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"Modifiche a “linee di macchine” e dichiarazione di conformità"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

06/10/2011 -
Occorre premettere che la normativa attualmente in vigore in tema di immissione sul mercato e messa in servizio di macchine (la c.d. “ Direttiva macchine”, tanto nella sua attuale formulazione - recepita in Italia con DLgs 17/10 - quanto in quella precedente) individua il fabbricante (nell’accezione di cui all’art. 2 DLgs 17/10), nonché il suo mandatario, quale unici soggetti giuridicamente responsabili della procedura che va dalla valutazione della conformità alla apposizione della marcatura CE.
 
Al fine di correttamente esaminare il tema, è necessario, dunque, verificare cosa si intenda per "fabbricante" ai sensi della direttiva macchine.
L'art. 2 del DLgs 17/10 definisce il fabbricante come la: " persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina ... in mancanza di un fabbricante come sopra definito, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo”.
 
In altre parole, il legislatore comunitario (e, di conseguenza, quello italiano) stabilisce che, nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare, in relazione ad una determinata macchina, il soggetto che la ha fisicamente progettata e/o realizzata, il criterio per la determinazione del destinatario dei doveri inerenti la sua conformità debba essere individuato nell’ “immissione sul mercato”.
 
Ciò detto, occorre logicamente indagare la portata del concetto di immissione sul mercato. Sul tema, si rinviene una certa differenza tra la definizione dell’abrogato DPR 459/96 e quella contenuta nel DLgs 17/10: 
Mentre il primo forniva una definizione particolarmente dettagliata del concetto: " la prima messa a disposizione sul mercato dell'unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una componente di sicurezza per la distribuzione o l'impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria amministrazione, l'attuale art. 2 lett. h) del DLgs 17/10, più sinteticamente, definisce la immissione sul mercato come: “ la prima messa a disposizione di una macchina all'interno della comunità a fini di distribuzione o utilizzazione”.
 
L’art. 71 comma 5 del DLgs 81/08 fornisce un utile spunto di riflessione affermando che: “ le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4 lettera a ) numero 3 non si configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni”.
Alla luce dei rilievi di cui sopra, può concludersi che la modifica rilevante delle caratteristiche costruttive  della macchina (intendendosi con quest’ultimo termine anche l’ “ insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale”) comporti l'assunzione della qualifica di “fabbricante” da parte del soggetto che si sia attivato in tal senso.
 
Dunque, allorché una macchina (intesa, nel senso esteso di cui sopra, anche quale “linea”) sia sottoposta ad una modifica che ne alteri le condizioni di utilizzo (non rientrante nella ordinaria o straordinaria manutenzione) dovrà essere sottoposta, da colui che si configuri come “fabbricante”, al processo valutativo di cui all'art. 9 del DLgs 17/10.
 
Nell’ipotesi di modifiche (aggiunta di macchine, eliminazione di macchine o modifica di macchine) a linee già certificate in origine dal costruttore, il soggetto che realizza l’intervento viene a configurarsi quale “fabbricante” delle stesse, assumendo, così gli oneri dei quali questa figura giuridica (poiché destinataria di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv c.p.) è destinataria a norma di legge. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 9, ha il dovere di attivare la procedura di valutazione della conformità.
 
Sul tema, l’art. 5 della direttiva 2006/42/CE, confluito nell’art. 3 del DLgs 17/10, stabilisce che: “ Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: A) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I; B) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile; C) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; D) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 12; E) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina; F) appone la marcatura CE”.
 
Alla luce del contenuto della citata disposizione normativa, può affermarsi che il processo che porta alla messa sul mercato od in servizio di una macchina si compone di tre fasi: 1) “valutazione”, 2) “dichiarazione di conformità” 3) “marcatura”.
Mentre i processi di “dichiarazione di conformità” e di “marcatura” rilevano fondamentalmente sotto il profilo formale, al fine di individuare senza dubbio il soggetto su cui ricade la responsabilità giuridica della immissione sul mercato, la “valutazione” rappresenta la fase essenziale del processo, essendo finalizzata alla verifica della conformità della macchina rispetto al contenuto della direttiva.
 
L’art. 9 della predetta normativa italiana, disciplina modalità di valutazione della conformità differenti, applicabili dal fabbricante o dal suo mandatario,  a seconda che si tratti di macchina contenuta, o meno, nell’allegato IV.
 
