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"Sui requisiti dell’autonomia del lavoratore autonomo"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
12/12/2011 -
Il lavoratore autonomo è tale se è fornito
delle attrezzature e della organizzazione necessarie per assumere il lavoro in
appalto e svolgerlo in assoluta autonomia in mancanza della quale lo stesso è
da considerarsi sostanzialmente quale lavoratore che opera alle dipendenze del
committente. E’ quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di
Cassazione penale la quale precisa anche, nel ribadire quanto già spesso
sostenuto nella giurisprudenza consolidata, che nel caso di un appalto il
committente è sollevato dai relativi obblighi soltanto ove i lavori siano
appaltati per intero cosicché non possa esservi nessuna ingerenza da parte
dello stesso committente nei confronti dell’appaltatore.
Il caso
e l’imputazione
Il Tribunale ha ritenuto il coordinatore
per la sicurezza nonché progettista e direttore dei lavori per quanto
riguarda la costruzione di un capannone nonché il legale rappresentante dell’impresa
appaltatrice colpevoli del delitto di lesioni personali colpose gravi commesse,
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in
pregiudizio di un subappaltatore e li ha condannati, rispettivamente, alla pena
di un mese e di due mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore
della parte civile costituita. La Corte di Appello ha successivamente
confermata la sentenza del Tribunale.
Era successo
che l’infortunato nell'eseguire lavori di impermeabilizzazione e di
coibentazione della copertura di un capannone, parte dei quali gli erano stati
affidati in subappalto, era precipitato da un'altezza di circa 12 metri,
passando attraverso un lucernario esistente sulla copertura, riportando gravi
lesioni. Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, i due imputati, in
cooperazione tra di loro, avevano cagionato al lavoratore le gravi lesioni per
colpa generica e specifica, quest'ultima costituita, secondo quanto risulta dal
capo d'imputazione, dalla violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. n. 494/1996 e dell’articolo 68 del D. P. R. n. 164/1956, non avendo gli stessi
provveduto a munire e/o a vigilare affinché le aperture presenti sulla
copertura, in particolare quella attraverso la quale era precipitato il lavoratore,
fossero munite di parapetto e tavola ferma piede.
Il ricorso e le motivazioni
Avverso tale sentenza
della Corte di Appello i due imputati hanno fatto ricorso alla Corte di
Cassazione chiedendone l’annullamento. Il coordinatore direttore dei lavori, in
relazione al comportamento dell’infortunato che non aveva fatto uso nella
circostanza di cintura
di sicurezza, ha posto in evidenza che lo stesso lavorava in cantiere non
come lavoratore subordinato ma di prestatore d’opera autonomo, Analogamente il
rappresentante legale della ditta appaltatrice ha contestata una erronea
applicazione nella circostanza della legge penale non avendo la Corte di
Appello tenuto conto dell’esistenza di un regolare contratto di
appalto tra la ditta appaltatrice ed il lavoratore infortunato con il quale
erano stati regolati i rapporti tra le parti. Lo stesso ha fatto notare,
altresì, che anche l’infortunato aveva sostenuto nella fase dibattimentale di
essersi reso autonomo per guadagnare di più e di aver lavorato in tale veste sia
per l’imputato che per altri committenti.
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione
Entrambi i
ricorsi sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione la quale, con
riferimento alla posizione del lavoratore infortunato, ha fatto osservare che
la Corte di Appello aveva negata
l'esistenza di un vero e proprio contratto
di subappalto tra l'imputato e l'operaio infortunato avendo considerato lo
stesso un prestatore d'opera del tutto parificabile ad un lavoratore
dipendente. A tale conclusione la Corte territoriale era pervenuta alla stregua
delle risultanze probatorie acquisite in atti, dalle quali era emerso:
a) che l’infortunato
era titolare di un'impresa individuale priva di dipendenti nonché, secondo
quanto accertato dall'ispettore che ha compiuto le indagini, del tutto privo
delle attrezzature necessarie per assumere il subappalto e svolgere il proprio
lavoro in assoluta autonomia, circostanza che ha trovato anche conferma con quanto
riferito dall'operaio infortunato che ha dichiarato di avere avuto
dall’appaltatore le attrezzature ed il materiale necessario all'esecuzione dei
lavori;
b) che in una
nota inviata al committente dall’appaltatore imputato lo stesso ha chiarito la
natura del rapporto intercorrente tra lo stesso ed il lavoratore autonomo il
quale è stato chiamato d'urgenza non ad assumere in prima persona la
responsabilità dei lavori a lui commissionati bensì ad affiancarsi ad esso
nell'esecuzione degli stessi, nota nella quale gli stessi giudici hanno
ravvisato una ulteriore conferma della posizione di lavoratore dipendente
sostanzialmente ricoperta, nell'occasione, dall’infortunato;
c) che il
contratto sottoscritto dalle due parti, prodotto in atti, risalente all'anno
precedente, riguardava un altro cantiere ed altre lavorazioni, e dunque non
poteva essere riferito ai lavori ed al cantiere oggetto del procedimento per
cui allo stesso non si poteva attribuire alcun valore.
“
In
caso di subappalto”, ha affermato la Sez. IV, “
il subcommittente è sollevato dai relativi obblighi soltanto ove i
lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna
ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore", condizione
quest'ultima non riscontrata nel caso in esame. Pur volendo ritenersi esistente
un regolare contratto di subappalto, ha proseguito la suprema Corte, già solo
il chiaro contenuto della nota inviata dall’appaltatore al committente, con
l'espresso riferimento dell'affiancamento del subappaltatore all'impresa appaltatrice,
e la stessa interdipendenza dei lavori svolti dagli stessi hanno indicato la
condizione di subordinazione dell’infortunato all'imputato, quantomeno sotto il
profilo organizzativo il che ha implicato necessariamente una ingerenza dell’appaltatore
nella complessiva organizzazione e nell’esecuzione dei lavori eseguiti
dall’infortunato facendo assumere quindi all’appaltatore una precisa posizione
di garanzia nei suoi confronti. Anche la presenza del resto di un formale
contratto di subappalto, ha ancora sostenuto la Sez. IV, non avrebbe consentito
comunque all'imputato di eludere le proprie responsabilità potendo una tale esclusione “
configurarsi
solo nel caso in cui al subappaltatore fosse stata affidata l'esecuzione di
lavori, pur determinati e circoscritti, da svolgersi in piena ed assoluta
autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore sub committente”.
In definitiva,
ha concluso la suprema Corte, al titolare della ditta, che aveva in parte subappaltato
al lavoratore infortunato i lavori di impermeabilizzazione e coibentazione del
capannone, spettava di intervenire per mettere
in sicurezza il luogo di lavoro a garanzia dell'incolumità di tutti i
lavoratori intenti a svolgere le mansioni loro affidate. La presenza
dell'apertura sul tetto ove erano in corso i lavori subappaltati era, peraltro,
immediatamente percepibile, così come il forte rischio che qualcuno, intento al
proprio lavoro, potesse finirvi dentro e precipitare al suolo e quindi all'imputato,
titolare della ditta che aveva subappaltato i lavori in corso sul tetto
spettava, in prima battuta, di intervenire per mettere in sicurezza l'apertura
verso il vuoto.
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