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"Modifiche a “linee di macchine” e dichiarazione di conformità"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
06/10/2011 -
Occorre
premettere che la normativa attualmente in vigore in tema di immissione sul
mercato e messa in servizio di macchine (la c.d. “ Direttiva
macchine”, tanto nella sua attuale formulazione - recepita in Italia con
DLgs 17/10 - quanto in quella precedente) individua il fabbricante
(nell’accezione di cui all’art. 2 DLgs 17/10), nonché il suo mandatario, quale
unici soggetti giuridicamente responsabili della procedura che va dalla
valutazione della conformità alla apposizione della marcatura
CE.
Al
fine di correttamente esaminare il tema, è necessario, dunque, verificare cosa
si intenda per "fabbricante" ai sensi della direttiva macchine.
L'art.
2 del DLgs 17/10 definisce il fabbricante come la: "
persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una
quasi macchina ... in mancanza di un fabbricante come sopra definito, è
considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o
mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente
decreto legislativo”.
In
altre parole, il legislatore comunitario (e, di conseguenza, quello italiano)
stabilisce che, nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare, in relazione
ad una determinata macchina, il soggetto che la ha fisicamente progettata
e/o realizzata, il criterio per la determinazione del destinatario dei doveri
inerenti la sua conformità debba essere individuato nell’ “immissione sul
mercato”.
Ciò
detto, occorre logicamente indagare la portata del concetto di immissione sul
mercato. Sul tema, si rinviene una certa differenza tra la definizione
dell’abrogato DPR 459/96 e quella contenuta nel DLgs 17/10:
Mentre
il primo forniva una definizione particolarmente dettagliata del concetto:
"
la prima messa a disposizione sul
mercato dell'unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di
una componente
di sicurezza per la distribuzione o l'impiego.
Si considerano altresì
immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a
disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella
ordinaria o straordinaria amministrazione”, l'attuale art. 2 lett. h)
del DLgs 17/10, più sinteticamente, definisce la immissione sul mercato come: “
la prima messa a disposizione di una
macchina all'interno della comunità a fini di distribuzione o utilizzazione”.
L’art.
71 comma 5 del DLgs 81/08 fornisce un utile spunto di riflessione affermando
che: “
le modifiche apportate alle
macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni
del comma 1, ovvero del comma 4 lettera a ) numero 3 non si configurano
immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo
e delle prestazioni”.
Alla
luce dei rilievi di cui sopra, può concludersi che la modifica rilevante delle
caratteristiche costruttive della macchina (intendendosi con quest’ultimo
termine anche l’ “
insieme di macchine e
di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale”) comporti
l'assunzione della qualifica di “fabbricante” da parte del soggetto che si sia
attivato in tal senso.
Dunque, allorché
una macchina (intesa, nel senso esteso di cui sopra, anche quale “linea”) sia
sottoposta ad una modifica
che ne alteri le condizioni di utilizzo (non rientrante nella ordinaria o
straordinaria manutenzione) dovrà essere sottoposta, da colui che si configuri
come “fabbricante”, al processo valutativo di cui all'art. 9 del DLgs 17/10.
Nell’ipotesi
di modifiche (aggiunta di macchine, eliminazione di macchine o modifica di
macchine) a linee già certificate in origine dal costruttore,
il soggetto che realizza l’intervento viene a configurarsi quale “fabbricante”
delle stesse, assumendo, così gli oneri dei quali questa figura giuridica
(poiché destinataria di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv c.p.) è
destinataria a norma di legge. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 9, ha il dovere
di attivare la procedura di valutazione della conformità.
Sul
tema, l’art. 5 della direttiva 2006/42/CE, confluito nell’art. 3 del DLgs
17/10, stabilisce che: “
Il fabbricante o
il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una
macchina: A) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I; B) si accerta che
il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile; C)
fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le
istruzioni; D) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità
ai sensi dell’art. 12; E) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi
dell’allegato II, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina; F) appone
la marcatura CE”.
Alla
luce del contenuto della citata disposizione normativa, può affermarsi che il
processo che porta alla messa sul mercato od in servizio di una macchina si
compone di tre fasi: 1) “valutazione”, 2) “dichiarazione di conformità” 3)
“marcatura”.
Mentre
i processi di “dichiarazione di conformità” e di “marcatura” rilevano
fondamentalmente sotto il profilo formale, al fine di individuare senza dubbio
il soggetto su cui ricade la responsabilità giuridica della immissione sul
mercato, la “valutazione” rappresenta la fase essenziale del processo, essendo
finalizzata alla verifica della conformità della macchina rispetto al contenuto
della direttiva.
L’art.
9 della predetta normativa italiana, disciplina modalità di valutazione della
conformità differenti, applicabili dal fabbricante o dal suo mandatario, a seconda che si tratti di macchina
contenuta, o meno, nell’allegato IV.
