"INSTALLAZIONI IMPIANTI, DALL'AVCP NUOVE "LINEE GUIDA" PER SOA E STAZIONI APPALTANTI "
fonte casaeclima.com / Normativa
E' stato emanato ieri dal presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), Giuseppe Brienza, un comunicato in materia d'installazione di impianti all'interno degli edifici rivolto alle Società Organismi di attestazione (SOA) e alle stazioni appaltanti. Il comunicato ha per oggetto: "Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n.46.".
In particolare, l'Autorità ha chiarito che le Società Organismi di attestazione
non possono condizionare il rilascio delle attestazioni SOA al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008. Analogamente le società appaltanti
non possono impedire la partecipazione alle gare d’appalto alle imprese carenti dei medesimi requisiti.
D.M. n°37, 22 GENNAIO 2008.
Di fatto, le disposizioni sulla sicurezza degli impianti all’interno
degli edifici contenute nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 costituiscono
un riordino mirato a razionalizzare, coordinare ed integrare la
precedente disciplina primaria e secondaria, mantenendo sostanzialmente i
principi della precedente impostazione.
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI. Le novità più rilevanti, commenta l'AVCP, introdotte dal nuovo regolamento sono state l’abrogazione, senza previsione di una norma equivalente in sostituzione, dell’art. 108, comma 3, che poneva una corrispondenza tra l’abilitazione prescritta dalla legge 46/90 ed il regime di qualificazione SOA; il rafforzamento del rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
ATTI "DATATI". Alla luce di tali novità, l'Autorià precisa che sembrano essere superati sia la determinazione n°56 del 13 dicembre 2000 recante: "Chiarimanti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di attestazione della qualificazione", sia la deliberazione 17 aprile 2002 n°108 recante: "Certificato di abilitazione legge n.46/1990".
RICHIESTA DI ABILITAZIONE INGIUSTIFICATA. A ciò, commenta il Presidente nella nota, si aggiunga che la corrispondenza con la qualificazione SOA indicata dalla Autorità nella Determinazione n. 6/2001 tra le declaratorie delle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, con le lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e ora nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. n. 37/2008, non è mai stata perfettamente sovrapponibile, con la conseguenza che risultava e risulta ingiustificata la richiesta della abilitazione, prescritta dalle disposizioni sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, per imprese qualificate nell’esecuzione di impianti che per legge non necessitano di tale requisito, come ad esempio le imprese esecutrici di impianti di pubblica illuminazione (categoria OG10).
Per contro, il principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 1, del D.P.R. n. 34/2000, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (ex multis deliberazioni Autorità n. 108/2007, n. 103/2007, pareri n. 264/2008, n. 71/2007). Principio, quello appena esposto, valido anche con riferimento alle stazioni appaltanti, riguardo anche agli appalti di valore inferiore a 150.000 euro ex art. 28 del D.P.R. 34/2000 (vds Deliberazione Autorità n. 174/2004). Ciò, tenuto altresì conto che, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle previste nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione (CdS n. 8292/2004).
D.M. 37/2008: REQUISITO DI ESECUZIONE, NON DI QUALIFICAZIONE. Il suindicato orientamento deve, dunque secondo Brienza, ritenersi applicabile anche agli interventi rientranti nelle categorie di qualificazione: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 e, pertanto, l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, conformemente a quanto statuito nella Deliberazione della Autorità n. 108/2002, in ragione della quale: “il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”.
L'Avcp, inoltre, ha precisato che né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d'appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1562 volte.