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"Linee guida per i controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
16/11/2011 - Il
controllo ufficiale in
materia
REACH (concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche) è disposto ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (CE) 1907/2006, il cosiddetto Regolamento
REACH.
E
per attuare tale sistema di controlli ufficiali è stato stipulato l’”Accordo
Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 28/08/1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo
per l'attuazione del regolamento
CE n. 1907/2006” (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2009), accordo che è stato
recepito dalla Regione Lombardia con d.g.r. IX/1534 del 6 aprile 2011.
In
relazione a tali controlli nella Regione Lombardia è stato elaborato dal
laboratorio di approfondimento “Rischio Chimico” (riconfermato dal Piano
Regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti
di lavoro”) il documento "
Linee
guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in
Regione Lombardia”, approvato il 28 ottobre 2011 dalla Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, con
Decreto n. 10009.
Il
documento ha l’obiettivo di fornire al
personale dei DPM (Dipartimento di Prevenzione Medico) delle ASL “addetto
all’attività di vigilanza indicazioni operative per la programmazione e
l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento REACH e dalle
norme correlate, ivi compreso il Regolamento
CLP”. In particolare la
finalità
della presente linea guida è garantire che i controlli “siano effettuati sul
territorio regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza,
trasparenza, efficienza ed efficacia”.
Il
documento ricorda che, con le deliberazioni sopra citate, si individua:
-
“Regione Lombardia, nella Direzione Generale Sanità, quale Autorità per i
controlli REACH, attribuendole funzioni di programmazione, coordinamento e
raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale – Ministero della Salute”;
-
“nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) - cui spettano, ai sensi della l.r. 30
dicembre 2009, n. 33, il controllo e la vigilanza sulle sostanze
pericolose - le articolazioni territoriali che, tramite il
Dipartimento di Prevenzione Medico
(DPM), effettuano il controllo ufficiale sull’applicazione del Regolamento
REACH e delle norme collegate in materia di classificazione, etichettatura ed
imballaggio di sostanze e miscele pericolose” - Regolamento (CE) 1272/2008 ( CLP),
D.Lgs 52/1997, D.Lgs 65/2003.
Inoltre
si “conferma, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, la
competenza delle ASL in ordine alle
funzioni amministrative riguardanti l’irrogazione di sanzioni per violazioni
commesse sul territorio lombardo al Regolamento REACH e alle norme collegate ( Regolamento
CLP, D.Lgs 52/1997 e D.Lgs 65/2003)” e si stabilisce che “i proventi delle
sanzioni siano destinati ai DPM delle ASL con finalità di incrementare qualità
e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e
dei lavoratori dai rischi
chimici”.
Dunque
il
campo di applicazione di queste
linee guida sono i “controlli ufficiali eseguiti dal personale delle ASL - in
collaborazione e raccordo, ove opportuno, con il personale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) secondo il protocollo operativo
previsto dalla d.g.r. IX/1534 del 6 aprile 2011 - presso i fabbricanti,
importatori di sostanze in quanto tali o di componenti di miscele; presso gli utilizzatori
a valle che utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele; presso i
produttori e importatori di articoli, come definiti all’art. 3 del Regolamento
REACH; in generale, presso tutti i soggetti giuridici della catena di
approvvigionamento, come individuata al punto 2.2 dell’Accordo Rep. 181/CSR del
29 ottobre 2009”.
Dopo
aver parlato dell’
individuazione di un
target group e di selezione delle aziende (“in coerenza con il Piano
controlli 2011, il target è individuato nelle aziende classificate con ATECO
primario 2002 cod. 24.3), le linee guida definiscono le
modalità di effettuazione del controllo.
L’ASL
comunica all’impresa selezionata la data di effettuazione del controllo con un
preavviso di almeno 15 gg. In particolare il controllo ha lo scopo di
verificare:
-
“l’avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime
transitorio, della pre-registrazione;
-
l’esistenza e l’efficacia di un sistema di gestione e controllo delle sostanze,
delle miscele e degli articoli;
-
la presenza e la conformità, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento REACH, delle SDS;
-
la presenza, ove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con la sintesi degli scenari
di esposizione;
-
il rispetto degli usi identificati e delle relative precauzioni, nonché delle
misure per il controllo dell’esposizione, come riferite nelle specifiche
sottosezioni della SDS;
-
l’idoneità e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali previsti
per gli usi identificati delle sostanze o miscele;
-
l’avvenuta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento;
-
la corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e
miscele pericolose ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP e dal D.Lgs
65/2003;
-
l’avvenuta presentazione della notifica di cui agli artt. 40 e 49 del Regolamento
CLP”.
Inoltre
il controllo prevede che durante l’ispezione sia verificata “l’
esistenza di un sistema di gestione delle
informazioni, sia esso cartaceo che informatico, comunque efficace ed
adeguato in ordine all’accessibilità e ai tempi di interrogazione”, che
contenga almeno le informazioni presenti
in alcune tabelle annesse a queste linee guida approvate dalla Regione
Lombardia (per le sostanze
fabbricate, per le sostanze importate da extra UE, per le sostanze acquistate
in UE, per le miscele fabbricate, per le miscele importate da extra UE, per gli
articoli importati, per gli articoli prodotti, per le miscele acquistate in UE,
per la Legal Entity).
Inoltre
viene verificata:
-
“la
disponibilità delle SDS di
sostanze/miscele presenti in azienda (art. 31 Reg. REACH) per: a. sostanze o
miscele che rispondono ai criteri di classificazione come pericolosi ai sensi
della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 99/45/CE e regolamento
1272/2008/CE - CLP; b. sostanze PBT e/o vPvB; c. sostanze identificate come
Substances of Very High Concern (SVHC) e inserite nella Candidate List per
motivi diversi da quanto indicato ai punti a) e b);
-
la possibilità di accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti sostanze
e miscele utilizzate o alle quali possono essere esposti;
-
l’esistenza di funzioni aziendali e di referenti in materia REACH e CLP,
attraverso l’acquisizione di organigrammi e deleghe”.
Inoltre
potranno essere verificati:
-
“contratti di produzione conto terzi, contratti/accordi di distribuzione;
-
atti comprovanti acquisizioni, cessioni di ramo d’azienda, di assets
(stabilimenti);
-
comunicazioni eventuali da e verso ECHA;
-
memorie a supporto di eventuali esenzioni (es. esenzione da registrazione in
base ai criteri dell’All. IV e V);
-
memorie a supporto dello status di phase-in;
-
dichiarazioni dei fornitori sulla REACH
compliance dei loro prodotti;
-
inventario clienti;
-
comunicazioni da e verso i clienti su SVHC già incluse nella Candidate List”.
Concludiamo
segnalando che il documento ha in
allegato
una “Richiesta d’informazioni in relazione alla visita ispettiva per l’ottemperanza
alle disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006, del regolamento
(CE) 1272/2008, del D.Lgs 52/1997 e del D.Lgs 65/2003” inviata dalla
Regione Lombardia al campione di imprese, potenzialmente passibili di ispezione/audit.
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