Nell’ipotesi in cui la macchina sia contemplata dall’allegato IV, la direttiva europea prevede tre modalità di valutazione alternative tra loro: la procedura con controllo interno, oppure la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, ovvero la procedura di garanzia di qualità totale di cui all’allegato X.
In particolare, l’esame CE del tipo avviene attraverso una verifica ed un’attestazione di conformità rilasciata da un organismo notificato su di un modello rappresentativo di una macchina.
All’esito della verifica, l’organismo notificato, prescelto dal fabbricante, rilascia l’attestato di esame CE del tipo contenente, tra gli altri, i dati di identificazione del modello approvato, le conclusioni dell’esame e le condizioni di validità dell’attestato.
Occorre osservare che, a prescindere dal necessario contributo dell’organismo notificato nella procedura di valutazione, la responsabilità giuridica connessa con l’immissione in servizio o sul mercato continua a gravitare sul fabbricante, quale unico referente in relazione al rispetto della conformità alle disposizioni della direttiva.
 
Nel caso in cui la macchina non rientri invece nell’elenco di cui al suddetto allegato, si applica la procedura – semplificata - di valutazione con controllo interno sulla fabbricazione prevista all’allegato VIII.
In tale ipotesi è dunque il fabbricante ad essere onerato dal processo di controllo, senza necessità di coinvolgere, pur nell’accezione di cui sopra, l’organismo notificato.
Peraltro, il comma 3 dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE stabilisce che il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’art. 12, possa disporre o usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
Anche nella suddetta ipotesi, dunque, il fabbricante può avvalersi, nella procedura di valutazione di cui all’art. 12, del contributo di un ente terzo specializzato.
L’attività dell’ente, in questo caso, si configura come mera consulenza e prende il nome, nella prassi, di “attestazione CE di tipo, volontaria”; si definisce “volontaria” proprio in quanto non prescritta dalla legge. Il valore di tale attestazione è dunque quello di una consulenza sullo “stato dell’arte” della macchina analizzata.
Tuttavia, l’ente, pur eventualmente rilasciando una “certificazione” in relazione all’attività svolta, non assume alcuna posizione giuridica rispetto all’effettivo rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in relazione alla macchina “verificata” e, comunque, non può sostituirsi, in tema di responsabilità giuridica, al firmatario della dichiarazione CE che, come previsto dall’allegato II della direttiva 2006/42/CE, può essere solo il fabbricante o altro soggetto, in suo nome.
 
In conclusione - pur essendo previsto, possibile e, in alcuni casi, consigliabile - l’intervento dell’ente terzo nella procedura di verifica della macchina, ciò non può mai costituire valida esimente della responsabilità di tipo pubblicistico (anche penale) prevista per legge in capo al fabbricante per l’immissione sul mercato od in servizio della macchina; al più, un eventuale inadempimento contrattuale dell’ente terzo nella realizzazione della propria prestazione avrà rilevanza ai soli fini civilistici.
Le responsabilità rimangono comunque principalmente in capo a chi redige e sottoscrive la dichiarazione CE di conformità della macchina, in quanto soggetto rilevante giuridicamente ai fini dell’identificazione del fabbricante ai sensi della direttiva macchine.
 
Completamente diverso è, invece, il caso in cui il soggetto terzo realizzi materialmente le modifiche della macchina; in tal caso, venendosi questo a configurare quale fabbricante, sarà abilitato alla redazione materiale della dichiarazione CE e se ne assumerà, di conseguenza, la relativa responsabilità.
 
Ulteriore ipotesi è quella rappresentata dal caso in cui la linea oggetto delle modifiche venga utilizzata all’interno dell’ambiente di lavoro del medesimo soggetto; qui l'obbligo del fabbricante, circa la valutazione della conformità delle macchine, assume una duplice connotazione, piuttosto peculiare.
Da una parte, infatti, il soggetto che apporta le modifiche, quale fabbricante ex direttiva macchine, assume gli obblighi di valutazione e di certificazione delle macchine.
Dall'altra, configurandosi anche quale utilizzatore delle macchine, nei confronti dei lavoratori cui l'attrezzatura di lavoro viene affidata, e nella persona del soggetto che ricopre la veste di datore di lavoro, è destinatario degli obblighi discendenti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare quelli dettati dal titolo III, che impongono al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 69, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.

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