"Definitivamente abolito il Sistri: i rifiuti resteranno senza traccia "
fonte Il Sole 24 Ore / Normativa
Due tratti di penna della manovra correttiva di Ferragosto
cancellano
come per incanto quello che, negli ultimi due anni, è stato l’incubo di
centinaia di migliaia di imprese. Il Sistri, sistema di tracciamento digitale dei rifiuti, viene
abrogato tout court con i commi c) e d) dell’articolo 6 del
decreto 12 agosto 2011, provvedimento in attesa di promulgazione. Così, alla
vigilia dell’entrata in vigore del decreto che scansiona le sanzioni
amministrative per i reati ambientali, cade tutta l’impalcatura del progetto di
digitalizzazione del comparto rifiuti iniziato dall’ultimo governo Prodi e faticosamente portato (quasi)
alla fine dal ministro Stefania Prestigiacomo.
Il decreto infatti abroga
a effetto immediato il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo
188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, e anche l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni. Non solo, per maggior chiarezza lo stesso
testo ora al vaglio del Quirinale
riporta (o meglio, mantiene) in vita i
registri di carico e scarico dei rifiuti – che la progressiva entrata
in vigore del Sistri avrebbe mandato in pensione –
e anche il vecchio
Mud, modello unificato di dichiarazione.
L’abrogazione del Sistri comunque, nonostante il ripristino delle vecchie
prassi, produce serie conseguenze nella logica sistematica nella legislazione sulla gestione dei
rifiuti. Fra norme che restano e che vanno, fra entrate in vigore differite
e sistemi che scompaiono, non è facile orientarsi.
Sempreché la
conversione del “Dl manovra” non apporti altri stravolgimenti.
Innanzitutto, occorre riferirsi al fatto che martedì 16 agosto entrerà in vigore
il Dlgs 7 luglio 2011, n. 121 (sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato
ambientale).
Il decreto nasce già deprivato della
metà dei suoi contenuti. I suoi articoli 3 e 4 sono anche dedicati alla struttura del sistema sanzionatorio del Sistri, alla
quantificazione delle sanzioni e alla loro irrogazione (si veda Il Sole 24
Ore del 3 agosto). Queste disposizioni, dunque, non avranno valore perché con
l’abrogazione del Sistri viene meno l’oggetto al quale esse si riferiscono. Lo
stesso dicasi per una parte dell’articolo 2, di tale Dlgs 121/2011 che declina
il sistema della responsabilità amministrativa da reato sia per il trasporto di
rifiuti senza scheda Sistri area movimentazione o con tale scheda
fraudolentemente alterata, sia per il falso certificato di analisi che
accompagna un trasporto assistito da Sistri.
Le sanzioni (oltre a quelle del
reato o della violazione presupposto) sono pesanti: quote da 150 a 300. Anche di
queste, a seguito dell’abolizione del Sistri, non rimarrà traccia e martedì 16
agosto entreranno in vigore solo formalmente, ma non sostanzialmente poiché
dotate di vigenza, ma sfornite di efficacia.
Il “Dl manovra” abroga il Sistri
e le relative sanzioni fin dai suoi primi vagiti (dall’articolo 1, comma 1116,
Finanziaria 2007 fino all’articolo 260 bis del “Codice ambientale”, Dlgs
152/2006), nonché, per non dare adito a dubbi interpretativi tra effetti
caducanti e vizianti dell’abrogazione della norma primaria rispetto a quella
attuativa, cancella anche il Dm istitutivo del Sistri (17 dicembre 2009) e il
Testo unico (Dm 52/2011).
Il nuovo Dl conferma e fa salva l’applicabilità
delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti, ma, in tema di loro
tracciabilità, si sofferma (articolo 6, comma 3) sul fatto che gli adempimenti
Sistri previsti dall’articolo 188, comma 2, lett. a), Dlgs 152/2006 (non
abrogato) «possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi» alla
tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di cui agli articoli
190 e 193 del medesimo “Codice ambientale”. Questa disposizione sulla
tracciabilità però, a mente dell’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010 non è mai
entrata in vigore perché subordinata all’avvio operativo del Sistri. Quindi,
viene abrogata è una “norma fantasma”.
Resta il fatto che tra abrogazioni e
modifiche le imprese e gli enti obbligati ai registri di carico e scarico e ai
formulari sono quelli indicati negli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006 nella
versione precedente alla modifica natalizia introdotta dal Dlgs 205/2010. Lo
stesso dicasi per le relative sanzioni, reperibili nell’articolo 258, Dlgs
152/2006, anch’esso nella versione vigente prima della modifica del 2010.
Sul
punto, soccorre una parte dell’articolo 4, Dlgs 121/2011 la quale dispone che le
sanzioni su registri e formulari sono applicabili nella formulazione vigente
prima della data di entrata in vigore del Dlgs 205/2010 (25 dicembre 2010).
Questa norma entrerà in vigore martedì 16 agosto, però avendo natura
interpretativa e non innovativa retroagisce al 25 dicembre 2010.
Si torna al
sistema cartaceo
01 | L’ABROGAZIONE
La manovra correttiva contenuta nel
decreto legge del 12 agosto, tuttora in via di promulgazione, prevede
l’abrogazione complessiva e totale del sistema di tracciamento digitale dei
rifiuti Sistri. Il Dl ripristina tutte le vecchie procedure cartacee, peraltro
ancora in vigore nel regime transitorio
02 | SANZIONI SOSPESE
Come primo
effetto dell’abrogazione, perde valore e significato l’entrata in vigore,
martedì 16 agosto, del decreto sulle sanzioni amministrative per i reati
ambientali. A seguire non entrerà in vigore il calendario di ingresso
progressivo nel Sistri per oltre 300mila imprese di ogni tipologia
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