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" Aeroporti, pubblicato il decreto sulle misure minime antincendio"
fonte Redazione Insic / Rischio incendio
11/10/2011 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2011 il
Decreto 23 settembre 2011
“Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi,
di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di
soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e
nelle aviosuperfici”.
Il decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola. Il decreto non si applica invece agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.
Per gli aeroporti di aviazione generale è previsto, in luogo del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto a intervenire nel periodo di apertura.
Per la aviosuperfici è previsto un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006.
Ferme restando le competenze degli Uffici ispettivi previste dalla Legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal decreto è attuato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato ENAC.
Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici, il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da non meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata. Le dotazioni antincendio, ove non diversamente previsto, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella allegata al decreto. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.
Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici dovranno adeguare il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale e entro dodici mesi per le aviosuperfici.
Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio comunicherà al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio la rispondenza del presidio stesso.
Il decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola. Il decreto non si applica invece agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.
Per gli aeroporti di aviazione generale è previsto, in luogo del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto a intervenire nel periodo di apertura.
Per la aviosuperfici è previsto un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006.
Ferme restando le competenze degli Uffici ispettivi previste dalla Legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal decreto è attuato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato ENAC.
Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici, il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da non meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata. Le dotazioni antincendio, ove non diversamente previsto, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella allegata al decreto. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.
Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici dovranno adeguare il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale e entro dodici mesi per le aviosuperfici.
Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio comunicherà al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio la rispondenza del presidio stesso.
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