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"Presidi sanitari e gestione delle emergenze"
fonte puntosicuro / Sicurezza sul lavoro
18/11/2011 - Per favorire la prevenzione nel comparto edile riprendiamo la
presentazione delle
liste di controllo
e delle
schede bibliografiche
contenute nella “ Guida per la
sicurezza in edilizia”,
una pubblicazione - risultato della collaborazione fra l’ INAIL Sicilia, il
Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia, il CPT-ESE
di Messina
e il CPT di Torino - che può
supportare le aziende edili nella valutazione dei
rischi
e nella conseguente adozione delle misure di prevenzione.
Ci
soffermiamo in particolare sulle liste e schede che appartengono al gruppo
relativo all’
organizzazione del cantiere
e trattano dei
presidi sanitari e
delle
emergenze.
Per
facilitare la consultazione del manuale, riportiamo i codici originali relativi
alle schede bibliografiche e alle liste presentate.
Presidi sanitari
Nella
scheda 3.05.01.P si sottolinea che
in ogni cantiere devono essere disponibili i
presidi sanitari “indispensabili per prestare le prime immediate
cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso” e questi presidi “devono essere
contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto
soccorso”.
Inoltre nei grandi cantieri, “ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal
posto di pronto soccorso centralizzato, è tale da non garantire la necessaria
tempestività delle cure, è necessario valutare l’opportunità di provvedere od
istituirne altri localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso”.
La
scheda riporta poi informazioni su altri aspetti correlati:
-
mezzo di comunicazione: “in tutti i
posti di lavoro deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione
idoneo, identificabile, ad esempio, con un telefono portatile o fisso, idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale”;
-
trasporto infortunati: “nei cantieri
deve essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto atto
a trasferire prontamente il lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al
più vicino posto di soccorso. Nota: la norma trae origine dall’art. 95 del DPR
n. 320/1956 ed è obbligatoria per i lavori di costruzione in sotterraneo e
relativi lavori esterni collegati, ma può essere di riferimento anche per altri
lavori, le cui caratteristiche e la cui ubicazione portino a considerare
necessaria o utile tale disponibilità”;
-
pronto soccorso (lavori in sotterraneo):
“i cantieri per i lavori di
costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, che occupano fino
a 100 lavoratori devono essere dotati di almeno una cassetta di medicazione.
Quelli che occupano un numero superiore a 100 e quelli la cui distanza da posti
pubblici di pronto soccorso sia tale da non garantire la tempestiva assistenza,
devono avere sul posto una propria attrezzatura sanitaria, consistente in un
apposito locale rispondente ai requisiti costruttivi dei baraccamenti, fornito
dei presidi sanitari di pronto intervento, di acqua potabile, di lavandino e di
latrina. Si deve inoltre provvedere affinché un medico, prontamente reperibile,
possa rapidamente raggiungere, in caso di bisogno, il cantiere”;
-
infermeria (lavori in sotterraneo):
“nei cantieri per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori
esterni collegati, che occupano almeno 500 lavoratori, oltre al locale di
pronto soccorso, deve essere allestita una infermeria, nella quale possano
essere ricoverati i lavoratori che siano affetti da lievi forme morbose ovvero
che siano in attesa di trasferimento in luogo di cura. L’infermeria deve
contenere almeno due letti se il cantiere occupa un numero di lavoratori
inferiore a 1.000 ed almeno quattro letti se ne occupa un numero superiore”
(“le norme particolari che si riferiscono ai servizi sanitari relativi ai lavori in
sotterraneo
traggono origine dal capo XII del DPR n. 320/1956);
-
cassetta di pronto soccorso: “una
cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun cantiere da parte
di imprese che sono classificate, tenuto conto delle tipologie di attività
svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in due
gruppi: ‘A’ e ‘B’”;
-
pacchetto di medicazione: “il pacchetto di
medicazione
è richiesto nel caso in cui l’impresa appartenga al Gruppo C”: “imprese con
meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A (cassetta di pronto
soccorso)”;
-
personale sanitario: “il datore di
lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni
dell’impresa, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, sono individuati dal DM 15 luglio 2003, n. 388 in relazione alla
natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio”.
Gestione delle
emergenze
Nella
lista di controllo 3.05.02 si invita
a verificare se nel cantiere sono presenti:
-
“servizi coordinati per la gestione delle emergenze gestiti dall’ appaltatore;
-
servizi centralizzati per la gestione delle emergenze gestiti dai singoli
datori di lavoro;
-
servizi centralizzati per la gestione delle emergenze messi a
disposizione dalla stazione appaltante”.
Nella
scheda 3.05.02.P, relativa alle
misure tecniche di prevenzione, sono offerti suggerimenti e
indicazioni relative a:
-
servizio per la gestione delle emergenze:
“nei cantieri ove operino contemporaneamente più di una impresa è opportuno che
il committente o il responsabile dei lavori, tenuto conto dei rischi specifici
e delle dimensioni del cantiere, organizzi o disponga di servizi centralizzati
per la gestione delle emergenze. I datori di lavoro, quando è previsto nel
contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, sono esonerati dall’organizzare tale servizio in forma aziendale”;
-
servizio di pronto soccorso:
“tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni del cantiere,
sentito il medico competente ove previsto, devono essere presi i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto di tutte le persone presenti sui luoghi di
lavoro stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati. All’attuazione dei provvedimenti di cui sopra
devono essere designati uno o più lavoratori incaricati, qualora non vi
provvedano direttamente i datori di lavoro”. Nella scheda, che vi invitiamo a
visionare, sono riportate specifiche informazioni relativamente ai lavori in
sotterraneo e lavori esterni connessi;
-
servizio antincendio: “in relazione
al tipo di attività, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio,
tenuto conto dei criteri generali emanati con specifiche norme di legge, devono
essere individuate e messe in atto le misure di prevenzione incendi e di gestione
delle emergenze conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico servizio
di prevenzione e protezione antincendio. I dispositivi per
combattere l’ incendio devono risultare
adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili”;
-
servizio di evacuazione dei lavoratori
(e salvataggio): “in relazione al tipo di attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, devono essere definite misure che
consentano ai lavoratori, in caso di pericolo grave ed
immediato
che non può essere evitato, di cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro. Ove del caso, le misure
devono essere contenute in apposito piano di evacuazione, e devono essere
individuati i soggetti incaricati della gestione di tale piano. Il
piano di evacuazione deve essere reso
noto a tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere. I soggetti
incaricati del servizio di
evacuazione
dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed immediato, devono
accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la
zona di pericolo e mettere in atto le relative procedure di emergenza”;
Infine
la scheda contiene anche informazioni specifiche relative al
servizio di salvataggio per i lavori in
sotterraneo.
Ricordiamo,
a questo proposito, che è stato recentemente approvato il Decreto del
Presidente della Repubblica per la qualificazione delle imprese operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati ex art . 6, comma 8, lettera g), e
27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81, e s.m.i. Un decreto che introduce misure di
innalzamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas
(gli “ ambienti confinati”), quali silos,
cisterne, pozzi, cunicoli e simili.
CPT-ESE
di Messina, CPT di Torino, Inail Sicilia “ Guida per la
sicurezza in edilizia”
(formato ZIP, 39,6 MB).
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