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"La sicurezza delle macchine di sollevamento materiali e persone"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
20/07/2011 -
In questi mesi la rubrica di PuntoSicuro “ Imparare
dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli incidenti
professionali, si è soffermata spesso sugli incidenti correlati alle
macchine di sollevamento, con particolare riferimento a autogru,
gru a torre e gru
a ponte.
Abbiamo l’occasione di approfondire il tema della prevenzione attraverso la
presentazione di un intervento al convegno “ La
sicurezza dei prodotti: in particolare delle macchine”. Convegno,
organizzato da INAIL-Dipartimento Tecnologie di
Sicurezza, che si è tenuto a Bologna il 5 maggio 2011 e che ha approfondito
vari aspetti relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine.
L’intervento che presentiamo - intitolato “
Le
macchine di sollevamento” e curato da Laura Tomassini (INAIL-DTS)
- affronta il tema della legislazione comunitaria con particolare riferimento
alla Direttiva
macchine 2006/42/CE e ai requisiti essenziali di sicurezza ( RES).
I
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute presenti nell’allegato I della direttiva
macchine sono inderogabili; “tuttavia, tenuto conto dello stato dell’arte,
gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la
macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere
verso questi obiettivi”.
Dalla Guida
alla direttiva macchine 2006/42/CE - con particolare riferimento a Ҥ 161
Stato dell’arte” - si arguisce che per corrispondere allo
stato
dell’arte, “le soluzioni tecniche adottate per soddisfare i requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute devono ricorrere ai mezzi
tecnici più efficaci disponibili al momento a costi ragionevoli, tenuto conto
del costo totale della categoria di macchine
in questione e della necessaria riduzione del rischio”.
Dunque i “ fabbricanti
di macchine non sono tenuti ad adottare soluzioni tecniche che siano ancora
in fase di ricerca o mezzi tecnici non comunemente disponibili sul mercato”.
Tuttavia “essi devono tener conto del progresso tecnico e adottare le soluzioni
tecniche più efficaci ed adeguate alla macchina in questione, quando queste sono
disponibili a costi ragionevoli”.
In questo senso lo “stato dell’arte” è “un concetto dinamico: esso evolve
quando diventano disponibili mezzi tecnici più efficaci o quando diminuisce il
relativo costo. Pertanto, una soluzione tecnica che si considera soddisfi i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva
in un dato momento può essere considerata inadeguata successivamente, nel caso
si registrino degli sviluppi nello stato dell’arte”.
L’intervento si sofferma anche sulle
norme armonizzate che
“forniscono le specifiche tecniche che consentono ai fabbricanti di macchine di
conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”. E
poiché le norme armonizzate “sono sviluppate e adottate sulla base del consenso
fra le parti interessate, le loro specifiche danno una buona indicazione dello
stato dell’arte al momento della loro adozione. L’evoluzione dello stato
dell’arte si riflette nelle modifiche o revisioni successive delle norme
armonizzate”.
Un tema importante per l’integrazione della sicurezza nelle macchine e impianti
di sollevamento è quello relativo alla
stabilità.
La direttiva
(punto 4.1.2.1 dell’allegato I) prescrive che macchina
deve essere
progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia
mantenuta sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di
trasporto, montaggio e smontaggio, in caso di guasti prevedibili di componenti e
durante le prove effettuate in conformità del manuale di istruzioni.
A tal fine il fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi
di verifica appropriati.
E il punto § 335 della Guida alla direttiva sottolinea che “le
misure da adottare per garantire la stabilità della macchina,
conformemente ai principi di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2,
concernono:
- in primo luogo la stabilità intrinseca della macchina;
- secondo, laddove persiste il rischio di perdita della stabilità, si
dovranno installare i necessari dispositivi e attrezzature di protezione per
evitare che la macchina si ribalti o si rovesci. A tal proposito, il fabbricante
deve considerare l’uso scorretto prevedibile della macchina che potrebbe
comportare il rischio di ribaltamento
o rovesciamento. Le necessarie misure di protezione possono comprendere, ad
esempio, la dotazione di stabilizzatori, limitatori di velocità, dispositivi di
controllo della posizione, dispositivi di rilevazione del sovraccarico e del
momento e dispositivi di rilevamento dell’inclinazione;
- terzo, per i rischi residui che non possono essere completamente
eliminati da questi dispositivi, si dovranno fornire gli indicatori adeguati
quali, ad esempio, tachimetri, inclinometri e anemometri, oltre alle
informazioni, avvertenze e istruzioni
necessarie affinché gli operatori possano evitare le situazioni che potrebbero
portare a un ribaltamento o rovesciamento della macchina
durante le varie fasi della sua esistenza”.
L’intervento approfondisce anche il tema del
controllo delle
sollecitazioni.
Riguardo al
sollevamento materiali (4.2.2 Controllo delle
sollecitazioni) la direttiva indica che
le macchine con un carico massimo di
utilizzazione pari almeno a 1000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari
almeno a 40.000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il
conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso:
- di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione,
sia per superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o
- di superamento del momento di rovesciamento.
Riguardo al
sollevamento persone (6.1.2 Controllo delle
sollecitazioni per le macchine mosse da un’energia diversa dalla forza umana):
i requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico
massimo di utilizzazione e dal momento di rovesciamento, a meno che il
fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di
rovesciamento.
