"Per un illuminamento adeguato ai locali e alla tipologia delle mansioni"
fonte Quotidianosicurezza.it / Sicurezza sul lavoro
Nel DVR deve trovare spazio l’ esame di tutti i possibili rischi presenti allo scopo di accertarsi che i livelli di illuminazione degli ambienti di lavoro siano conformi con i requisisti di illuminamento richiesti dalla norma UNI 12464-1 emanata dall’Unione Europea nel 2004.
La norma specifica i requisiti di illuminazione che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi normale capacità visiva. La UNI 12464-1 viene periodicamente aggiornata (c’è l’edizione 2011), analizza i compiti visivi dei dipendenti ed elenca i corrispondenti livelli di confort visivo con riferimento ai livelli di illuminamento, al grado di abbagliamento e all’uniformità visiva.
Cosicchè vi appaiono descritte le aree, i compiti, le attività (aree esterne di circolazione, locali non usati con continuità per scopi di lavoro, compiti con semplici requisiti visivi, compiti con requisiti visivi medi, compiti con requisiti visivi di precisione, compiti con requisiti visivi difficili, compiti con requisiti visivi speciali, svolgimento di compiti visivi molto precisi) con i corrispondenti livelli di illuminamento obbligatori se si vuole fare prevenzione dallo specifico rischio.
Qui di seguito, alcuni livelli di illuminamento prescritti in relazione al lavoro svolto e alle caratteristiche dell’ambiente operativo.
I locali di deposito di materiali grossolani devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione di almeno 10 lux; i locali di passaggio, i corridoi e le scale, livelli di illuminazione non inferiori a 20 lux; i locali per lavori grossolani, livelli non inferiori a 40 lux; nei lavori di media finezza, livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux; gli ambienti per lavori fini , livelli di illuminazione non inferiori a 200 lux; per lavori finissimi, livelli di illuminazione non inferiori a 300 lux; le strade interne di stabilimento devono essere dotate di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 10 lux; gli ingressi di stabilimento, livelli di illuminazione non inferiori a 50 lux; le piattaforme di carico/scarico, livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux; i cantieri edili, livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux; i siti in cui si svolgono lavori di scavo, livelli di illuminazione non inferiori a 20 lux.
Un’adeguata illuminazione degli ambienti di lavoro garantisce ai dipendenti la corretta visione dell’oggetto su cui si sta lavorando ed evita così anche l’ assunzione di posture errate, sconsigliate dai principi base dell’ergonomia.
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