Nell’ipotesi
in cui la macchina sia contemplata dall’allegato IV, la direttiva europea prevede
tre modalità di valutazione alternative tra loro: la procedura con controllo
interno, oppure la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui
all’allegato IX, ovvero la procedura di garanzia di qualità totale di cui
all’allegato X.
In
particolare, l’esame CE del tipo avviene attraverso una verifica ed
un’attestazione di conformità rilasciata da un organismo notificato su di un
modello rappresentativo di una macchina.
All’esito
della verifica, l’organismo notificato, prescelto dal fabbricante, rilascia
l’attestato di esame CE del tipo contenente, tra gli altri, i dati di
identificazione del modello approvato, le conclusioni dell’esame e le
condizioni di validità dell’attestato.
Occorre
osservare che, a prescindere dal necessario contributo dell’organismo
notificato nella procedura di valutazione, la responsabilità giuridica connessa
con l’immissione in servizio o sul mercato continua a gravitare sul
fabbricante, quale unico referente in relazione al rispetto della conformità
alle disposizioni della direttiva.
Nel
caso in cui la macchina
non rientri invece nell’elenco di cui al suddetto allegato, si applica la
procedura – semplificata - di valutazione con controllo interno sulla
fabbricazione prevista all’allegato VIII.
In
tale ipotesi è dunque il fabbricante ad essere onerato dal processo di
controllo, senza necessità di coinvolgere, pur nell’accezione di cui sopra,
l’organismo notificato.
Peraltro,
il comma 3 dell’art. 5 della direttiva 2006/42/CE stabilisce che il fabbricante
o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’art. 12, possa disporre
o usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato
I.
Anche
nella suddetta ipotesi, dunque, il fabbricante può avvalersi, nella procedura
di valutazione di cui all’art. 12, del contributo di un ente terzo
specializzato.
L’attività
dell’ente, in questo caso, si configura come mera consulenza e prende il nome,
nella prassi, di “attestazione CE di tipo, volontaria”; si definisce
“volontaria” proprio in quanto non prescritta dalla legge. Il valore di tale
attestazione è dunque quello di una consulenza sullo “stato dell’arte” della
macchina analizzata.
Tuttavia,
l’ente, pur eventualmente rilasciando una “certificazione” in relazione
all’attività svolta, non assume alcuna posizione giuridica rispetto
all’effettivo rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in relazione alla
macchina “verificata” e, comunque, non può sostituirsi, in tema di
responsabilità giuridica, al firmatario della dichiarazione CE che, come
previsto dall’allegato II della direttiva 2006/42/CE, può essere solo il
fabbricante o altro soggetto, in suo nome.
In
conclusione - pur essendo previsto, possibile e, in alcuni casi, consigliabile
- l’intervento dell’ente terzo nella procedura di verifica della macchina, ciò
non può mai costituire valida esimente della responsabilità di tipo
pubblicistico (anche penale) prevista per legge in capo al fabbricante per
l’immissione sul mercato od in servizio della macchina; al più, un eventuale
inadempimento contrattuale dell’ente terzo nella realizzazione della propria
prestazione avrà rilevanza ai soli fini civilistici.
Le
responsabilità rimangono comunque principalmente in capo a chi redige e
sottoscrive la dichiarazione CE di conformità della macchina,
in quanto soggetto rilevante giuridicamente ai fini dell’identificazione del
fabbricante ai sensi della direttiva macchine.
Completamente
diverso è, invece, il caso in cui il soggetto terzo realizzi materialmente le
modifiche della macchina; in tal caso, venendosi questo a configurare quale
fabbricante, sarà abilitato alla redazione materiale della dichiarazione CE e
se ne assumerà, di conseguenza, la relativa responsabilità.
Ulteriore
ipotesi è quella rappresentata dal caso in cui la linea oggetto delle modifiche
venga utilizzata all’interno dell’ambiente di lavoro del medesimo soggetto; qui
l'obbligo del fabbricante, circa la valutazione della conformità delle
macchine, assume una duplice connotazione, piuttosto peculiare.
Da
una parte, infatti, il soggetto che apporta le modifiche, quale fabbricante
ex direttiva macchine, assume gli
obblighi di valutazione e di certificazione
delle macchine.
Dall'altra,
configurandosi anche quale utilizzatore delle macchine, nei confronti dei
lavoratori cui l'attrezzatura di lavoro viene affidata, e nella persona del
soggetto che ricopre la veste di datore di lavoro, è destinatario degli
obblighi discendenti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. In particolare quelli dettati dal titolo III, che impongono al datore
di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai
requisiti di cui all'articolo 69, idonee ai fini della salute e sicurezza e
adeguate al lavoro da svolgere.
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