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"Presidi sanitari e gestione delle emergenze"

fonte puntosicuro / Sicurezza sul lavoro

18/11/2011 - Per favorire la prevenzione nel comparto edile riprendiamo la presentazione delle liste di controllo e delle schede bibliografiche contenute nella “ Guida per la sicurezza in edilizia”, una pubblicazione - risultato della collaborazione fra l’ INAIL Sicilia,  il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia, il CPT-ESE di Messina e il CPT di Torino - che può supportare le aziende edili nella valutazione dei rischi e nella conseguente adozione delle misure di prevenzione.
 
Ci soffermiamo in particolare sulle liste e schede che appartengono al gruppo relativo all’ organizzazione del cantiere e trattano dei presidi sanitari e delle emergenze.
Per facilitare la consultazione del manuale, riportiamo i codici originali relativi alle schede bibliografiche e alle liste presentate.
Presidi sanitari
Nella scheda 3.05.01.P si sottolinea che in ogni cantiere devono essere disponibili i presidi sanitari “indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso” e questi presidi “devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto soccorso”. Inoltre nei grandi cantieri, “ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare l’opportunità di provvedere od istituirne altri localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso”.
 
La scheda riporta poi informazioni su altri aspetti correlati:
 
- mezzo di comunicazione: “in tutti i posti di lavoro deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione idoneo, identificabile, ad esempio, con un telefono portatile o fisso, idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”;
 
- trasporto infortunati: “nei cantieri deve essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto atto a trasferire prontamente il lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al più vicino posto di soccorso. Nota: la norma trae origine dall’art. 95 del DPR n. 320/1956 ed è obbligatoria per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, ma può essere di riferimento anche per altri lavori, le cui caratteristiche e la cui ubicazione portino a considerare necessaria o utile tale disponibilità”;
 
- pronto soccorso (lavori in sotterraneo): “i cantieri per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, che occupano fino a 100 lavoratori devono essere dotati di almeno una cassetta di medicazione. Quelli che occupano un numero superiore a 100 e quelli la cui distanza da posti pubblici di pronto soccorso sia tale da non garantire la tempestiva assistenza, devono avere sul posto una propria attrezzatura sanitaria, consistente in un apposito locale rispondente ai requisiti costruttivi dei baraccamenti, fornito dei presidi sanitari di pronto intervento, di acqua potabile, di lavandino e di latrina. Si deve inoltre provvedere affinché un medico, prontamente reperibile, possa rapidamente raggiungere, in caso di bisogno, il cantiere”;
 
- infermeria (lavori in sotterraneo): “nei cantieri per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, che occupano almeno 500 lavoratori, oltre al locale di pronto soccorso, deve essere allestita una infermeria, nella quale possano essere ricoverati i lavoratori che siano affetti da lievi forme morbose ovvero che siano in attesa di trasferimento in luogo di cura. L’infermeria deve contenere almeno due letti se il cantiere occupa un numero di lavoratori inferiore a 1.000 ed almeno quattro letti se ne occupa un numero superiore” (“le norme particolari che si riferiscono ai servizi sanitari relativi ai lavori in sotterraneo traggono origine dal capo XII del DPR n. 320/1956);
 
- cassetta di pronto soccorso: “una cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun cantiere da parte di imprese che sono classificate, tenuto conto delle tipologie di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in due gruppi: ‘A’ e ‘B’”;
 
- pacchetto di medicazione: “il pacchetto di medicazione è richiesto nel caso in cui l’impresa appartenga al Gruppo C”: “imprese con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A (cassetta di pronto soccorso)”;
 
- personale sanitario: “il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’impresa, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono individuati dal DM 15 luglio 2003, n. 388 in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio”.
 
Gestione delle emergenze 
Nella lista di controllo 3.05.02 si invita a verificare se nel cantiere sono presenti:
- “servizi coordinati per la gestione delle emergenze gestiti dall’ appaltatore;
- servizi centralizzati per la gestione delle emergenze gestiti dai singoli datori di lavoro;
- servizi centralizzati per la gestione delle emergenze messi a disposizione dalla stazione appaltante”.
Nella scheda 3.05.02.P, relativa alle misure tecniche di prevenzione, sono offerti suggerimenti e indicazioni relative a:
 
- servizio per la gestione delle emergenze: “nei cantieri ove operino contemporaneamente più di una impresa è opportuno che il committente o il responsabile dei lavori, tenuto conto dei rischi specifici e delle dimensioni del cantiere, organizzi o disponga di servizi centralizzati per la gestione delle emergenze. I datori di lavoro, quando è previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati dall’organizzare tale servizio in forma aziendale”;
 
- servizio di pronto soccorso: “tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni del cantiere, sentito il medico competente ove previsto, devono essere presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto di tutte le persone presenti sui luoghi di lavoro stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. All’attuazione dei provvedimenti di cui sopra devono essere designati uno o più lavoratori incaricati, qualora non vi provvedano direttamente i datori di lavoro”. Nella scheda, che vi invitiamo a visionare, sono riportate specifiche informazioni relativamente ai lavori in sotterraneo e lavori esterni connessi;
 
- servizio antincendio: “in relazione al tipo di attività, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio, tenuto conto dei criteri generali emanati con specifiche norme di legge, devono essere individuate e messe in atto le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. I dispositivi per combattere l’ incendio devono risultare adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili”;
 
- servizio di evacuazione dei lavoratori (e salvataggio): “in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, devono essere definite misure che consentano ai lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, di cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro. Ove del caso, le misure devono essere contenute in apposito piano di evacuazione, e devono essere individuati i soggetti incaricati della gestione di tale piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere. I soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed immediato, devono accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di pericolo e mettere in atto le relative procedure di emergenza”;
 
Infine la scheda contiene anche informazioni specifiche relative al servizio di salvataggio per i lavori in sotterraneo.
Ricordiamo, a questo proposito, che è stato recentemente approvato il Decreto del Presidente della Repubblica per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ex art . 6, comma 8, lettera g), e 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81, e s.m.i. Un decreto che introduce misure di innalzamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (gli “ ambienti confinati”), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili.
 
 
CPT-ESE di Messina, CPT di Torino, Inail Sicilia “ Guida per la sicurezza in edilizia” (formato ZIP, 39,6 MB).

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