News
"Regolamento CLP: etichettatura di pericolo e consigli di prudenza"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza
02/09/2011 - L’ agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA), l'agenzia che si occupa delle procedure di
registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea, pubblica
regolarmente sul suo sito documenti aggiornati ai più recenti orientamenti e
normative. Ad esempio documenti
Recentemente
è stato tradotto in lingua italiana, un documento – redatto nel mese di aprile
2011 da diversi esperti europei in materia di comunicazione dei pericoli - dal
titolo “ Guida
all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008
”.
Il documento è indirizzato ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze e miscele, ai quali fornisce una serie di orientamenti in merito alle norme di etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, secondo quanto stabilito dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( regolamento CLP), entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
ECHA,
“ Guida
all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008”
per
fornire
orientamenti e chiarimenti in
merito alle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio stabilite
dal regolamento CLP.
Il documento è indirizzato ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze e miscele, ai quali fornisce una serie di orientamenti in merito alle norme di etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, secondo quanto stabilito dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( regolamento CLP), entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
Il
documento di orientamento intende
chiarire:
-
gli aspetti da prendere in considerazione nella valutazione delle dimensioni
dell'etichetta di cui si necessita;
-
i possibili tipi di informazioni supplementari e la loro disposizione
sull'etichetta;
-
le condizioni di esenzione per gli imballaggi di dimensioni ridotte;
-
come scegliere l'insieme di consigli di prudenza più appropriato per
l'etichetta.
In
particolare tale documento orientativo “comprende
modifiche sostanziali rispetto al secondo adeguamento al progresso
tecnico (ATP) del regolamento CLP” e “va oltre i punti pertinenti
l'etichettatura di pericolo ai sensi del CLP di cui alla Guida introduttiva al
regolamento CLP e alla Guida all'applicazione dei criteri del regolamento CLP,
in quanto esso tratta ulteriormente in dettaglio e chiarisce l'applicazione e
la disposizione degli elementi dell'etichetta CLP per le sostanze
e le miscele”.
Dopo
una
panoramica generale introduttiva,
che ci ricorda che il regolamento
(CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP o CLP), entrato in vigore nell’Unione
europea il 20 gennaio 2009, costituisce la nuova legislazione UE in materia di
classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze
e delle miscele, il documento entra nello specifico dei temi sopra esposti, con
particolare riferimento alle nuove norme del CLP in materia di etichettatura e
imballaggio nonché alle sfide che queste comportano.
Passiamo
subito ad elencare alcuni
orientamenti
su particolari aspetti dell’etichettatura di pericolo a norma del CLP.
Nel
documento si specifica che per consentire al fornitore di progettare
un'etichetta in conformità del CLP, lasciandogli la possibilità di mantenere la
maggiore libertà possibile nella disposizione delle etichette, devono essere
presi in considerazione “
ulteriori
aspetti dell’etichettatura:
-
dimensioni dell’etichetta:
l’allegato I, punto 1.2 del CLP
definisce le dimensioni dell’etichetta, stabilendo le dimensioni minime
dell’etichetta e del pittogramma che deve essere proporzionale a tali
dimensioni minime. Ciononostante l’etichetta deve essere sufficientemente
grande da contenere tutti gli elementi dell’etichetta di cui al CLP pur
restando leggibile. Di conseguenza, può risultare necessario che l’etichetta
sia più ampia dell’area minima specificata;
-
disposizioni specifiche di etichettatura:
fanno riferimento a specifiche situazioni di etichettatura
e imballaggio, per esempio nel caso in cui una sostanza o una miscela è
contenuta in un imballaggio dalla forma non idonea o di dimensioni ridotte,
cfr. articolo 29 del CLP. Altre disposizioni, vale a dire quelle stabilite
