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" Capitale minimo delle SOA: chiarimenti dall’Authority appalti"
fonte Redazione Insic / Edilizia
22/07/2011 -
Dopo il comunicato ( e relativo Regolamento del 12 luglio)
relativo alla
procedura di accertamento sulla regolarità della documentazione ai fini
della qualificazione SOA,
l’Autorità ha pubblicato un nuovo comunicato
n.66/2011 che riguarda però l’acquisizione di partecipazioni azionarie
del loro capitale in caso di aumento del capitale sociale.
Inoltre, vengono indicate le regole di comportamento delle SOA sul rispetto del principio del capitale – patrimonio netto minimo (all’art. 64, comma 2, del D.P.R. 207/2010).
Nella premessa del provvedimento l’Autorità conferma che il regolamento di esecuzione del codice appalti D.P.R. 207/2010 comporta che il requisito, relativo al capitale sociale minimo di una SOA interamente versato deve passare da € 516.456,90 ad € 1.000.000,00, pena, altrimenti, la decadenza della autorizzazione ad attestare.
La SOA con capitale inferiore dovranno, per potere rispettare detto requisito, entro il 5 dicembre 2011 o comunicare alla Autorità la delibera di un aumento gratuito del capitale sociale ovvero inoltrare un’istanza di autorizzazione preventiva alla stessa Autorità, qualora decidessero di optare per l’ aumento oneroso del capitale sociale.
Inoltre, vengono indicate le regole di comportamento delle SOA sul rispetto del principio del capitale – patrimonio netto minimo (all’art. 64, comma 2, del D.P.R. 207/2010).
Nella premessa del provvedimento l’Autorità conferma che il regolamento di esecuzione del codice appalti D.P.R. 207/2010 comporta che il requisito, relativo al capitale sociale minimo di una SOA interamente versato deve passare da € 516.456,90 ad € 1.000.000,00, pena, altrimenti, la decadenza della autorizzazione ad attestare.
La SOA con capitale inferiore dovranno, per potere rispettare detto requisito, entro il 5 dicembre 2011 o comunicare alla Autorità la delibera di un aumento gratuito del capitale sociale ovvero inoltrare un’istanza di autorizzazione preventiva alla stessa Autorità, qualora decidessero di optare per l’ aumento oneroso del capitale sociale.
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