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"Novità per Sistri e piccoli serbatoi gpl"
fonte puntosicuro.it / Normativa
20/07/2011 -
È stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
cosiddetto Decreto Sviluppo, recante “Semestre europeo – Prime disposizioni
urgenti per l’economia” (DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106 del 12 luglio
2011, in G. U. n. 160 del 12 luglio 2011).
Si richiama di seguito l’attenzione su due fra i molteplici punti toccati
dal provvedimento:
SISTRI: proroga a giugno 2012 per imprese produttrici di
rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
Il provvedimento prevede l’emanazione di un ulteriore decreto che fissi un
nuovo termine per l’entrata in vigore di SISTRI
per le imprese che producono rifiuti pericolosi ed hanno fino a 10 dipendenti e
che tale termine non sia antecedente al 1° giugno 2012.
articolo 6, comma 2
[...] f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo
transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all`articolo
1, comma 5, del decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nei modi di cui all`articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012.)
Piccoli Serbatoi Gpl
Si rammenta la Legge 10/2011, di conversione del DL 255/2010, all’articolo
2, coma 16-septies, fissava al 30 giugno 2011 e al 31 dicembre 2011 la verifica,
a cura delle imprese fornitrici, dei serbatoi presso i piccoli depositi
GPL in esercizio da 25 anni dalla prima installazione (depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi).
Per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi
di gas
di petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma 16-septies, del citato
decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato.
Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in
materia di installazione, esercizio e manutenzione
dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del
Ministro dell`interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 24 maggio 2004.
Questo il testo della disposizione:
“Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i
serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i
depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell`interno 14 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere
sottoposti ad un puntuale esame visivo dell`intera superficie metallica, in
aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del
disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche
di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell`idoneità
del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei
requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche
descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio
di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi
che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle
verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le
verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei
serbatoi.”
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