nell’articolo 33 del CLP, fanno riferimento a imballaggi costituiti da strati
multipli e/o a situazioni in cui una sostanza o una miscela è soggetta alle
disposizioni in materia di etichettatura a norma del regolamento
CLP e alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle
norme per il trasporto di merci pericolose
in conformità del modello normativo delle Nazioni Unite sul trasporto di merci
pericolose (il cosiddetto ‘libro arancione’) che sono attuate nell'UE mediante
accordi modali internazionali e mediante la direttiva 2008/68/CE, nel seguito
le norme per il trasporto di merci pericolose. La persona o le persone
responsabili della conformità dell’etichetta alle norme del CLP devono
considerare tutte queste norme prima di prendere la propria decisione
definitiva in merito all’etichetta della sostanza o della miscela;
-
scelta dei consigli di prudenza: se
nel regolamento
CLP le disposizioni in merito all'uso delle avvertenze, dei pittogrammi di
pericolo e delle indicazioni di pericolo sono piuttosto inequivocabili”, la
selezione della serie di consigli di prudenza più appropriata per l’etichetta
“è largamente lasciata alla discrezione e all’ingegno del fornitore. Per
agevolare tale selezione, nella sezione 7 del presente documento sono forniti
orientamenti sulla scelta dei consigli di prudenza. Gli orientamenti si basano
sulle disposizioni generali di cui agli articoli 22 e 28 del regolamento CLP
nonché sulle istruzioni di base di cui all’allegato IV del CLP,
nelle colonne delle tabelle da 6.1 a 6.5 che contengono le condizioni d’uso,
del regolamento CLP. Tali orientamenti prendono in considerazione inter alia
gli usi di destinazione e le proprietà fisiche della sostanza o della
miscela”.
Rimandando
il lettore alla lettura relativa alle
esenzioni
dai requisiti di etichettatura e imballaggio (“non tutti gli imballaggi
consentiranno la disposizione, in conformità delle prescrizioni di cui
all’articolo 31 del CLP,
di tutte le necessarie informazioni di etichettatura sull'etichetta o
sull'imballaggio stesso”), indichiamo alcuni
esempi raccolti nel documento per illustrare situazioni fra loro
differenti e complicate che possono presentarsi al momento dell’elaborazione
delle etichette e in cui sono compresi vari aspetti trattati nel documento:
-
etichetta in una sola lingua di una sostanza per la fornitura e l’uso;
-
etichetta multilingue di una sostanza per la fornitura e l’uso contenente
informazioni supplementari non obbligatorie;
-
etichetta in una sola lingua di una miscela per la fornitura e l’uso contenente
informazioni supplementari obbligatorie e non obbligatorie;
-
etichetta in una sola lingua per la fornitura e l’uso contenente indicazioni
di pericolo supplementari;
-
etichetta multilingue di una miscela per la fornitura e l’uso contenente
informazioni supplementari obbligatorie e non obbligatorie;
-
etichetta in una sola lingua di un prodotto fitosanitario per la fornitura e
l’uso sotto forma di un opuscolo pieghevole;
-
imballaggio di dimensioni ridotte o difficile da etichettare;
-
etichetta per la fornitura e il trasporto per un collo singolo;
-
etichettatura di una sostanza chimica trasportata su terra in un imballaggio
combinato;
-
etichettatura di una sostanza chimica trasportata su terra in un imballaggio
singolo.
Il
documento, che si occupa anche in
specifico della
interazione fra
il CLP e le disposizioni di etichettatura per il trasporto, arriva poi a
fornire alcuni
orientamenti in merito
alla scelta dei consigli di prudenza per l’etichetta di pericolo a norma del
CLP.
Ricordiamo,
a questo proposito, che sulla base del GHS (Sistema Globale Armonizzato)
dell’ONU, “il regolamento CLP attribuisce a tutte le classi di pericolo i
consigli di prudenza per la fornitura e l’uso sicuri di una sostanza
o di una miscela. Sulla base dell’articolo 4 del CLP, i seguenti fornitori
devono selezionare i consigli di prudenza per l’etichetta di pericolo a norma
del CLP: fabbricanti o importatori di sostanze, importatori di miscele,
utilizzatori a valle di sostanze o miscele (compresi i formulatori),
distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) di sostanze o miscele, e
produttori o importatori di articoli esplosivi secondo la definizione di cui
all’allegato I, parte 2.1, del CLP”.
