
A giudicare dalla periodicità con la quale pervengono i quesiti sugli adempimenti delle imprese familiari in materia di salute e sicurezza sul lavoro si deve dedurre che queste non sono poi tanto poco diffuse nell’ambito delle attività lavorative per cui si coglie l’occasione, per rispondere al quesito formulato, di fare il punto sulla situazione e di fornire alcune precisazioni in merito.
L’impresa familiare è una di quelle organizzazioni di lavoro per le quali
il legislatore ha inteso concedere degli “
sconti” sugli obblighi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro posti in genere a carico di tutte le
aziende. La stessa è esplicitamente richiamata nell’articolo 3 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, riportante il campo di applicazione dello stesso decreto,
il quale con il comma 12, così come modificato dal decreto correttivo 3/8/2009
n. 106, ha stabilito che “
nei confronti dei componenti dell’impresa
familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del
fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21”.
L’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 citato è quello che ha riportato appunto
le disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art.
230-bis del codice civile, oltre che quelle a carico dei lavoratori autonomi,
stabilendo che:
“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di
cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di
cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,
secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.”
E’ opportuno rammentare e precisare a tal punto che secondo il succitato
articolo 230-bis del codice civile per impresa familiare si intende una impresa
nella quale prestano attività lavorativa in maniera abituale il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del titolare
che vengono considerati collaboratori familiari. Il collaboratore familiare
dell’imprenditore, proprio in virtù della sua particolare posizione rivestita,
non assume la veste di lavoratore subordinato ed è da escludere, altresì, che la
sua attività possa essere considerata come lavoro
dipendente e che lo stesso possa essere equiparato ad un socio di una
società. Il rapporto che viene a costituirsi in una impresa familiare fra il
titolare ed i suoi componenti, infatti, è un rapporto del tutto “
sui
generis”ed in esso non si riscontrano appunto le caratteristiche di un
rapporto subordinato perché manca, al di là di una effettiva subordinazione,
l’obbligo del rispetto di un orario di lavoro ed il diritto ad una compenso che
nella circostanza è rappresentato più che da una vera e propria retribuzione
dalla sua partecipazione agli utili di impresa secondo la qualità e la quantità
dell’attività prestata.
E’ a carico dei componenti dell’impresa familiare così come sopra definita
che si applicano gli obblighi indicati nell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 i
quali si limitano però, così come sopra indicato, all’utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale adeguati ai rischi corsi, all’utilizzo di attrezzature
di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro ed all’utilizzo di una apposita tessera di riconoscimento qualora gli
stessi effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto e non si estendono alle
altre disposizioni contenute nello stesso decreto anche se, per quanto riguarda
in particolare la individuazione e la valutazione dei rischi, non si vede come
possano non essere fatte non fosse altro perché le stesse sono prodromiche per
determinare quale dispositivo
di protezione individuale utilizzare eventualmente e far utilizzare durante
l’attività dei componenti dell’impresa familiare stessa.
D’altro canto appare chiaro che qualora il titolare dell’impresa familiare
assuma la veste di datore
di lavoro nei confronti dei componenti della stessa i quali, prestando la
loro attività per conto dell’impresa con un vero e proprio rapporto di
subordinazione, diventano a tutti gli effetti lavoratori così come definiti
dall’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, al titolare stesso in
tal caso, nella sua qualità di datore di lavoro che assume una posizione di
garanzia rispetto agli altri componenti, gravano gli obblighi di adozione di
tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del
documento di valutazione dei rischi o dell’ autocertificazione,
della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei
componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
Diversa è la situazione che si prospetta se l’impresa familiare va ad
operare con rapporto di appalto
o subappalto nell’ambito di una azienda, edile o non edile che sia, in quanto in
tal caso l’impresa familiare deve ottemperare ad altri adempimenti di cui allo
stesso D. Lgs. n. 81/2008. Se l’impresa familiare, infatti, va a svolgere la
propria attività presso un’azienda edile in regime di appalto o subappalto,
oltre a munire i propri componenti dell’apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografie e contenente le proprie generalità, così come indicato
nel citato art. 21 comma 1 lettera c), è tenuta, ai sensi dell’art. 96 comma 1
lettera g) dello stesso decreto, a redigere un piano operativo di sicurezza
(POS) essendo nello stesso comma citata esplicitamente come destinataria di tale
obbligo. In tal caso, inoltre, il committente o per lui il responsabile dei
lavori, prima di ammettere l’impresa familiare a lavorare nell’ambito del
cantiere, è tenuto ad effettuare nei suoi confronti una verifica
di idoneità tecnico-professionale prevista dal comma 9 lettera a)
dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riportante gli obblighi del
committente o responsabile dei lavori, e cioè a verificare se la stessa sia in
possesso delle capacità organizzative nonché della disponibilità non solo della
forza lavoro ma delle macchine ed attrezzature di lavoro in riferimento ai
lavori da realizzare. Il committente,
considerato che la legge gli impone di effettuare la suddetta verifica secondo
le modalità di cui all’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., pretenderà
in pratica dall’impresa familiare, prima di recarsi ad eseguire i propri lavori
in cantiere, l’esibizione della documentazione elencata dalla lettera a) alla
lettera d) del comma 1 del citato allegato XVII fra la quale è riportato il DVR
o l’autocertificazione dei rischi (lettera b) o comunque una necessaria
informazione sugli eventuali rischi che l’impresa stessa possa portare in
cantiere.
Nulla cambia se invece l’impresa familiare si reca a lavorare in una
azienda che non opera nel settore edile in quanto in tal caso si applica
comunque l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. contenente gli obblighi
connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Anche in tal
caso, infatti, il datore di lavoro ospitante, ai sensi del comma 1 lettera a)
dello stesso articolo, è tenuto a verificare l’ idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
secondo delle modalità provvisorie indicate nello stesso articolo (acquisizione
del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,m Industria ed
Artigianato e della autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale) in attesa dell’emanazione del previsto decreto sulla
qualificazione delle imprese.
Ai sensi dell’art. 26, altresì, il datore di lavoro committente, oltre che
ad informare l’impresa familiare dei rischi presenti nel proprio ambiente di
lavoro, è tenuto anche a coordinare l’impresa familiare ed a cooperare con la
stessa nell’applicazione delle misure di sicurezza e pretenderà certamente in
cambio di essere informata dei rischi che l’impresa familiare possa portare
eventualmente all’interno della sua azienda dovendo lo stesso datore di lavoro
ospitante ottemperare anche agli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 26 e cioè
elaborare, in collaborazione con l’impresa familiare stessa, un documento di
valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI)
nel quale dovranno essere indicati gli eventuali rischi interferenziali e le
misure da adottare per eliminarli o ridurli al minimo, documento che, come è
noto, va allegato al contratto di appalto stipulato fra le parti pena la sua
nullità.
In sintesi quindi ed in risposta al quesito formulato si può concludere che
se l’impresa familiare lavora nell’ambito della propria struttura la stessa è
tenuta esclusivamente ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 21 del D.
Lgs. n. 81/2008 mentre se va ad operare presso un cantiere edile è tenuta a
redigere e consegnare comunque un POS, ci sia o non ci sia un coordinatore ed un
PSC, e se, infine, va a prestare la propria opera in una struttura che non è un
cantiere temporaneo o mobile la stessa non deve redigere in prima persona il DUVRI,
come erroneamente indicato nel formulare il quesito, essendo questo un obbligo
posto a carco del datore di lavoro committente, ma deve comunque collaborare con
lo stesso per la redazione del DUVRI medesimo da allegare al contratto.
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