La guida alla direttiva ricorda (§ 354) che punto 4.2.2 “tiene conto del
fatto che alle condizioni d’uso prevedibili l’operatore non possa valutare
correttamente il peso del carico
da sollevare, che possa cercare di sollevare un carico eccessivamente
pesante o sollevare il carico fino a una posizione che determinerà la perdita di
stabilità. Questo requisito ha quindi lo scopo di evitare tale uso scorretto
prevedibile della macchina”.
La scelta dei
dispositivi di protezione “dipende dalla
categoria e dalle caratteristiche della macchina.
Per la maggior parte delle categorie di macchine
di sollevamento, i dispositivi con cui attrezzare la macchina sono
specificati nelle norme armonizzate pertinenti. In generale, i dispositivi di
controllo del carico e del momento devono poter misurare o calcolare i
pertinenti parametri quali, ad esempio, il peso del carico, la posizione del
carico e il momento di rovesciamento prodotto dal carico. I dispositivi devono
trasmettere un segnale di allarme all’operatore prima che siano raggiunti il
carico d’utilizzazione massimo o il momento di rovesciamento, in modo che egli
possa intervenire ed evitare il sovraccarico della macchina o di spostare il
carico in una posizione che può determinare il rovesciamento della
macchina.
I dispositivi di protezione devono essere integrati nel sistema di comando
in modo tale da impedire che la macchina o il carico
compiano movimenti pericolosi se viene superato il carico d’utilizzazione
massimo o il momento di rovesciamento. Possono essere ammessi movimenti della
macchina non pericolosi”.
Riguardo al punto 6.1.2 la Guida
alla direttiva (§370) osserva che “i
dispositivi di controllo delle
sollecitazioni non possono evitare taluni rischi dovuti al sovraccarico
quali, ad esempio, il rovesciamento di una piattaforma di lavoro in quota.
Tuttavia, questi dispositivi possono impedire che in caso di sovraccarico del
supporto del carico non possa essere azionato il comando di salita dal punto di
accesso; inoltre, questi dispositivi possono inviare un segnale di allarme
all’operatore ed impedire che si compiano movimenti pericolosi se il supporto
del carico è sovraccarico. Le specifiche per il controllo delle sollecitazioni
sono fornite dalle norme armonizzate per le particolari categorie di macchine
di sollevamento di persone”.
Riguardo alle deroghe al requisito del controllo delle sollecitazioni, una
deroga può essere accettabile, ad esempio, “sulle macchine in cui le dimensioni
del supporto del carico consentono solo uno spazio limitato e in cui il supporto
del carico e gli organi di sollevamento sono stati calcolati per sostenere tutti
i sovraccarichi che può consentire la dimensione contenuta del supporto del
carico. Le condizioni di tali deroghe sono indicate nelle norme armonizzate per
le particolari categorie di macchine”.
Infine l’intervento - che vi invitiamo a consultare tramite il relativo
documento agli atti – si sofferma sull’
evoluzione dello stato
dell’arte con riferimento a diverse macchine
di sollevamento:
-
PLE: (5.4.1) le piattaforme
di lavoro mobili elevabili
devono essere dotate di dispositivi di
comando che riducano il rischio di ribaltamento e di superamento delle
sollecitazioni ammesse. La relatrice ricorda la presenza della EN
280:2001+A1:2004;
-
carrelli semoventi a braccio telescopico: con riferimento
al “controllo del momento longitudinale” e alle norme EN 1459:1998+A2:2008, EN
15000:2008;
-
gru a torre: oltre a citare la EN 14439:2006, la
relatrice riporta il punto 5.4.2.10 relativo al fatto che le gru
a torre “devono essere dotate di un
anemometro ad eccezione
delle gru automontanti con un’altezza sotto gancio inferiore a 30 m misurata con
jib orizzontale. Quando l’anemometro è installato, le informazioni relative al
livello di vento devono essere fornite al conduttore della gru e, a tal fine,
potrebbero essere impiegati diversi mezzi (velocità, segnali visivi, segnali
sonori). In ogni caso il conduttore deve disporre di un livello di attenzione e
di un livello di allarme (…)”;
-
gru caricatrici: (5.6.1.8)
per le gru con carico
nominale uguale o maggiore di 1000 kg , o con un momento di sollevamento netto
uguale o maggiore di 40000 Nm, la stabilità del veicolo deve essere inclusa
nella funzione di sicurezza del limitatore di carico. E riguardo alla
stabilità “lo sfilamento di ciascuno stabilizzatore è monitorato dal limitatore
di carico e, se esso non è completamente sfilato, il carico nominale viene
ridotto oppure la gru viene arrestata. Questo requisito non si applica alle gru
caricatrici forestali”;
-
autogru: l’intervento ricorda la norma EN
13000:2010;
-
ascensori: riguardo al
controllo del
carico (14.2.5) l’ ascensore
deve essere munito di un dispositivo che impedisca la partenza normale, incluso
il rilivellamento, in caso di sovraccarico in cabina. E si considera
sovraccarico (14.2.5.2)
la portata aumentata del 10%, con un minimo di 75
kg. In caso di sovraccarico(14.2.5.3)
: gli utenti devono essere
avvisati a mezzo di un dispositivo ottico e/o acustico disposto nella cabina;
le porte automatiche devono essere portate in posizione di completa apertura; le
porte ad azionamento manuale devono rimanere non bloccate; deve essere
interrotta ogni operazione preliminare di cui in 7.7.2.1 e 7.7.3.1”.
Inoltre il
dispositivo di allarme
(14.2.3.3) deve
permettere una comunicazione bidirezionale a voce, che permette un contatto
permanente con un servizio di soccorso. Dopo l’inizio della comunicazione non
deve essere necessaria un’ulteriore azione della persona
intrappolata.
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