Mentre
“ai sensi dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE (DSD) sulle sostanze
pericolose erano previste norme giuridicamente vincolanti per la selezione
delle frasi (S) di sicurezza, attualmente né il GHS dell’ONU né il regolamento
CLP forniscono delle norme precise in merito a come selezionare i consigli di
prudenza per l’etichetta, tranne le disposizioni generiche di cui agli articoli
22 e 28 del CLP e le istruzioni di base di cui all’allegato IV del CLP,
nelle colonne delle tabelle da 6.1 a 6.5 contenenti le condizioni d’uso. Di
contro, il numero di consigli di prudenza ai sensi del CLP/GHS è quasi
raddoppiato rispetto al numero di frasi S di cui alla DSD”.
E
in una situazione in cui “vengono meno le norme di selezione, a una sostanza
mediamente pericolosa presente nell’elenco di cui all’allegato VI del CLP
potrebbero essere facilmente attribuiti sull’ etichetta
più di 20 consigli di prudenza, sulla base dei pericoli della sostanza”.
Tuttavia poiché il CLP prescrive che di norma sull’etichetta non devono
figurare più di sei consigli di prudenza, “deve essere eseguita una sostanziale
riduzione del loro numero, basata su
norme
di selezione effettive. Nei passati decenni è stata raggiunta un’esperienza
positiva complessiva in merito all’uso delle frasi S. Le principali
caratteristiche del
sistema di selezione
delle frasi S secondo quanto stabilito nell’allegato VI, parte 6, della DSD
sono:
-
l’
istituzione di una gerarchia
(ordine di precedenza) fra le singole frasi S che indica che talune frasi
possono non figurare sull’etichetta qualora certe altre siano già attribuite;
-
una
gradualità fra le frasi obbligatorie
e quelle raccomandate per riflettere un particolare pericolo, tenendo in
considerazione le proprietà specifiche della sostanza (o miscela), il messaggio
già contenuto nella frase di rischio, l'uso o gli usi previsti della sostanza o
della miscela, l'esperienza pratica e in alcuni casi anche i gruppi destinatari
specifici;
-
la
combinazione di diverse frasi S
in un’unica frase, per esempio S36/37 – Usare indumenti protettivi e guanti
adatti”.
Con
l’esperienza positiva ottenuta con il sistema di selezione delle frasi S, “è
stato proposto di utilizzare un sistema ad esso paragonabile per la scelta dei
consigli di prudenza a norma del CLP. Tale sistema dovrebbe basarsi sulle
disposizioni generiche di cui agli articoli 22 e 28 del CLP e le istruzioni di
base di cui all’allegato IV del CLP,
nelle colonne delle tabelle da 6.1 a 6.5 contenenti le condizioni d’uso
direttamente menzionate nei consigli di prudenza” riportati in tabelle di
scelta.
Rimandando
il lettore ad un approfondimento su questo nuovo approccio per la selezione dei consigli
di prudenza, ricordiamo che nel documento è presente una
tabella di scelta che comprende:
-
consigli di prudenza di carattere generale;
-
consigli di prudenza specifici per i pericoli fisici;
-
consigli di prudenza specifici per i pericoli per la salute;
-
consigli di prudenza specifici per i pericoli per l’ambiente.
Nonché
sono presenti alcuni
pratici esempi di
scelta:
-
esempio di una sostanza cui sono attribuite classificazioni di pericolo fisico
e di vari pericoli per la salute;
-
esempio di una sostanza cui è attribuita una classificazione di grave pericolo
fisico e per la salute;
-
esempio di una sostanza cui sono attribuite classificazioni di pericolo fisico,
per la salute e per l’ambiente;
-
esempio di una miscela per uso al consumo.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1459 volte.
Pubblicità